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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15373/2026

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ia il 05/04/1987avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.

Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, in sostituzione per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato ai motivi di ricorso associandosi alle conclusioni del SostitutoProcuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riformava integralmente lasentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminarepronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in tentata rapina aggravata e per porto ingiustificato diarma da taglio.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore degliimputati che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:l'atto d'appello del pubblico ministero sarebbe nullo in quanto non avrebbeallegato elementi “nuovi” rispetto a quelli già a disposizione del giudice di primogrado, limitandosi a chiedere una diversa interpretazione delle prove acquisite; sideduceva altresì che l'appello avrebbe allegato una circostanza che nontroverebbe conferma negli atti del processo, ovvero che sarebbe stato rinvenutoun coltello a casa del [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione laCorte d'appello non avrebbe offerto una motivazione rafforzata; in particolarenon avrebbe affrontato il tema della inidoneità dell'aggancio di un dispositivomobile alle celle telefoniche per localizzare il presunto detentore dell’apparato;2.3. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: ilribaltamento della sentenza assolutoria non avrebbe rispettato la regola digiudizio de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio” in quanto avrebbe sostituito ilproprio giudizio a quello del Giudice per l'udienza preliminare, senza alcunaargomentazione ulteriore; con riguardo alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] si deducevache la Corte avrebbe tracciato un percorso argomentativo illogico valorizzandoelementi privi di concreta efficacia dimostrativa; segnatamente, sarebbe stataillogicamente valorizzata la testimonianza della persona offesa che non avrebbeintrodotto alcun elemento di novità;2.4. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inrelazione alla definizione del trattamento sanzionatorio e, nello specifico, allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebberodovuto essere riconosciute tenuto conto della sproporzione della pena inflittarispetto alle condotte accertate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'ammissibilitàdell'atto d'appello, è manifestamente infondato.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide,per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581,comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito comporta lainammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.

Perescludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intendedevolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntualeriferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto imotivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversadeliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv.241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528).

Peraltro, in materia, le sezioniUnite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorsoper cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822).Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corted'appello valutava la struttura dell'atto di impugnazione rilevando come lo stessofosse idoneo ad aprire il rapporto processuale in secondo grado in quantocontestava nel dettaglio le ragioni poste a fondamento dell’assoluzione, e, conspecifico riguardo al tema - decisivo - dell’identificazione ha rilevato come lavalutazione del Giudice per l’udienza preliminare fosse stata carente in quanto siera soffermata solo sulla inidoneità dei tabulati a consentire la localizzazione deldetentore di un dispositivo mobile senza prendere in considerazione tutti altrielementi raccolti nel corso dell’indagine.Si rileva, inoltre, che l’appello può limitarsi a chiedere la rivalutazione delleprove disponibili, che l’appellante ritiene erroneamente valutate dal primogiudice senza la necessità di allagare alcun elemento “nuovo” rispetto alcompendio probatorio già analizzato.1.2.

Il secondo e il terzo motivo con i quali si contestava (a) la legittimitàdella motivazione allegando che la stessa non avesse una struttura “rafforzata”e, dunque, fosse inidonea a ribaltare la decisione assolutoria, (b) la violazionedella regola di giudizio de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio” non superano lasoglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondati.1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che nei casi di progressione processuale nonconforme, ovvero di ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) dellaresponsabilità la sentenza di appello deve confrontarsi in modo dettagliato especifico con gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado, offrendo unamotivazione c.d.

“rafforzata” che giustifichi la diversa decisione.Si ribadisce cioè che il giudice di appello che riformi totalmente la decisionedi primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo,ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomentidella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativaincompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez.6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02; Sez.

U.6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv. 191229).Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corted'appello ha preso un esame le ragioni poste a fondamento della decisioneassolutoria confutandola specificamente.Con riguardo al decisivo tema della identificazione veniva rilevato come ladecisione di primo grado era fondata sull'analisi di un unico elemento di prova,l’analisi dei tabulati, ritenuto inidoneo ad indicare la posizione del detentore deldispositivo mobile.La Corte, sul punto, ha rilevato che l’identificazione contestata era statapossibile “non solo” sulla base dell’analisi dei tabulati, ma anche di ulteriorielementi e, segnatamente, (a) dell'analisi del sistema di videosorveglianzapresente sui luoghi, (b) del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] intestata alla madre dellaPolimeni fosse presente sul luogo della rapina, (c) del fatto che i due ricorrentisi fossero chiamati al telefono durante lo svolgimento dell'azione criminosa, (d)del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse in stato di detenzione domiciliare mentre iltraffico telefonico generato dal suo cellulare lo collocava in aree non copertedalle cellule serventi il suo domicilio, (e) del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso diun controllo, fosse stato sorpreso in compagnia della [OSCURATO:PERSONA], (f) del fatto chei ricorrenti non avessero fornito nessuna versione alternativa.Può dunque ritenersi che la Corte d'appello, nel pieno rispetto delleindicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, abbia fornito una motivazione“rafforzata” per giungere al ribaltamento della sentenza assolutoria, dato che hapreso in esame tutti gli elementi posti a fondamento della prima decisioneconfutando la valutazione del primo giudice ed offrendo una persuasivavalutazione difforme.1.2.2.

Quanto alla deducibilità in cassazione della violazione della regola digiudizio prevista dall’art. 546 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la formuladell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità diconsiderare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto ditale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non puòessere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova,ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dalperimetro della giurisdizione di legittimità.

La violazione di tale regola può inveceessere invocata in cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta edecisiva del tessuto motivazionale.Invero non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dallaCorte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario chesia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta dellamotivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativodella condanna.Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod.proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbioragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità:solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato perottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede dilegittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente,del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando sirisolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre, in modomanifestamente infondato, la carenza di limitazione rafforzata senza indicarealcuna frattura decisiva del percorso motivazionale che ha condotto alladecisione di condanna.1.3.

Non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo di ricorsocon il quale si contesta, in generale, la definizione del trattamento sanzionatorioed, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.1.3.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008- dep. 2008, Gasparri, Rv. 239754).La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato diuna valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementiofferti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudicedell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazionealle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazionedella pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o noneccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente eglobalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quellispecificamente segnalati con i motivi d'appello1.3.2.

Quanto alle attenuanti generiche si ribadisce che l'applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv.270986).1.3.3.

Nel caso in esame la Corte d'appello riteneva che la pena irrogatafosse “equa” sulla base di tutti i parametri indicati dall'art.133 cod. pen. anchetenuto conto del fatto che non era stato operato l’aumento per la recidivareiterata contestata al Tommasello sicché la pena veniva significativamentecontenuta.Con riferimento specifico alla mancata concessione delle attenuantigeneriche il [OSCURATO:PERSONA] rileva che le stesse non erano state invocate conl'allegazione di specifici elementi positivi e che i poteri di concessione delle stesseex ufficio sono stati comunque esercitati, dato che la motivazione in ordine aldiniego del beneficio si ricava dalla valutazione di congruità complessiva dellapena inflitta (pag. 3 della sentenza impugnata).2.

All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia il 05/04/1987avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata. Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, in sostituzione per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato ai motivi di ricorso associandosi alle conclusioni del SostitutoProcuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riformava integralmente lasentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminarepronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in tentata rapina aggravata e per porto ingiustificato diarma da taglio.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore degliimputati che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:l'atto d'appello del pubblico ministero sarebbe nullo in quanto non avrebbeallegato elementi “nuovi” rispetto a quelli già a disposizione del giudice di primogrado, limitandosi a chiedere una diversa interpretazione delle prove acquisite; sideduceva altresì che l'appello avrebbe allegato una circostanza che nontroverebbe conferma negli atti del processo, ovvero che sarebbe stato rinvenutoun coltello a casa del [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione laCorte d'appello non avrebbe offerto una motivazione rafforzata; in particolarenon avrebbe affrontato il tema della inidoneità dell'aggancio di un dispositivomobile alle celle telefoniche per localizzare il presunto detentore dell’apparato;2.3. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: ilribaltamento della sentenza assolutoria non avrebbe rispettato la regola digiudizio de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio” in quanto avrebbe sostituito ilproprio giudizio a quello del Giudice per l'udienza preliminare, senza alcunaargomentazione ulteriore; con riguardo alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] si deducevache la Corte avrebbe tracciato un percorso argomentativo illogico valorizzandoelementi privi di concreta efficacia dimostrativa; segnatamente, sarebbe stataillogicamente valorizzata la testimonianza della persona offesa che non avrebbeintrodotto alcun elemento di novità;2.4. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inrelazione alla definizione del trattamento sanzionatorio e, nello specifico, allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebberodovuto essere riconosciute tenuto conto della sproporzione della pena inflittarispetto alle condotte accertate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'ammissibilitàdell'atto d'appello, è manifestamente infondato.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide,per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581,comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito comporta lainammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Perescludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intendedevolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntualeriferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto imotivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversadeliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv.241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioniUnite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorsoper cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822).Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corted'appello valutava la struttura dell'atto di impugnazione rilevando come lo stessofosse idoneo ad aprire il rapporto processuale in secondo grado in quantocontestava nel dettaglio le ragioni poste a fondamento dell’assoluzione, e, conspecifico riguardo al tema - decisivo - dell’identificazione ha rilevato come lavalutazione del Giudice per l’udienza preliminare fosse stata carente in quanto siera soffermata solo sulla inidoneità dei tabulati a consentire la localizzazione deldetentore di un dispositivo mobile senza prendere in considerazione tutti altrielementi raccolti nel corso dell’indagine.Si rileva, inoltre, che l’appello può limitarsi a chiedere la rivalutazione delleprove disponibili, che l’appellante ritiene erroneamente valutate dal primogiudice senza la necessità di allagare alcun elemento “nuovo” rispetto alcompendio probatorio già analizzato.1.2. Il secondo e il terzo motivo con i quali si contestava (a) la legittimitàdella motivazione allegando che la stessa non avesse una struttura “rafforzata”e, dunque, fosse inidonea a ribaltare la decisione assolutoria, (b) la violazionedella regola di giudizio de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio” non superano lasoglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondati.1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che nei casi di progressione processuale nonconforme, ovvero di ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) dellaresponsabilità la sentenza di appello deve confrontarsi in modo dettagliato especifico con gli argomenti spesi dalla sentenza di primo grado, offrendo unamotivazione c.d. “rafforzata” che giustifichi la diversa decisione.Si ribadisce cioè che il giudice di appello che riformi totalmente la decisionedi primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo,ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomentidella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativaincompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez.6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02; Sez. U.6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv. 191229).Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corted'appello ha preso un esame le ragioni poste a fondamento della decisioneassolutoria confutandola specificamente.Con riguardo al decisivo tema della identificazione veniva rilevato come ladecisione di primo grado era fondata sull'analisi di un unico elemento di prova,l’analisi dei tabulati, ritenuto inidoneo ad indicare la posizione del detentore deldispositivo mobile.La Corte, sul punto, ha rilevato che l’identificazione contestata era statapossibile “non solo” sulla base dell’analisi dei tabulati, ma anche di ulteriorielementi e, segnatamente, (a) dell'analisi del sistema di videosorveglianzapresente sui luoghi, (b) del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] intestata alla madre dellaPolimeni fosse presente sul luogo della rapina, (c) del fatto che i due ricorrentisi fossero chiamati al telefono durante lo svolgimento dell'azione criminosa, (d)del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse in stato di detenzione domiciliare mentre iltraffico telefonico generato dal suo cellulare lo collocava in aree non copertedalle cellule serventi il suo domicilio, (e) del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso diun controllo, fosse stato sorpreso in compagnia della [OSCURATO:PERSONA], (f) del fatto chei ricorrenti non avessero fornito nessuna versione alternativa.Può dunque ritenersi che la Corte d'appello, nel pieno rispetto delleindicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, abbia fornito una motivazione“rafforzata” per giungere al ribaltamento della sentenza assolutoria, dato che hapreso in esame tutti gli elementi posti a fondamento della prima decisioneconfutando la valutazione del primo giudice ed offrendo una persuasivavalutazione difforme.1.2.2. Quanto alla deducibilità in cassazione della violazione della regola digiudizio prevista dall’art. 546 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la formuladell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità diconsiderare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto ditale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non puòessere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova,ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dalperimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può inveceessere invocata in cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta edecisiva del tessuto motivazionale.Invero non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dallaCorte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario chesia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta dellamotivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche“decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativodella condanna.Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod.proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbioragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità:solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato perottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede dilegittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente,del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando sirisolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre, in modomanifestamente infondato, la carenza di limitazione rafforzata senza indicarealcuna frattura decisiva del percorso motivazionale che ha condotto alladecisione di condanna.1.3. Non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo di ricorsocon il quale si contesta, in generale, la definizione del trattamento sanzionatorioed, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.1.3.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008- dep. 2008, Gasparri, Rv. 239754).La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato diuna valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementiofferti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudicedell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazionealle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazionedella pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o noneccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente eglobalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quellispecificamente segnalati con i motivi d'appello1.3.2. Quanto alle attenuanti generiche si ribadisce che l'applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv.270986).1.3.3. Nel caso in esame la Corte d'appello riteneva che la pena irrogatafosse “equa” sulla base di tutti i parametri indicati dall'art.133 cod. pen. anchetenuto conto del fatto che non era stato operato l’aumento per la recidivareiterata contestata al Tommasello sicché la pena veniva significativamentecontenuta.Con riferimento specifico alla mancata concessione delle attenuantigeneriche il [OSCURATO:PERSONA] rileva che le stesse non erano state invocate conl'allegazione di specifici elementi positivi e che i poteri di concessione delle stesseex ufficio sono stati comunque esercitati, dato che la motivazione in ordine aldiniego del beneficio si ricava dalla valutazione di congruità complessiva dellapena inflitta (pag. 3 della sentenza impugnata).2. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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