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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1983

Cassazione n. 09099/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1983 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 4.. febbraio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 642 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 642 cod.pen. con riferimento all'insussistenza del fatto con riferimento al sinistro del 17.11.2013, come risultava evidente dalla semplice lettura delle deposizioni dei testimoni e dei documenti prodotti in giudizio. 1.2 Il difensore lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche per violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.: con riferimento al sinistro dell'8.7.2013 il teste Grossi aveva ammesso di aver gestito male una manovra in cui doveva dare la precedenza; con riferimento al sinistro del 27.3.2013 le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] erano contraddittorie con la condotta tenuta; con riferimento al sinistro del 16.10.2013 il teste Marino aveva ammesso di aver provocato il danno; con riferimento al sinistro del 17.11.2013 non vi era alcun elemento per ascrivere a Sapienza una condotta rilevante ai sensi dell'art.642 cod.pen., non avendo egli avanzato alcuna richiesta di risarcimento; con riferimento al sinistro dell'8.11.2013 si doveva ancora una volta rilevare la contraddizione tra quanto affermato in sede di testimonianza e la sottoscrizione della C.i.d. 1.3 D difensore rileva che erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen., visto che il danno lamentato dalla compagnia assicurativa era di C 1.380,00 e l'imputato aveva offerto banco iudicis la somma di C 1.000,00 1.4 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 56 cod.pen. per le condotte contestate per i fatti dell'8 e 17 novembre 2013, avendo l'imputato ritirato la richiesta di risarcimento. 1.5 Il difensore osserva che l'offerta reale di risarcimento aveva fondato la concessione delle attenuanti generiche, mentre avrebbe dovuto essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., oltre alle attenuanti generiche per le ragioni di cui allo specifico motivo di gravame. 1.6 II difensore lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 n.4 e 62 bis cod.pen. per illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod.pen. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata infraquinquennale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 comma 3 Cost.1.7 II difensore lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. per illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod.pen. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza di una circostanza attenuante sulla recidiva reiterata infraquinquennale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 comma 3 Cost.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta, quanto alla affermazione di responsabilità, nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, quanto alla miancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. a pag. 6 (nella quale si evidenziano le modalità del fatto e gli innumerevoli specifici precedenti penali dell'imputato); i rimanenti motivi sono tutti inammissibili per non essere stati proposti in appello.

Secondo il diritto vivente, infatti, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle n/V‘-‘ • rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale proposte, le stesse sono manifestamente infondate, posto che si tratta di precise scelte di politica legislativa, coerenti con la normativa prevista in tema di circostanze.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1983 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 4.. febbraio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 642 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 642 cod.pen. con riferimento all'insussistenza del fatto con riferimento al sinistro del 17.11.2013, come risultava evidente dalla semplice lettura delle deposizioni dei testimoni e dei documenti prodotti in giudizio. 1.2 Il difensore lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche per violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.: con riferimento al sinistro dell'8.7.2013 il teste Grossi aveva ammesso di aver gestito male una manovra in cui doveva dare la precedenza; con riferimento al sinistro del 27.3.2013 le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] erano contraddittorie con la condotta tenuta; con riferimento al sinistro del 16.10.2013 il teste Marino aveva ammesso di aver provocato il danno; con riferimento al sinistro del 17.11.2013 non vi era alcun elemento per ascrivere a Sapienza una condotta rilevante ai sensi dell'art.642 cod.pen., non avendo egli avanzato alcuna richiesta di risarcimento; con riferimento al sinistro dell'8.11.2013 si doveva ancora una volta rilevare la contraddizione tra quanto affermato in sede di testimonianza e la sottoscrizione della C.i.d. 1.3 D difensore rileva che erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen., visto che il danno lamentato dalla compagnia assicurativa era di C 1.380,00 e l'imputato aveva offerto banco iudicis la somma di C 1.000,00 1.4 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 56 cod.pen. per le condotte contestate per i fatti dell'8 e 17 novembre 2013, avendo l'imputato ritirato la richiesta di risarcimento. 1.5 Il difensore osserva che l'offerta reale di risarcimento aveva fondato la concessione delle attenuanti generiche, mentre avrebbe dovuto essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., oltre alle attenuanti generiche per le ragioni di cui allo specifico motivo di gravame. 1.6 II difensore lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 n.4 e 62 bis cod.pen. per illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod.pen. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata infraquinquennale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 comma 3 Cost.1.7 II difensore lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. per illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod.pen. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza di una circostanza attenuante sulla recidiva reiterata infraquinquennale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 comma 3 Cost.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta, quanto alla affermazione di responsabilità, nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, quanto alla miancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. a pag. 6 (nella quale si evidenziano le modalità del fatto e gli innumerevoli specifici precedenti penali dell'imputato); i rimanenti motivi sono tutti inammissibili per non essere stati proposti in appello. Secondo il diritto vivente, infatti, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle n/V‘-‘ • rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Quanto alle questioni di legittimità costituzionale proposte, le stesse sono manifestamente infondate, posto che si tratta di precise scelte di politica legislativa, coerenti con la normativa prevista in tema di circostanze. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente
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