CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 48860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame, con ordinanza in data 2 febbraio 2023, ha confermato il provvedimento con cui il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Girolamo le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Era contestato al ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dì aver costretto il Sergi, mediante l'implicita minaccia di essere componenti del clan [OSCURATO:PERSONA], a consegnare al Palaia una somma di denaro, procurandosi un ingiusto profitto. L'ordinanza impugnata - dopo aver delineato il contesto in cui le condotte criminose si inserivano, ripercorrendo le vicende della cosca 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA], con al vertice [OSCURATO:PERSONA], cl. 83 e la sua perdurante operatività mentre era ristretto in carcere, assicurata anche dall'apporto fiduciario del cognato, [OSCURATO:PERSONA], considerato alter ego di [OSCURATO:PERSONA], di cui eseguiva le direttive inviategli dal carcere - ha fondato la valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] sui seguenti elementi: - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva descritto il [OSCURATO:PERSONA] come un prestanome del Palaia, e aveva riferito di un episodio specifico in cui il Palaia si era interessato per richiedere la liberatoria a nome del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un assegno a sua firma emesso per il pagamento di una partita dì droga e che era risultato insoluto, dimostrando così il suo interesse a che il [OSCURATO:PERSONA] non incorresse in protesti. Inoltre, aveva riferito che al ricorrente erano intestati gli assegni con i quali il Palaia aveva acquistato la propria abitazione, anche se poi la stessa era stata pagata da BeilOCCO Domenico, cl. 77; - le immagini delle telecamere collocate presso l'abitazione del Palaia che avevano ripreso il Prime rano insieme con il Sergì mentre entravano in casa, luogo ove si sarebbe consumata l'estorsione contestata; - il contenuto delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.01.2020, intercorse tra il Palaia e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], cl. 83, dalle quali emergeva in modo univoco che il Sergi aveva consegnato al Palaia la somma di 500 euro e che nell'occasione egli era stato accompagnato presso la loro abitazione dal Prinnerano. Inoltre, riferimenti al versamento di denaro da parte del Sergi al Palaia emergevano da una conversazione tra costui e [OSCURATO:PERSONA], cl. 89, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale ha escluso che rilevassero in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa ed in particolare, la non coincidenza della collocazione temporale della consegna del denaro da parte del Sergi con il giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato ripreso dalle telecamere insieme a lui, dal momento che nella conversazione intercettata tra Palaia e la moglie, avvenuta il 14.1.2020, i due colloquianti facevano riferimento ad un fatto avvenuto "[OSCURATO:PERSONA]", laddove la ripresa video che ritraeva il Sergi e il ricorrente recarsi a casa del Palaia, risaliva al 14.10.2019. L'irrilevanza di tale dato emergerebbe sia dallo specifico riferimento fatto dai dialoganti alla circostanza che il Sergi era accompagnato a casa loro dal [OSCURATO:PERSONA], sia dalla circostanza che il riferimento temporale era stato fatto in modo generico. La documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultava che il Palaia era dipendente del [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, non era idonea a smentire il ruolo di prestanome del ricorrente, ben potendo operare quale mero prestanome, come comprovato dall'interesse del Palaia ad ottenere la liberatoria del ricorrente in relazione agli assegni risultati non pagati. Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, stante il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, attestato dalla sussistenza del rapporto di vicinanza tra il ricorrente e il Palaia. 2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso della difesa, sarebbe illogico imputare la "distonia temporale" tra la conversazione intercettata tra il Palaia e la [OSCURATO:PERSONA] e la data in cui il [OSCURATO:PERSONA] è ripreso mentre si reca con il Sergi a casa del Palaia a una mera imprecisione di quest'ultimo, in quanto volta ad affermare in modo assertivo il coinvolgimento del ricorrente. Inoltre, non vi sarebbero elementi in grado di attestare che il [OSCURATO:PERSONA], nell'accompagnare il Sergi presso l'abitazione del Palaia, fosse a conoscenza delle ragioni dell'incontro. Neppure sussisterebbero elementi per ritenere che il Sergi abbia consegnato il denaro al Palaia nel giorno in cui fu accompagnato dal Prirnerano. Inoltre, il Tribunale avrebbe valorizzato le dichiarazioni dell'Albanese senza tener conto delle gravi ragioni di risentimento che egli nutriva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e il difetto di motivazione. Ai fini della valutazione di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a valorizzare il contesto territoriale, caratterizzato dall'influenza della cosca, senza approfondire la sussistenza della intimidazione e della coartazione e le conseguenze che queste potevano aver avuto sulla persona offesa. Inoltre, non avrebbe individuato quel quid pluris dì violenza o intimidazione che esorbiti dalla violenza e minaccia che già di per sé caratterizzano il reato di cui all'art. 629 cod. pen. e che sia idonea ad integrare l'aggravante contestata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe giustificato il permanere delle misure cautelari in base a considerazioni meramente assertive e inidonee a dimostrare la concretezza del pericolo di reiterazione, senza tener conto non solo della episodicità della condotta e dell'interruzione dei rapporti tra il ricorrente e il Palaia, ma neppure del lasso di tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2020. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Conviene innanzitutto premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, R.v. 215828). 2.2. Il ragionamento articolato dal Tribunale in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risulta del tutto logico e coerente. Esso ha, innanzitutto, richiamato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - valutate come intrinsecamente attendibili, complete e ricche di particolari - le quali attestavano la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], attendente del boss [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ruolo centrale nella delineazione del quadro indiziario, è stato riconosciuto alle intercettazioni ambientali delle conversazioni avvenute presso l'abitazione del Palaia, tra costui e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si fa espresso riferimento ad un episodio specifico in cui [OSCURATO:PERSONA], accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA], si era recato presso la loro abitazione e aveva consegnato una somma di denaro al Palaia. Tali dichiarazioni hanno trovato conferma nelle immagini delle videocamere installate presso la casa del Palaia, dalle quali risulta che in data 24 ottobre 2019 il Sergi, insieme al ricorrente, si era recato a casa del Palaia. A fronte di tale evidente riscontro "documentale", in modo del tutto logico il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il Palaia, nel corso della conversazione intercettata, aveva collocato temporalmente tale episodio ad un mese prima, trattandosi di un riferimento temporale effettuato in modo del tutto generico, a fronte della puntualità delle circostanze indicate dai colloquianti, i quali parlavano di una somma di denaro data dal Sergi, della presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che la consegna era avvenuta presso la loro abitazione. Trattasi di conclusione ineccepibile, a meno di non voler ipotizzare che il Sergi si sia recato più volte a casa del Palaia, in compagnia del ricorrente, per consegnargli del denaro. Quanto alla asserita mancanza di prova del fatto che il ricorrente fosse a conoscenza delle ragioni per cui doveva accompagnare il Sergi a casa del Palaia, si tratta di contestazione che correttamente il Tribunale ha ritenuto superabile alla luce dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il Palaia, ed in particolare del ruolo di prestanome di costui, svolto dal ricorrente, il quale era intestatario formale di una ditta di cui il Palaia era dipendente. Correttamente il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che tali elementi attestassero la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo di spicco rivestito dal Palaia nell'ambito del clan [OSCURATO:PERSONA], nonché la conoscenza dell'illiceità della pretesa avanzata da costui verso il Sergi. 3. Il secondo motivo, concernente la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, è infondato. Il Tribunale del riesame, in modo senz'altro coerente, ha ritenuto che l'aver accompagnato il Sergi presso l'abitazione del Palaia, notoriamente componente di spicco del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava ivi ristretto agli arresti donniciliari, costituisce certamente un modo per far valere la forza intinnidatrice dell'associazione criminosa, essendo di per sé sufficiente ad intimidire la persona offesa, la quale perciò non poteva esimersi dal consegnare la somma pretesa. Nel pervenire a tale conclusione, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo la quale nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182).4. Il terzo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha rinvenuto il rischio di recidiva nel collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con il Palaia, attestato stg- rapporto esistente tra Pif-) L i due. Inoltre, pur dando atto del fatto che dalla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. derivava la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha tuttavia confermato la valutazione espressa dal GIP di idoneità della applicazione cumulativa della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria. A fronte di tali valutazioni puntuali e prive di vizi logici, la difesa si è sostanzialmente limitata a contestare la mancata considerazione del lasso di tempo intercorso tra l'applicazione delle misure e i fatti, senza tuttavia considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decorso del tempo dai fatti deve essere oggetto di espressa valutazione del giudice solo in caso di "rilevante arco temporale" (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01). Tale condizione, nella specie, pacificamente non sussiste, dal momento che tra la commissione dei fatti e l'adozione dell'ordinanza cautelare sono decorsi meno di tre anni. 5. Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ri