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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29065/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/2026 della Corte di Appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato in punto verifica della ricorrenza del bis in idem, conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza emessa il 9 gennaio 2026 dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], che, in parziale riforma della decisione pronunciata dal Tribunale diPatti in data 10 ottobre 2024, lo ha condannato alla pena di giustizia in relazioneai reati di cui agli artt. 81 e 640-bis cod. pen. (capi B1 e C1 della rubrica), previadeclaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C2).2.

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazionedell’art. 649 cod. proc. pen. nonché erroneità e manifesta illogicità dellamotivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusol’identità tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già definitivamentegiudicati dalla Corte di Appello di Messina con la sentenza n. 1045/2024, divenutairrevocabile il 4 dicembre 2025.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare che i reati di truffa e falso contestati nel presente giudizioriguardano le medesime domande di pagamento presentate da [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,rispettivamente in data 6 luglio 2015, con riferimento alla campagna 2015, e indata 7 giugno 2017, con riferimento alla campagna 2017.

Tali domandecostituivano già oggetto del procedimento definito con la citata sentenzairrevocabile, con la quale il ricorrente è stato condannato per i reati di tentatatruffa e falso, contestati ai capi 436 e 437.Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello si sarebbe, pertanto,discostata dal consolidato principio secondo cui il soggetto già giudicato per unafattispecie tentata non può essere nuovamente sottoposto a processo per lacorrispondente fattispecie consumata, allorché entrambe si riferiscano almedesimo fatto storico, essendo in tal caso operante il divieto di un secondogiudizio sancito dall’art. 649 cod. proc. pen.Sulla base di tali premesse, la difesa sostiene che la correttaapplicazione del richiamato principio avrebbe imposto alla Corte territoriale dipronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.; invia subordinata, si deduce che i giudici di appello avrebbero dovuto procederealla rimozione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1054/24 e allasostituzione della relativa condanna con quella pronunciata nel presenteprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidatoprincipio di diritto secondo cui, ai fini dell’operatività della preclusione derivantedal principio del ne bis in idem, l’identità del fatto ricorre esclusivamente quandosussista una piena corrispondenza storico-naturalistica del reato, da apprezzarsicon riferimento a tutti i suoi elementi costitutivi, secondo la triade condotta–nesso di causalità–evento naturalistico (Sez. 3, n. 21994 del01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220-01; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica,Rv. 274448-01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251–01; Sez.5, n. 1341 del 30/10/2025, L., Rv. 289312–01; Sez. 2, n. 2910 del10/12/2025, Raineri, non mass.; Sez. 5, n. 16856 del 05/02/2026, B., nonmass.; Sez. 3, n. 21984 del 25/02/2026, P., non mass.).La giurisprudenza richiamata ha, infatti, chiarito che l’art. 4 delProtocollo n. 7 alla CEDU, pur imponendo agli Stati aderenti di adottare unanozione di fatto improntata ad un criterio storico-naturalistico, non consente diridurre tale concetto alla sola azione od omissione dell’agente.

L’identità del fatto,infatti, deve essere verificata considerando anche l’evento naturalisticoconcretamente verificatosi e il rapporto di causalità che lega quest’ultimo allacondotta, poiché soltanto la contestuale coincidenza di tutti tali elementi consentedi ravvisare l’idem factum rilevante ai fini della preclusione processuale.Ne consegue che la verifica richiesta dall’art. 649 cod. proc. pen., inconformità ai principi convenzionali, deve essere condotta attraverso un rigorosoaccertamento della coincidenza storico-naturalistica della fattispecie concreta.Soltanto la perfetta sovrapponibilità della predetta triade consente di affermarel’identità del fatto, dovendosi invece escludere ogni interpretazione estensiva chefinisca per attribuire rilievo esclusivo alla generica identità della condotta,prescindendo dagli ulteriori elementi costitutivi del reato.2.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Corte distrettuale hacongruamente evidenziato che il procedimento definito con sentenza irrevocabiledi condanna aveva ad oggetto il delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. contestatonella forma tentata e, quindi, una fattispecie caratterizzata dalla mancataverificazione dell’evento tipico del reato.

Diversamente, il presente giudizioconcerne la vicenda nella quale si è verificata l’effettiva erogazione dei contributiagricoli non dovuti, con conseguente produzione dell’evento lesivo eperfezionamento del reato, sicché risulta integrato un fatto storico diverso daquello oggetto del precedente giudizio (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, allecensure formulate dal ricorrente, poiché coerente con il richiamato orientamentointerpretativo, cui il Collegio intende dare continuità.

I giudici di merito hanno,infatti, posto in evidenza come il procedimento conclusosi con sentenzairrevocabile riguardasse una fattispecie nella quale difettava l’evento naturalisticoproprio del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., mentre il presente processoinveste un fatto successivamente perfezionatosi mediante il pagamento, da partedella persona offesa, delle somme fraudolentemente richieste dal ricorrente,erogazione intervenuta a significativa distanza temporale rispetto alla condottadecettiva.Tale sopravvenuto pagamento costituisce un elemento decisivo ai finidella diversità dei fatti, poiché introduce, oltre all’evento tipico, anche il profilodel nesso causale tra la condotta fraudolenta e la produzione dell’evento dannoso,elemento che è strutturalmente estraneo alla fattispecie tentata, proprio inragione della mancata verificazione dell’evento richiesto dalla normaincriminatrice.Risulta, pertanto, manifestamente infondata la prospettazionedifensiva secondo cui i due procedimenti riguarderebbero il medesimo fatto,differenziandosi esclusivamente per il diverso «grado» di realizzazionedell’illecito.

Una simile impostazione, infatti, trascura che la successivaverificazione dell’evento lesivo e del relativo rapporto causale determina unamodifica essenziale della dimensione storico-naturalistica del fatto, dando luogoad una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del precedente giudizio.Deve, conseguentemente, escludersi la ricorrenza dell’idemfactum invocato dalla difesa, poiché i due procedimenti hanno ad oggetto fattistorici non coincidenti né sovrapponibili sotto il profilo della condotta, dell’eventoe del nesso di causalità.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale hadisatteso l’eccezione di ne bis in idem, facendo puntuale applicazione dei principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità.3.

La questione in subordine prospettata dal ricorrente in ordine allapluralità di titoli di condanna tra loro incompatibili non può trovare ingresso nelpresente giudizio di legittimità, attenendo ad un profilo che esuladall’accertamento demandato al giudice della cognizione e che trova la propriasede naturale nella fase esecutiva.L’eventuale esistenza di più titoli suscettibili di porsi in rapporto diincompatibilità o di reciproca interferenza, integra, infatti, una questione devolutaalla competenza del giudice dell’esecuzione, il quale è investito del potere diverificare la legittima coesistenza dei diversi provvedimenti irrevocabili e diadottare i conseguenti provvedimenti volti a rimuovere gli effetti derivantidall’eventuale duplicazione indebita del titolo esecutivo.Ne consegue che il ricorrente potrà far valere tale questione mediantel’attivazione dell’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen.,dinanzi al giudice competente, cui spetta l’accertamento della eventualeincompatibilità tra i giudicati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 della Corte di Appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato in punto verifica della ricorrenza del bis in idem, conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza emessa il 9 gennaio 2026 dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], che, in parziale riforma della decisione pronunciata dal Tribunale diPatti in data 10 ottobre 2024, lo ha condannato alla pena di giustizia in relazioneai reati di cui agli artt. 81 e 640-bis cod. pen. (capi B1 e C1 della rubrica), previadeclaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C2).2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazionedell’art. 649 cod. proc. pen. nonché erroneità e manifesta illogicità dellamotivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusol’identità tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già definitivamentegiudicati dalla Corte di Appello di Messina con la sentenza n. 1045/2024, divenutairrevocabile il 4 dicembre 2025.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare che i reati di truffa e falso contestati nel presente giudizioriguardano le medesime domande di pagamento presentate da [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,rispettivamente in data 6 luglio 2015, con riferimento alla campagna 2015, e indata 7 giugno 2017, con riferimento alla campagna 2017. Tali domandecostituivano già oggetto del procedimento definito con la citata sentenzairrevocabile, con la quale il ricorrente è stato condannato per i reati di tentatatruffa e falso, contestati ai capi 436 e 437.Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello si sarebbe, pertanto,discostata dal consolidato principio secondo cui il soggetto già giudicato per unafattispecie tentata non può essere nuovamente sottoposto a processo per lacorrispondente fattispecie consumata, allorché entrambe si riferiscano almedesimo fatto storico, essendo in tal caso operante il divieto di un secondogiudizio sancito dall’art. 649 cod. proc. pen.Sulla base di tali premesse, la difesa sostiene che la correttaapplicazione del richiamato principio avrebbe imposto alla Corte territoriale dipronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.; invia subordinata, si deduce che i giudici di appello avrebbero dovuto procederealla rimozione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1054/24 e allasostituzione della relativa condanna con quella pronunciata nel presenteprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidatoprincipio di diritto secondo cui, ai fini dell’operatività della preclusione derivantedal principio del ne bis in idem, l’identità del fatto ricorre esclusivamente quandosussista una piena corrispondenza storico-naturalistica del reato, da apprezzarsicon riferimento a tutti i suoi elementi costitutivi, secondo la triade condotta–nesso di causalità–evento naturalistico (Sez. 3, n. 21994 del01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220-01; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica,Rv. 274448-01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise, Rv. 287251–01; Sez.5, n. 1341 del 30/10/2025, L., Rv. 289312–01; Sez. 2, n. 2910 del10/12/2025, Raineri, non mass.; Sez. 5, n. 16856 del 05/02/2026, B., nonmass.; Sez. 3, n. 21984 del 25/02/2026, P., non mass.).La giurisprudenza richiamata ha, infatti, chiarito che l’art. 4 delProtocollo n. 7 alla CEDU, pur imponendo agli Stati aderenti di adottare unanozione di fatto improntata ad un criterio storico-naturalistico, non consente diridurre tale concetto alla sola azione od omissione dell’agente. L’identità del fatto,infatti, deve essere verificata considerando anche l’evento naturalisticoconcretamente verificatosi e il rapporto di causalità che lega quest’ultimo allacondotta, poiché soltanto la contestuale coincidenza di tutti tali elementi consentedi ravvisare l’idem factum rilevante ai fini della preclusione processuale.Ne consegue che la verifica richiesta dall’art. 649 cod. proc. pen., inconformità ai principi convenzionali, deve essere condotta attraverso un rigorosoaccertamento della coincidenza storico-naturalistica della fattispecie concreta.Soltanto la perfetta sovrapponibilità della predetta triade consente di affermarel’identità del fatto, dovendosi invece escludere ogni interpretazione estensiva chefinisca per attribuire rilievo esclusivo alla generica identità della condotta,prescindendo dagli ulteriori elementi costitutivi del reato.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Corte distrettuale hacongruamente evidenziato che il procedimento definito con sentenza irrevocabiledi condanna aveva ad oggetto il delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. contestatonella forma tentata e, quindi, una fattispecie caratterizzata dalla mancataverificazione dell’evento tipico del reato. Diversamente, il presente giudizioconcerne la vicenda nella quale si è verificata l’effettiva erogazione dei contributiagricoli non dovuti, con conseguente produzione dell’evento lesivo eperfezionamento del reato, sicché risulta integrato un fatto storico diverso daquello oggetto del precedente giudizio (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, allecensure formulate dal ricorrente, poiché coerente con il richiamato orientamentointerpretativo, cui il Collegio intende dare continuità. I giudici di merito hanno,infatti, posto in evidenza come il procedimento conclusosi con sentenzairrevocabile riguardasse una fattispecie nella quale difettava l’evento naturalisticoproprio del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., mentre il presente processoinveste un fatto successivamente perfezionatosi mediante il pagamento, da partedella persona offesa, delle somme fraudolentemente richieste dal ricorrente,erogazione intervenuta a significativa distanza temporale rispetto alla condottadecettiva.Tale sopravvenuto pagamento costituisce un elemento decisivo ai finidella diversità dei fatti, poiché introduce, oltre all’evento tipico, anche il profilodel nesso causale tra la condotta fraudolenta e la produzione dell’evento dannoso,elemento che è strutturalmente estraneo alla fattispecie tentata, proprio inragione della mancata verificazione dell’evento richiesto dalla normaincriminatrice.Risulta, pertanto, manifestamente infondata la prospettazionedifensiva secondo cui i due procedimenti riguarderebbero il medesimo fatto,differenziandosi esclusivamente per il diverso «grado» di realizzazionedell’illecito. Una simile impostazione, infatti, trascura che la successivaverificazione dell’evento lesivo e del relativo rapporto causale determina unamodifica essenziale della dimensione storico-naturalistica del fatto, dando luogoad una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del precedente giudizio.Deve, conseguentemente, escludersi la ricorrenza dell’idemfactum invocato dalla difesa, poiché i due procedimenti hanno ad oggetto fattistorici non coincidenti né sovrapponibili sotto il profilo della condotta, dell’eventoe del nesso di causalità. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale hadisatteso l’eccezione di ne bis in idem, facendo puntuale applicazione dei principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità.3. La questione in subordine prospettata dal ricorrente in ordine allapluralità di titoli di condanna tra loro incompatibili non può trovare ingresso nelpresente giudizio di legittimità, attenendo ad un profilo che esuladall’accertamento demandato al giudice della cognizione e che trova la propriasede naturale nella fase esecutiva.L’eventuale esistenza di più titoli suscettibili di porsi in rapporto diincompatibilità o di reciproca interferenza, integra, infatti, una questione devolutaalla competenza del giudice dell’esecuzione, il quale è investito del potere diverificare la legittima coesistenza dei diversi provvedimenti irrevocabili e diadottare i conseguenti provvedimenti volti a rimuovere gli effetti derivantidall’eventuale duplicazione indebita del titolo esecutivo.Ne consegue che il ricorrente potrà far valere tale questione mediantel’attivazione dell’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen.,dinanzi al giudice competente, cui spetta l’accertamento della eventualeincompatibilità tra i giudicati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
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