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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 49715/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Firenze ha restituito al Pubblico ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione osserva che il decreto di citazione a giudizio è nullo in quanto notificato, al pari dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., all'imputato, che si era rifiutato di eleggere domicilio, per mezzo di consegna dell'atto al difensore di ufficio domiciliatario, il quale non aveva provveduto all'accettazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Firenze articolando un unico motivo con cui denunzia violazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen. ed abnormità del provvedimento.

Sostiene il ricorrente che l'avviso dì conclusione delle indagini preliminari e conseguentemente il decreto di citazione a giudizio sono stati legittimamente notificati con consegna al difensore di ufficio in applicazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen., in considerazione del rifiuto dell'indagato di dichiarare o eleggere domicilio.

Non rileva la mancata acquisizione del consenso del difensore di ufficio, avendo quest'ultimo acquisito la qualifica di domiciliatario ex lege e non su iniziativa dell'indagato.

L'effettiva conoscenza del processo non rileva ai fini della regolarità delle notifiche, ma per il diverso istituto dell'assenza per quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata ed in particolare dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché, contrariamene a quanto prospettato dal pubblico ministero ricorrente, non ha ad oggetto un provvedimento abnorme, come tale impugnabile in deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Come già chiarito da questa Corte in più pronunce anche a Sezioni unite (la n. 25957 del 26/03/2009, Pm in proc.

Toni, Rv. 243590 e la n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc.

Ksouri, Rv. 272715), il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.- dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione di adempimento prescritto a pena di nullità secondo la previsione dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non è avulso dal sistema processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina nemmeno la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso senza incorrere a sua volta nel compimento di un atto affetto da nullità o da altro vizio invalidante e senza subire gli effetti pregiudizievoli per l'ulteriore sviluppo successivo del processo.

In siffatta situazione il provvedimento può eventualmente essere illegittimo, ma non è ricorribile per cassazione perché si colloca al di fuori dell'area dell'abnormità come delineata dall'interpretazione giurisprudenziale.

Tale patologia processuale è, infatti, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc.

Ebrima, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc.

Chen, Rv. 269080; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, P.M. in proc.

Besio, rv. 262374; Sez. 6, n. sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc.

Morra, rv. 258569; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc.

Gulino e altro, Rv. 247030).

2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica,.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Firenze ha restituito al Pubblico ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione osserva che il decreto di citazione a giudizio è nullo in quanto notificato, al pari dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., all'imputato, che si era rifiutato di eleggere domicilio, per mezzo di consegna dell'atto al difensore di ufficio domiciliatario, il quale non aveva provveduto all'accettazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Firenze articolando un unico motivo con cui denunzia violazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen. ed abnormità del provvedimento. Sostiene il ricorrente che l'avviso dì conclusione delle indagini preliminari e conseguentemente il decreto di citazione a giudizio sono stati legittimamente notificati con consegna al difensore di ufficio in applicazione dell'art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen., in considerazione del rifiuto dell'indagato di dichiarare o eleggere domicilio. Non rileva la mancata acquisizione del consenso del difensore di ufficio, avendo quest'ultimo acquisito la qualifica di domiciliatario ex lege e non su iniziativa dell'indagato. L'effettiva conoscenza del processo non rileva ai fini della regolarità delle notifiche, ma per il diverso istituto dell'assenza per quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata ed in particolare dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché, contrariamene a quanto prospettato dal pubblico ministero ricorrente, non ha ad oggetto un provvedimento abnorme, come tale impugnabile in deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Come già chiarito da questa Corte in più pronunce anche a Sezioni unite (la n. 25957 del 26/03/2009, Pm in proc. Toni, Rv. 243590 e la n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715), il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.- dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione di adempimento prescritto a pena di nullità secondo la previsione dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non è avulso dal sistema processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina nemmeno la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso senza incorrere a sua volta nel compimento di un atto affetto da nullità o da altro vizio invalidante e senza subire gli effetti pregiudizievoli per l'ulteriore sviluppo successivo del processo. In siffatta situazione il provvedimento può eventualmente essere illegittimo, ma non è ricorribile per cassazione perché si colloca al di fuori dell'area dell'abnormità come delineata dall'interpretazione giurisprudenziale. Tale patologia processuale è, infatti, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc. Ebrima, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, RM. in proc. Chen, Rv. 269080; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, P.M. in proc. Besio, rv. 262374; Sez. 6, n. sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, P.M. in proc. Morra, rv. 258569; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv. 247030). 2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica,. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos
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