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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36798/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte Suprema, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile (tra gli altri) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 7/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro.

2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto dai difensori fiduciari - Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - senza il rilascio di una previa procura speciale, non citata né allegata.

Questa Corte, infatti, ha già affermato - con il [OSCURATO:PERSONA] - che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, Zanagri, Rv. 264048; successivamente, tra le altre, Sez. 2, n. 19181 del 27/3/2024, Marinkovic; Sez. 3, n. 33989 del 27/6/2023, Piccoli).

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la particolarità del ricorso straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile - per i possibili effetti rescindenti e rescissori - all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr: Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024 Il nsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte Suprema, Quarta sezione penale, dichiarava inammissibile (tra gli altri) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 7/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro. 2. Rilevato che l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto dai difensori fiduciari - Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - senza il rilascio di una previa procura speciale, non citata né allegata. Questa Corte, infatti, ha già affermato - con il [OSCURATO:PERSONA] - che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zanagri, Rv. 264048; successivamente, tra le altre, Sez. 2, n. 19181 del 27/3/2024, Marinkovic; Sez. 3, n. 33989 del 27/6/2023, Piccoli). Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la particolarità del ricorso straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile - per i possibili effetti rescindenti e rescissori - all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr: Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024 Il nsigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 36798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris