CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 22790 / 20 1 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 217/23/14 della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Livorno , depositatail 5 febbraio 2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: Il 30 dicembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] chiese all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’importo di € 9.038,10, pari al 50% dell’Irpef versata negli anni di imposta compresi fra il 2003 e il 2005 , dopo il suo collocamento anticipato in quiescenza a seguito di procedura di incentivo all’esodo; il contribuente evidenziò di non aver usufruito del regime agevolato previsto dall’art. 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – che prevedeva la riduzione al 50% dell’aliquota Irpef – non avendo raggiunto la prescritta anzianità di servizio, ma che, successivamente, tale norma era stata dichiarata non conforme al diritto UE dalla pronunciadella Corte di Giustizia Europea n. 207/2004; il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dal contribuente innanzi alla CTP di Livorno, che accolse il ricorso; il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Toscana-sezione staccata di Livorno, fu respinto; i giudici d’appello, condivise le ragioni in diritto che fondavano l’istanza di rimborso, ritennero che la stessa fosse stata tempestivamente formulata, dovendosi far decorrere il termine decadenziale di quarantotto mesi - di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - dalla data d i pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia Europea; l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: l’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;la ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto di far decorrere il termine di decadenza per la presentazione di istanza di rimborso dalla pubblicazione della sentenza, sostenendo che quest’ultima sarebbe invece tardiva,quantomeno con riferimento agli anni 2003 e 2004; essa afferma, in tal senso, che il dies a quo non può coincidere con la data di pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, perché ciò «minerebbe vistosamente il principiodi stabilità e certezza dei rapporti tributari»; l’Amministrazione corrobora i propri assunti con il richiamo a decisioni di questa Corte che hanno ritenuto irrilevante il fatto che l’inesistenza del debito tributario oggetto di istanza sia dipesa da causa sopravvenuta (Cass. n. 26123/2005), ovvero affermato che la perenzione del termine di decadenza stabilito dalla legge comporta in ogni caso l’esaurimento del rapporto (Cass. n. 2786/1989), ovvero, ancora, ritenuto che la dichiarazione di contrasto di una norma statale con il diritto UE, da parte della Corte di Giustizia Europea, non consente di attribuire effetti alla condotta di un soggetto che, in vigenza di tale norma, sia rimasto inerte, anziché esercitare i propri diritti nel termine normativamente previsto (Cass. Sez. U, n. 13676/2014); la censura è fondata; la tesi della ricorrente si conforma, infatti, al consolidato orientamento di questa Corte, cristallizzatosi con la pronunzia delle Sezioni Unite poc’anzi menzionata, e successivamente ribadito nella forma del seguente principio di diritto: « i n tema di rimborso delle imposte sui redditi, qualora un'imposta sia stata dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento (quanto ai versamenti diretti) o della ritenuta (quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte), e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario, senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti» (così, fra le numerose altre, Cass. n. 22345/2018; conf. Cass. n. 15645/2022; Cass. n. 6855/2020); da tale principio si è discostata la sentenza d’appello, che va pertanto cassata, in accoglimento del ricorso; a tanto consegue il rinvio della causa al giudice a quo, il quale valuterà la fondatezza della pretesa del contribuente, alla luce del richiamato principio, con riferimento a tutti e tre gli anni di imposta ai quali si riferisce la domanda di rimborso, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana – se