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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04718/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per l'uso di una patente di guida falsa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, è inammissibile in quanto: - è pacifico che l'imputato ha esibito alla Polizia locale una patente colombiana falsa; - le considerazioni, esposte in ricorso, attengono a profili irrilevanti e comunque non rispondono al necessario requisito di autosufficienza, dato che nessuno dei documenti richiamati viene allegato al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per l'uso di una patente di guida falsa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, è inammissibile in quanto: - è pacifico che l'imputato ha esibito alla Polizia locale una patente colombiana falsa; - le considerazioni, esposte in ricorso, attengono a profili irrilevanti e comunque non rispondono al necessario requisito di autosufficienza, dato che nessuno dei documenti richiamati viene allegato al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 04718/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris