CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 24314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/santite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , e -'-- udito il il difensore é2„,2 r _22 <_, [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Potenza che il 13/10/2022 ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare del Gip che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere con riguardo al concorso nell' estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e con riguardo al reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorso investe esclusivamente le esigenze cautelari e in particolare solleva vizio di motivazione per illogicità con riguardo al fatto che le sussistenti esigenze cautelari di reiterazione del reato possono essere fronteggiate solo con la detenzione in carcere. In particolare, contesta il fatto che il tribunale avrebbe ancorato la decisione, dell'adeguatezza della detenzione in carcere, ai precedenti penali dell'indagato e alla sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza considerare che il fatto è lontano nel tempo e che le esigenze cautelari non appaiono attuali. Evidenzia inoltre che il coindagato Monticelli, con il quale la persona offesa aveva contratto il debito è stato ritenuto meritevole di misure meno afflittive. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e per quello che qui maggiormente rileva l'esclusiva adeguatezza per fronteggiarle della misura cautelare della detenzione in carcere. IL tribunale ha dato atto dell'evidente rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, considerata l'arroganza criminale del Viglioglia che ha dimostrato di possedere una particolare indole violenta ed una spiccata attitudine alla prevaricazione, provata anche dai suoi precedenti penali relativi a gravi reati. I suoi trascorsi giudiziari, come pure l'imposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, con obbligo di soggiorno, non hanno all'evidenza, esplicato alcun effetto di deterrenza a riprova dello spessore criminale dello stesso che si è dimostrato non è in grado di controllare adeguatamente i propri impulsi criminogeni. In maniera coerente e logica i giudici di merito hanno ritenuto che l'unica idonea misura a fronteggiare il consistente pericolo di recidiva non potesse che essere la detenzione in carcere perché gli arresti domiciliari, stante la sua incapacità di autocontrollo, non potevano garantire la tutela della prevenzione sociale. A fronte di quanto indicato dai giudici del riesame il ricorso si appalesa generico per mancato confronto argomentativo con la motivazione dell'ordinanza impugnata e comunque versato in fatto perché chiede una rivalutazione di merito inammissibile in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1- ter, disp. Att. Cod. proc. pen.. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] U iEMNE PENALE IL 1u. 2023 [OSCURATO:PERSONA]