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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:357
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0537_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (causa T‑537/22) «Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione – Ricorso incidentale – Domanda di riforma – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Assenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34) Dispositivo 1) Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] A/S si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0537_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione) (causa T‑537/22) «Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un elemento di costruzione di un set di giochi da costruzione – Ricorso incidentale – Domanda di riforma – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Assenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34) Dispositivo 1) Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] A/S si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris