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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36254/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG /v4\n YAVII41‘<43 òt%1-\N41/4 'ink\\ ì• n \ N\ V nnN .

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di rapina aggravata, tentato omicidio, omicidio e connessi delitti di armi, oggetto della sentenza di condanna dell'Il aprile 2012, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2013, e del reato di associazione di tipo mafioso, per partecipazione al clan Mazzarella, oggetto della sentenza di condanna del 5 maggio 2015, irrevocabile il 10 giugno 2016.

I reati di omicidio e di armi non sono stati ritenuti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e ciò non milita nel senso che detti reati si posero in connessione con l'associazione criminale di cui Panepinto faceva parte.

Il fatto che l'associazione capeggiata da Mazzarella fosse dedita al traffico di armi non sta a dimostrare che la sottrazione delle pistole in uso alle guardie giurate [OSCURATO:PERSONA] e Montanino, culminata con l'omicidio di quest'ultimo, fosse volta a procurare armi alla consorteria criminale.

Non è poi decisiva la considerazione secondo cui la rilevante caratura criminale di Panepinto discendeva dalla partecipazione all'omicidio Montanino.

Da ciò non si può far discendere automaticamente che le due fattispecie risultino avvinte dal medesimo disegno criminoso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Dalla lettura delle sentenze di condanna si ricava che, al momento in cui Panepinto aderì all'associazione di tipo mafioso aveva già programmato, sia pur nelle linee essenziali, di porre in essere in quell'ambito anche reati finalizzati al procacciamento di armi.

L'omicidio per il quale è intervenuta condanna si inserisce a pieno titolo nella sequenza caratterizzante le innumerevoli azioni del sodalizio di appartenenza, attraverso le quali si realizzava una delle condotte descritte nel capo di impugnazione.

Dalla sentenza di condanna per il fatto associativo si ricava che l'omicidio non fu frutto di generica e consuetudinaria commissione di reati, ma rientrò nell'originario programma di adesione al vincolo associativo, commesso con la tipica causale e con i consueti connotati esecutivi del sodalizio di appartenenza.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. L'errore in cui è incorso il ricorrente è costituito dalla non compiuta messa a fuoco della nozione di medesimezza del disegno criminoso e in particolare di programmazione unitaria dei plurimi reati.

Il vincolo di continuazione tra reato associativo e reati fine può essere affermato "a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art..416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 -.

Vi è dunque una sostanziale differenza tra reati che si pongono come estrinsecazione del programma associativo e reati che sono stati programmati, sia pure con genericità ma pur sempre con possibilità di iniziale individuazione proprio di quel determinato fatto, al momento di adesione dell'autore alla compagine criminosa.

3. La Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi di fatto che possano indurre a ritenere che sin dal momento della adesione al sodalizio il ricorrente avesse programmato i delitti per i quali ha invocato il riconoscimento della continuazione.

Del resto, i rilievi di ricorso non sono diretti a contrastare questo specifico assunto, ma intendono accreditare la tesi dell'esistenza di un unico disegno criminoso evocando, con inequivoca confusione tra programma associativo e unitarietà di disegno criminoso, che il ricorrente, aderendo al gruppo associativo, aveva programmato di "porre in essere in quell'ambito anche reati finalizzati al procacciamento delle armi" (fl. 5 del ricorso), per poi aggiungere che "l'omicidio Montanino non era altro che la manifestazione concreta di quel ruolo procacciamento armi) che aderendo al vincolo associativo il Panepinto aveva già programmato" (fl. 10 del ricorso).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG /v4\n YAVII41‘<43 òt%1-\N41/4 'ink\\ ì• n \ N\ V nnN . Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di rapina aggravata, tentato omicidio, omicidio e connessi delitti di armi, oggetto della sentenza di condanna dell'Il aprile 2012, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2013, e del reato di associazione di tipo mafioso, per partecipazione al clan Mazzarella, oggetto della sentenza di condanna del 5 maggio 2015, irrevocabile il 10 giugno 2016. I reati di omicidio e di armi non sono stati ritenuti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e ciò non milita nel senso che detti reati si posero in connessione con l'associazione criminale di cui Panepinto faceva parte. Il fatto che l'associazione capeggiata da Mazzarella fosse dedita al traffico di armi non sta a dimostrare che la sottrazione delle pistole in uso alle guardie giurate [OSCURATO:PERSONA] e Montanino, culminata con l'omicidio di quest'ultimo, fosse volta a procurare armi alla consorteria criminale. Non è poi decisiva la considerazione secondo cui la rilevante caratura criminale di Panepinto discendeva dalla partecipazione all'omicidio Montanino. Da ciò non si può far discendere automaticamente che le due fattispecie risultino avvinte dal medesimo disegno criminoso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalla lettura delle sentenze di condanna si ricava che, al momento in cui Panepinto aderì all'associazione di tipo mafioso aveva già programmato, sia pur nelle linee essenziali, di porre in essere in quell'ambito anche reati finalizzati al procacciamento di armi. L'omicidio per il quale è intervenuta condanna si inserisce a pieno titolo nella sequenza caratterizzante le innumerevoli azioni del sodalizio di appartenenza, attraverso le quali si realizzava una delle condotte descritte nel capo di impugnazione. Dalla sentenza di condanna per il fatto associativo si ricava che l'omicidio non fu frutto di generica e consuetudinaria commissione di reati, ma rientrò nell'originario programma di adesione al vincolo associativo, commesso con la tipica causale e con i consueti connotati esecutivi del sodalizio di appartenenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'errore in cui è incorso il ricorrente è costituito dalla non compiuta messa a fuoco della nozione di medesimezza del disegno criminoso e in particolare di programmazione unitaria dei plurimi reati. Il vincolo di continuazione tra reato associativo e reati fine può essere affermato "a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art..416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 -. Vi è dunque una sostanziale differenza tra reati che si pongono come estrinsecazione del programma associativo e reati che sono stati programmati, sia pure con genericità ma pur sempre con possibilità di iniziale individuazione proprio di quel determinato fatto, al momento di adesione dell'autore alla compagine criminosa. 3. La Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi di fatto che possano indurre a ritenere che sin dal momento della adesione al sodalizio il ricorrente avesse programmato i delitti per i quali ha invocato il riconoscimento della continuazione. Del resto, i rilievi di ricorso non sono diretti a contrastare questo specifico assunto, ma intendono accreditare la tesi dell'esistenza di un unico disegno criminoso evocando, con inequivoca confusione tra programma associativo e unitarietà di disegno criminoso, che il ricorrente, aderendo al gruppo associativo, aveva programmato di "porre in essere in quell'ambito anche reati finalizzati al procacciamento delle armi" (fl. 5 del ricorso), per poi aggiungere che "l'omicidio Montanino non era altro che la manifestazione concreta di quel ruolo procacciamento armi) che aderendo al vincolo associativo il Panepinto aveva già programmato" (fl. 10 del ricorso). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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