CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti incidentali-rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6291/2021depositata il 27/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026loc. Stazione, convenivano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi alTribunale di Frosinone per sentire pronunciare la condanna allademolizione di una costruzione a più piani edificata dalla confinantesocietà in violazione delle distanze prescritte dall’art. 9 d.m.1444/1968 rispetto al proprio fabbricato, nonché per la condanna alrisarcimento dei danni.I convenuti chiedevano il rigetto.Con sentenza n. 623 del 30 maggio 2016, il Tribunale rigettava ledomande sul presupposto dell’inesistenza della violazione delle normein tema di distanze e vedute.Avverso detta sentenza i soccombenti proponevano appellolamentando l’erronea applicazione delle norme sulle distanze avendo ilTribunale recepito le conclusioni del c.t.u., in particolare per quel chequi interessa, relative alle tre strutture a sbalzo poste al piano terra, alprimo e al secondo piano (passerelle/balconi) per la cui consistenza -larghezza mt. 3,00/3,50 e lunghezza mt. 42 e funzione dicamminamento - avrebbero dovuto essere considerate “corpo difabbrica” da includersi nel calcolo delle distanze.La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6291, pubblicata il 28settembre 2021, accoglieva il gravame, per l’effetto ordinando a [OSCURATO:SOCIETA] l’arretramento del fabbricato; rigettava, invece, per difettodi allegazione e prova la domanda di risarcimento del danno econdannava la società soccombente al pagamento delle spese di lite dientrambi i gradi di giudizio.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di computare ai fini delcalcolo delle distanze tra edifici i balconi/passerelle in quanto facentiparte del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si intendevadistanziare, tenuto conto anche della larghezza variabile dei balconiNumero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026(da metri 3 lineari a metri 3,5) e applicando per il computo delledistanze l’art. 9, comma 1, sub. 2 del d.m. 1444/1968.Argomentava la Corte distrettuale che la normativa applicabile al casoin esame era quella prevista all’art. 9, comma 1, sub. 2, essendol’immobile sito in zona di “ristrutturazione urbanistica” - zonaterritoriale omogenea assimilata alla zona territoriale omogenea B)come stabilito dal Comune di Alatri, con delibera n. 134/1980, ai sensidell’art. 2 del d.m. 1444/1968 - per la quale è prescritta una distanzaminima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,anche nel caso in cui solo una delle due pareti sia finestrata,indipendentemente dall’altezza relativa dei fabbricati.Avverso tale sentenza ricorre a codesta Suprema Corte [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone l'annullamento, sulla base di quattromotivi, cui replicano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendoneil rigetto e proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di duemotivi.Con memoria depositata ex art. 380bis.1 c.p.c. i ricorrenti incidentalihanno rinunciato al primo motivo di ricorso incidentale, insistendo sulsecondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/oillegittima interpretazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, 873 c.c. edell’art. 2 bis del d.l. n. 380/2001 per avere la Corte territorialeaccomunato, ai fini del calcolo delle distanze, indistintamente tutti ibalconi al corpo di fabbrica e alle pareti, senza operare la previstadistinzione tra strutture atte ad ampliare la parte utilizzabile per l’usoabitativo e quelle non idonee a tale funzione. I ricorrenti contestano che laCorte di appello abbia ritenuto provata la violazione della distanza minimatra costruzioni con un’inammissibile interpretazione estensiva dell’art. 9,Numero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026comma 1, sub. 2 del d.m. 1444/1968 in luogo della distanza previstadall’art. 873 c.c.Assumono che, con riferimento alla computabilità delle passerelle,giurisprudenza univoca ritiene che il balcone aggettante possa esserericompreso nel computo della distanza di 10 metri lineari tra paretifinestrate e pareti di edifici antistanti solo nel caso in una norma di pianolo preveda, mentre nel Comune di Alatri non esiste alcuna norma di piano,ragione per la quale l’avere ottenuto un regolare permesso a costruire adistanza inferiore (tenendo conto delle passerelle) sarebbe sintomo dellaregolarità urbanistica riconosciuta dal Comune, che così facendo avrebbeimplicitamente derogato al citato d.m., in quanto non ritenutodirettamente applicabile nei rapporti tra privati, come invece lo sono gliartt. 873 e 907 c.c.1.1. Il motivo è inammissibile.Per giurisprudenza consolidata (ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 7871 del25/03/2025, Rv. 67444701; Sez. 5, n. 25182 del 19/09/2024, Rv.67238801; Sez. 3, n. 20870 del 26/07/2024, Rv. 67183601) in tema diricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità.Come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3) la Corte haconfermato la sentenza gravata nella parte in cui ha statuito che ladisciplina applicabile è quella prevista dall’art. 9, comma 1, sub. 2, deld.m. 1444 del 1968 - secondo cui deve essere rispettata una distanzaminima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistantiNumero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026- tenuto conto della zona in cui è stato edificato l’immobile, ma hariformato la sentenza nella sola parte in cui ha proceduto a sottrarre dallaeffettiva distanza misurata dal c.t.u. l’ampiezza delle passerelle balconate,in quanto corpi di fabbrica di particolari dimensioni, destinate come tali adampliare la parte utilizzabile del corpo di fabbrica cui appartengono.La Corte di appello, richiamando giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n.5594 del 22/03/2016, Rv. 63940301) ha quindi individuato, sulla scortadei rilievi peritali non contestati, la normativa applicabile, richiamando lacollocazione dei manufatti e la classificazione della zona, accertando che ladistanza tra costruzioni deve essere di 10 metri (cfr. pagg. 4 e 5sentenza) e, seppure con una motivazione stringata, ha rilevato, con unaccertamento in fatto che non si espone a censure in sede di legittimità,l’errato modus procedendi utilizzato dal c.t.u. in prime cure nella parte incui non ha attribuito rilievo alle passerelle balconate misurando la distanzatra parete (filo interna della balconata) e fabbricati antistanti, nonostantepresentino consistenza edilizia e siano destinati al transito o allapermanenza di persone.Sul punto si è spesa la difesa della società ricorrente allegando che, indifetto di una norma di piano adottata dal Comune di Alatri, avrebbedovuto trovare applicazione, nei rapporti tra privati, la disciplina generaledell’art. 873 cc., essendo invece deputata la norma di cui all’art. 9 deld.m. 1444/1968 a criterio di pianificazione urbanistica che il Comune,concedendo la concessione a edificare, ha ritenuto di rispettare.Il motivo è altresì infondato.È principio consolidato di questa Corte (da ultimo, Sez. 2, n. 21991 del30/07/2025, Rv. 67601502; Sez. 2, n. 12562 del 10/05/2023, Rv.667781-01) che in tema di distanze tra fabbricati, nel caso in cui ilregolamento locale non preveda distanza alcuna - come nel caso di specie- o ne preveda inferiori a quelle minime prescritte per zone territorialiomogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, questa inderogabile disciplinaNumero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti traprivati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art.873 c.c.2. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere scrutinaticongiuntamente, perché colpiti dalla medesima sanzione diinammissibilità.2.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza perviolazione o illegittima applicazione degli artt. 78 e 79 della legge380/2001 in relazione all’art. 3 del d.m. 236/1989 in riferimento all’art.360, primo comma, n. 3, poiché la demolizione delle passerelle e deipassaggi disposta dalla sentenza impugnata violerebbe il diritto dipassaggio e acceso all’edificio anche ai portatori di disabilità dalla piazzapubblica al fabbricato, adibito a servizi, e alle unità immobiliari poste alpiano terra.Che i balconi - passerella della cui natura si discute avessero anche dettafunzione è questione del tutto nuova, mai prima dibattuta comecorrettamente eccepito dai controricorrenti.Al riguardo, deve osservarsi che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio. Pertanto, oveuna determinata questione giuridica - che implichi un accertamento difatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere,al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzial giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questioneNumero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026stessa (Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 65225101; Sez. L, n. 18018del 01/07/2024, Rv. 67185001).In concreto, deve rilevarsi che la controricorrente ha eccepito la novitàdella questione, dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto, ela ricorrente non ha fornito alcuna delle indicazioni menzionate nei principidi diritto di cui innanzi.La verifica, inoltre, dell’idoneità all’uso ora allegato di abbattimento dellebarriere architettoniche per consentire il passaggio - come tale realizzabilein deroga alle norme sulle distanze previste dagli artt. 78 e 79 d.P.R. n.380/2001 - è quaestio facti non scrutinabile.3. Con la terza censura (denominata Sub C) il ricorrente si duole dellanullità della sentenza per violazione dell’art. 9 d.m. 1444/1969 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione costituito daun’inesistente condizione fattuale delle strutture oggetto di decisione di cuiè ordinata la demolizione.3.1 Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a riproporre la verificafattuale, non intercetta la puntuale motivazione della sentenza gravata,che si pone ben oltre il “minimo costituzionale” nella parte in cui (cfr. pag.4) ha precisato quali sporgenze non siano da computare ai fini delledistanze in quanto estranee al corpo d fabbrica, quali le mensole, glielementi di aggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e iloro sostegni, ma non le sporgenze di particolari dimensioni, che pertantosiano destinate ad ampliare la parte utilizzabile per l’uso abitativo, inquanto facenti parte del corpo di fabbrica (Sez. 2, Sentenza n. 5594 del22/03/2016, Rv. 63940301).4. Con il la quarta censura (denominata Sub. D) la ricorrente societàlamenta la violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. e art. 9 d.m.1444/1969 con riferimento alla disapplicazione del principio dellaNumero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026prevenzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.4.1. Anche la questione relativa al principio della prevenzione si palesa deltutto nuova: la ricorrente non precisa quando essa sia stata sollevata nelgiudizio di merito, né essa risulta affrontata nella sentenza impugnata percui essa è da qualificare come questione di diritto nuova, implicanteaccertamenti in fatto inammissibili in questa sede di legittimità (ex multis,Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 65225102); a taceredell’inammissibilità derivante dalla violazione del principio diautosufficienza nella parte in cui accenna un riferimento alla relazionedella c.t.u., in spregio delle prescrizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.5. Con il primo motivo di ricorso incidentale i controricorrenti denuncianola violazione degli artt. 872, comma 2, 873 c.c. e d.m. 1968, I comma n.2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere rigettato laCorte territoriale la domanda di liquidazione, proposta anche in viaequitativa, del pregiudizio conseguente alla violazione delle norme sulledistanze, sul presupposto che con il disposto arretramento del fabbricatocessi il pregiudizio e che gli istanti non hanno provato di avere subito inconcreto un danno.Il motivo è stato rinunciato con la memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., ragioneper la quale la Corte non ne esamina il contenuto.6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale Fabio e [OSCURATO:PERSONA] la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. deducendo che la Corte distrettuale, pur a frontedella specifica richiesta - formulata nell’atto di appello e ribadita nelleconclusioni - di condannare la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allarestituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primogrado, nulla ha statuito sul punto.Numero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/20266.1. L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdottaintegra violazione dell’art. 112 c.p.c. e configura un error inprocedendo che abilita questa Corte all’esame diretto degli atti (Sez.U. n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 62236101).Ex actis specificamente indicati, emerge che in effetti la domandarestitutoria era stata ritualmente proposta, ma la Corte territoriale nonvi ha in alcun modo provveduto.Secondo consolidato orientamento, quando l’omissione riguarda ladomanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dellasentenza riformata, la Corte - una volta accertata la fondatezza delmotivo - può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2,c.p.c., essendo la giurisprudenza di legittimità costante nel ritenereche la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza diprimo grado costituisca un effetto legale della riforma della decisione enon richiede un autonomo giudizio di rinvio, essendo sufficientel’accertamento dell’errore processuale e la verifica della spettanzadell’importo (Sez. 3, n. 24896 del 21/08/2023, Rv. 66874901).Nel caso di specie, il ricorrente incidentale non ha però fornito provasufficiente dell’avvenuto pagamento delle spese pretese in restituzione- cfr. allegati n. 2 e 3 al controricorso - ragione per la quale si imponeil rinvio sullo specifico punto.7. Le spese del giudizio di legittimità sono pertanto demandate allaliquidazione del giudice del rinvio.8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 7182/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 12677/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale;accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello diRoma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sullespese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della seconda sezionecivile del 29/04/2026.Il PresidenteMauro Mocci