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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:C:2026:302
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0328_RES

[OSCURATO:PERSONA]328/24 P

[OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși contro Procura europea Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026 «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamento (UE) 2017/1939 – Procura europea – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare la legalità degli atti dell’Unione – Articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE – Esercizio dell’azione pubblica dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali – Facoltà del legislatore dell’Unione di stabilire le norme applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea – Deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE – Assenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza – Incompetenza del Tribunale» Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Ricevibilità – Presupposti – Presentazione di argomenti dedotti anche dinanzi al Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 38-40) Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Competenza del giudice dell’Unione –Questione di ordine pubblico – Eccezione di illegittimità volta a dimostrare una violazione del diritto primario dell’Unione – Atto di diritto derivato che esclude la competenza del giudice dell’Unione –Obbligo per il giudice dell'Unione di esaminare tale eccezione prima di dichiararsi incompetente rispetto al ricorso principale (Art. 256, § 1, comma 2, e 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 42) (v. punti 53, 58-61) Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso diretto contro la decisione di una camera permanente della Procura europea di rinviare a giudizio il caso riguardante il ricorrente – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza – Competenza degli organi giurisdizionali nazionali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza (Art. 19, § 1 e 3 TUE; artt. 86, § 1 - 3, e 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48; regolamento del Consiglio 2017/1939, considerando 83, 85, 86, 87, comma 1, e 88 e art. 10, § 2, 13, § 1, 28, § 1, 30, § 5, 31, § 3, 36, 37, § 2, 41 e 42, § 1 - 3 e 8) (v. punti 64-91, 96-100) Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Irregolarità procedurali – Decisione sul rinvio dell’esame di un’eccezione di irricevibilità al giudizio di merito – Potere discrezionale del Tribunale (Artt. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 1 e 7) (v. punto 160) [OSCURATO:PERSONA] di un'impugnazione, che respinge, la Corte precisa l’articolazione tra il sistema giurisdizionale istituito dai trattati e l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 ( 1 ), ai sensi del quale gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono assoggettati al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti.

A seguito di un'indagine della Procura europea, una camera permanente di quest'ultima ha deciso di rinviare il ricorrente dinanzi a un giudice penale rumeno.

Questi ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso tale decisione, accompagnato da un'eccezione di illegittimità diretta contro l'articolo 42 del regolamento 2017/1939.

Il Tribunale si è dichiarato incompetente, con la motivazione che il controllo giurisdizionale degli atti procedurali dell'EPPO spetta agli organi giurisdizionali nazionali.

Giudizio della Corte La Corte giudica che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere del ricorso, diretto contro un atto procedurale della Procura europea, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, senza esaminare se il diritto primario dell'Unione ostasse a una siffatta constatazione.

Infatti, poiché la competenza è una questione di ordine pubblico che deve, se del caso, essere sollevata d'ufficio, il Tribunale non può dichiararsi incompetente a conoscere di un ricorso senza avere, previamente, esaminato la fondatezza di tutti gli argomenti dedotti dinanzi ad esso e diretti precisamente a stabilire la propria competenza al riguardo.

Più in particolare, la giurisprudenza costante secondo cui l'irricevibilità del ricorso principale comporta quella dell'eccezione di illegittimità invocata a sostegno di tale ricorso non può autorizzare il Tribunale a dichiararsi incompetente ad esaminare, alla luce del diritto primario dell'Unione, la validità di una disposizione di diritto derivato, con la motivazione che esso è incompetente a conoscere del ricorso principale, quando, precisamente, esso si basa su tale disposizione per concludere nel senso della sua incompetenza.

Pertanto, dalla giurisprudenza risulta che, quando il Tribunale è investito di un'eccezione di illegittimità di una disposizione di diritto derivato che sottrae a qualsiasi controllo giurisdizionale la decisione di un organo dell'Unione contestata dinanzi ad esso, con la motivazione dell’incompatibilità di detta disposizione con l'articolo 263 TFUE, spetta ad esso verificare se l’eccezione di illegittimità in parola sia fondata e, se del caso, dichiararsi competente a controllare la legittimità di tale decisione sulla base dell'articolo 263 TFUE, al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo.

Tuttavia, la Corte statuisce che, attribuendo agli organi giurisdizionali nazionali la competenza ad effettuare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, il legislatore dell'Unione non ha leso le sue competenze previste agli articoli 19 TUE e 263 TFUE.

Al riguardo, la Corte rileva che la ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali nazionali e i giudici dell'Unione operata all'articolo 42 del regolamento 2017/1939 non costituisce una deroga non autorizzata alla competenza esclusiva dei giudici dell'Unione a controllare la legittimità degli atti degli organi o degli organismi dell'Unione sulla base dell'articolo 263 TFUE.

Sottoponendo al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali unicamente gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ad eccezione delle decisioni volte ad archiviare un caso, e prevedendo la competenza della Corte negli altri casi, il legislatore dell’Unione non ha ecceduto i limiti dell’autorizzazione conferitagli dall’articolo 86, paragrafo 3, TFUE per fissare «le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali» della Procura europea.

Inoltre, tenuto conto della natura particolare dei compiti attribuiti dal Trattato FUE alla Procura europea e della portata dei poteri conferiti da detto trattato al legislatore dell’Unione per determinare il quadro istituzionale e procedurale nel quale la Procura europea svolge tali compiti, l’espressione «regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali [della Procura europea]» deve essere interpretata nel senso che essa può includere non solo la fissazione delle condizioni e delle modalità particolari dei ricorsi contro tali atti procedurali, ma parimenti, se del caso, l’istituzione di regole specifiche sulla competenza giurisdizionale.

In tale quadro istituzionale e procedurale, gli effetti giuridici che gli atti procedurali della Procura europea producono nei confronti dei terzi sono, in gran parte, determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, gli atti procedurali della Procura europea costituiscono una fase di una procedura penale il cui esito rientra esclusivamente nella competenza degli organi giurisdizionali nazionali, i quali dispongono di un potere di libera valutazione degli elementi di prova.

In condizioni siffatte, la competenza dei giudici nazionali a controllare gli atti in parola non costituisce una deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE.

Del resto, l’impianto sistematico generale dell'articolo 42 del regolamento conferma tale ripartizione delle competenze.

Peraltro, la Corte ricorda che l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può creare una competenza a favore dei giudici dell'Unione qualora i Trattati la escludano, né modificare il sistema di controllo giurisdizionale da essi previsto, in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi diretti.

In ogni caso, l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 rispetta il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Da un lato, interpretato alla luce dell’articolo 41 del regolamento 2017/193 e dei suoi considerando, il controllo giurisdizionale degli atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi consente di garantire il rispetto, da parte della Procura europea, dei diritti fondamentali.

Inoltre, gli Stati membri devono garantire rimedi giurisdizionali effettivi.

D’altro lato, poiché il primo paragrafo che lo compone deve essere letto alla luce del suo impianto sistematico generale, l’articolo 42 è pienamente coerente con il sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti volto a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione.

In particolare, esso si articola con il paragrafo 2, in forza del quale il meccanismo pregiudiziale è applicabile al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea, garantendo così alla Corte di poter esaminare qualsiasi questione relativa all’interpretazione o alla validità degli atti procedurali della Procura europea contestati dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente nonché il regolamento in discussione. ( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU 2017, L 283, pag. 1 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0328_RES [OSCURATO:PERSONA]328/24 P [OSCURATO:PERSONA] Pătrașcu Brâncuși contro Procura europea Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026 «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Regolamento (UE) 2017/1939 – Procura europea – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare la legalità degli atti dell’Unione – Articolo 86, paragrafi 2 e 3, TFUE – Esercizio dell’azione pubblica dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali – Facoltà del legislatore dell’Unione di stabilire le norme applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea – Deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE – Assenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza – Incompetenza del Tribunale» Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Ricevibilità – Presupposti – Presentazione di argomenti dedotti anche dinanzi al Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 38-40) Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Competenza del giudice dell’Unione –Questione di ordine pubblico – Eccezione di illegittimità volta a dimostrare una violazione del diritto primario dell’Unione – Atto di diritto derivato che esclude la competenza del giudice dell’Unione –Obbligo per il giudice dell'Unione di esaminare tale eccezione prima di dichiararsi incompetente rispetto al ricorso principale (Art. 256, § 1, comma 2, e 263 TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 42) (v. punti 53, 58-61) Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso diretto contro la decisione di una camera permanente della Procura europea di rinviare a giudizio il caso riguardante il ricorrente – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza – Competenza degli organi giurisdizionali nazionali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Violazione – Assenza (Art. 19, § 1 e 3 TUE; artt. 86, § 1 - 3, e 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48; regolamento del Consiglio 2017/1939, considerando 83, 85, 86, 87, comma 1, e 88 e art. 10, § 2, 13, § 1, 28, § 1, 30, § 5, 31, § 3, 36, 37, § 2, 41 e 42, § 1 - 3 e 8) (v. punti 64-91, 96-100) Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Irregolarità procedurali – Decisione sul rinvio dell’esame di un’eccezione di irricevibilità al giudizio di merito – Potere discrezionale del Tribunale (Artt. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 1 e 7) (v. punto 160) [OSCURATO:PERSONA] di un'impugnazione, che respinge, la Corte precisa l’articolazione tra il sistema giurisdizionale istituito dai trattati e l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 ( 1 ), ai sensi del quale gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono assoggettati al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti. A seguito di un'indagine della Procura europea, una camera permanente di quest'ultima ha deciso di rinviare il ricorrente dinanzi a un giudice penale rumeno. Questi ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso tale decisione, accompagnato da un'eccezione di illegittimità diretta contro l'articolo 42 del regolamento 2017/1939. Il Tribunale si è dichiarato incompetente, con la motivazione che il controllo giurisdizionale degli atti procedurali dell'EPPO spetta agli organi giurisdizionali nazionali. Giudizio della Corte La Corte giudica che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere del ricorso, diretto contro un atto procedurale della Procura europea, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, senza esaminare se il diritto primario dell'Unione ostasse a una siffatta constatazione. Infatti, poiché la competenza è una questione di ordine pubblico che deve, se del caso, essere sollevata d'ufficio, il Tribunale non può dichiararsi incompetente a conoscere di un ricorso senza avere, previamente, esaminato la fondatezza di tutti gli argomenti dedotti dinanzi ad esso e diretti precisamente a stabilire la propria competenza al riguardo. Più in particolare, la giurisprudenza costante secondo cui l'irricevibilità del ricorso principale comporta quella dell'eccezione di illegittimità invocata a sostegno di tale ricorso non può autorizzare il Tribunale a dichiararsi incompetente ad esaminare, alla luce del diritto primario dell'Unione, la validità di una disposizione di diritto derivato, con la motivazione che esso è incompetente a conoscere del ricorso principale, quando, precisamente, esso si basa su tale disposizione per concludere nel senso della sua incompetenza. Pertanto, dalla giurisprudenza risulta che, quando il Tribunale è investito di un'eccezione di illegittimità di una disposizione di diritto derivato che sottrae a qualsiasi controllo giurisdizionale la decisione di un organo dell'Unione contestata dinanzi ad esso, con la motivazione dell’incompatibilità di detta disposizione con l'articolo 263 TFUE, spetta ad esso verificare se l’eccezione di illegittimità in parola sia fondata e, se del caso, dichiararsi competente a controllare la legittimità di tale decisione sulla base dell'articolo 263 TFUE, al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo. Tuttavia, la Corte statuisce che, attribuendo agli organi giurisdizionali nazionali la competenza ad effettuare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, il legislatore dell'Unione non ha leso le sue competenze previste agli articoli 19 TUE e 263 TFUE. Al riguardo, la Corte rileva che la ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali nazionali e i giudici dell'Unione operata all'articolo 42 del regolamento 2017/1939 non costituisce una deroga non autorizzata alla competenza esclusiva dei giudici dell'Unione a controllare la legittimità degli atti degli organi o degli organismi dell'Unione sulla base dell'articolo 263 TFUE. Sottoponendo al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali unicamente gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, ad eccezione delle decisioni volte ad archiviare un caso, e prevedendo la competenza della Corte negli altri casi, il legislatore dell’Unione non ha ecceduto i limiti dell’autorizzazione conferitagli dall’articolo 86, paragrafo 3, TFUE per fissare «le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali» della Procura europea. Inoltre, tenuto conto della natura particolare dei compiti attribuiti dal Trattato FUE alla Procura europea e della portata dei poteri conferiti da detto trattato al legislatore dell’Unione per determinare il quadro istituzionale e procedurale nel quale la Procura europea svolge tali compiti, l’espressione «regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali [della Procura europea]» deve essere interpretata nel senso che essa può includere non solo la fissazione delle condizioni e delle modalità particolari dei ricorsi contro tali atti procedurali, ma parimenti, se del caso, l’istituzione di regole specifiche sulla competenza giurisdizionale. In tale quadro istituzionale e procedurale, gli effetti giuridici che gli atti procedurali della Procura europea producono nei confronti dei terzi sono, in gran parte, determinati dal diritto nazionale. Inoltre, gli atti procedurali della Procura europea costituiscono una fase di una procedura penale il cui esito rientra esclusivamente nella competenza degli organi giurisdizionali nazionali, i quali dispongono di un potere di libera valutazione degli elementi di prova. In condizioni siffatte, la competenza dei giudici nazionali a controllare gli atti in parola non costituisce una deroga non autorizzata all’articolo 263 TFUE. Del resto, l’impianto sistematico generale dell'articolo 42 del regolamento conferma tale ripartizione delle competenze. Peraltro, la Corte ricorda che l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può creare una competenza a favore dei giudici dell'Unione qualora i Trattati la escludano, né modificare il sistema di controllo giurisdizionale da essi previsto, in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi diretti. In ogni caso, l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 rispetta il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Da un lato, interpretato alla luce dell’articolo 41 del regolamento 2017/193 e dei suoi considerando, il controllo giurisdizionale degli atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi consente di garantire il rispetto, da parte della Procura europea, dei diritti fondamentali. Inoltre, gli Stati membri devono garantire rimedi giurisdizionali effettivi. D’altro lato, poiché il primo paragrafo che lo compone deve essere letto alla luce del suo impianto sistematico generale, l’articolo 42 è pienamente coerente con il sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti volto a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione. In particolare, esso si articola con il paragrafo 2, in forza del quale il meccanismo pregiudiziale è applicabile al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea, garantendo così alla Corte di poter esaminare qualsiasi questione relativa all’interpretazione o alla validità degli atti procedurali della Procura europea contestati dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente nonché il regolamento in discussione. ( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU 2017, L 283, pag. 1 )
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