CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 22210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6062/2016proposto da: ERG S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliate inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 3509/3/15 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia, depositata il 6 agosto 2015 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta in data 11/6/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’accogli- mento del ricorso. Udita per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per l’Avvocatura l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 3509/3/15 depositata il 6 agosto 2015 rigettava l’ appell o propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, oggi incorporata nella ERG S. P.A. avvers o l a sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n . 189/6/11 di rigettodel ricors o introduttiv o propost o dal la contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TXB060100008/2010 con cui veniva ripresa ad imposizione IVA relativa all’anno di imposta 2005e venivano irrogate le conseguenti sanzioni. Le riprese traevano origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, in virtù del quale veniva recuperata a tassazionenei confronti della ERG S.p.a.l’IVA detratta dalla società per il periodo d'imposta suddetta in relazione alla fattura n. 174/2005 del 18.10.2005 emessa dalla Willis Italia S.p.A. a titolo di acconto per attività di consulenza svolta circa rinnovi di polizzeassicurative per l’anno 2005. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il contratto stipulato tra la con- tribuentee la società Willis aveva natura di intermediazione in campo assicurativo svolta da broker e , perciò , ai fini IVA le prestazioni rese dovevano considerarsiesenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.Conseguentemente, nella prospet- tiva dell’Agenzia la detrazione dell’imposta armonizzata era stata ille- gittimamente esercitata dalla contribuente. Con il ricorso introduttivo la contribuente sosteneva , al contrario, che le prestazioni erogate daquesta società e fatturate non fossero ricon- ducibili all’attività di brokeraggio, ossia non fosserovolte a mettere in relazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con le imprese assicuratrici, bensì costi- tuissero vere e proprie consulenze tecniche in ambito assicurativo, come tali soggette ad IVA. Sulla base di tale qualificazione, la Willis aveva correttamente applicato l'imposta armonizzata in fattura e,spe- cularmente, la contribuente aveva detratto tale imposta dal proprio debito IVA complessivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo inquadrava il negozio de quoin un contratto di brokeraggio assicurativo, collocandolo nella figura della mediazione atipica o unilaterale, e rigettava il ricorso. Il giudice d’appello confermava tale interpretazione, riconducendo il contratto all’attività di intermediazione relativa alle operazioni di assi- curazione e riassicurazione. Secondo la CTR in forza del contratto la Willis Italia S.p.A. svolgeva attività di broker assicurativo, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ossia un’attività di mediazione atipica in forma di impresa commerciale. L’attività di collaborazione intellettuale rien- travanell'attività del broker assicurativo che svolgeva tale attività im- prenditoriale comemediatore di assicurazione e riassicurazione. In ul- tima analisi,la suddetta attività di consulenza assicurativa posta in es- sere nel caso di specie non potevaritenersi principale ai fini qualificatori essendo la stessa accessoria e ricompresa nell’attività di broker,da ciò desumendo che l’operazione economica dovesse ritenersi esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633/1972. Lacontribuente ricorr e per cassazione per nove motiv i , che illustra con memoriaex art.378 cod. proc. civ. , cui replica l ’Agenzia con controri- corso. Nella memoria parte contribuente richiama il fatto che con e-mail in- viata alla Cancelleria il 23 maggio 2024, allorquando erano scaduti i termini di trattazione per la presente pubblica udienza dell’11 giugno 2024, la difesa di parte ricorrente ha chiesto la trattazione congiunta, alla presente udienza o con un breve differimento ad una successiva pubblica udienza, della presente controversia con altri due ricorsi pen- denti tra le parti, iscritti ali RGNN 18019/2016 e 4369/2024. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta. Consideratoche: 1. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. – deduce la nullità della sentenza impu- gnata per essere la motivazione resa dai giudici di appello meramente apparente (artt. 36 e 61 del d. lgs. n. 546/1992), in considerazione dell’assoluta non consequenzialità dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione impugnata, nella parte in cui ha inteso desumere l’applica- bilità del regime di esenzione da IVA alle attività di consulenza intel- lettuale prestate da Willis in ragione di una assiomatica e assoluta- mente indimostrata premessa secondo la quale le prestazioni d’opera intellettuale (la “collaborazione intellettuale") rese dai brokers sareb- bero sempre e comunque attività “accessoria e ricompresa nell'attività di broker e secondo la quale le attività di brokeraggio consistono in attività di "assicurazione e riassicurazione”. 2.Con il secondo motivo - ai fini dell’art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. –si denuncia, in via di subordine, per il denegato caso in cui si ritenga che nella specie la sentenza qui impugnata rechi una moti- vazione non meramente apparente, l’omesso esame di taluni fatti de- cisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Il riferimento èalle circostanze fattuali che provano la natura non in- termediaria, o comunque non “accessoria” ad attività esenti da IVA, delle prestazioni di cui è causa, il cui esame è stato omesso, ossia:a) l’omessa considerazione delle previsioni contrattuali poste alla base delle prestazioni intellettuali svolte da Willis in favore di Isab; b) l’omessa considerazione delle prestazioni effettivamente rese da Wil- lis; c) l’omessa considerazione delle modalità di determinazione del corrispettivo per le dette prestazioni. 3.Il terzo motivo – in relazione a ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – in via subordinata lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.1362 cod. c iv ., in ragione della violazione delle regole dell’er- meneutica contrattuale in cui sono incorsi i secondi giudici in sede di interpretazione delcontratto tra le parti. 4. Con il quarto motivo - ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – si censura la violazione dell'a r t . 1 della l . n. 792/1984 vigente ratione temporis,in combinato disposto con l’art. 10, comma 1, n. 9 d.P.R. 633/72, per aver i giudici di seconde cure considerato che l’attività svolta dal broker dovesse necessariamente essere inqua- drata tra le attività di intermediazione nell’assicurazione e riassicura- zione, senza tenere in considerazione le specificazioni della giurispru- denza domestica e comunitaria, che escludono il carattere esclusiva- mente intermediario dell’attività del broker e la consequenziale neces- sità che tutte le prestazioni dallo stesso rese siano indistintamente soggetta al regime di esenzione da IVA. 5. Con il quintomotivo –in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. –viene ulteriormente dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla doglianza di carenza di motiva- zione dell’avviso di accertamento, già dedotta nel primo grado di giu- dizio al par. 1 del ricorso introduttivo, e ripropostanel secondo (par. 4.3. dell’appello, a pag. 18). 6. Il sesto motivo ded uce la medesima censura anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 56, comma 2 del d. P . R . n. 633/1972, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ.. 7. Con il settimo motivo – in rapporto a ll’art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. – s i denuncia ancora la violazione dell'a r t . 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicare le san- zioni per obiettiva incertezza della normativa di riferimento, già de- dotta nel primo grado di giudizio al par. 4 del ricorso introduttivo, e riproposta nel secondo (par. 4.3. dell’appello, a pag.18). 8. L’ottavomotivo deduce la già menzionata doglianza anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'a r t . 6, comma 2 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ.. 9. Con il nonomotivo –ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. –prospettato in via di estremo subordine, si censura la violazione e falsa applicazione del comma 4 dell'art.5 e del comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificati dall'art.15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, applicabile al caso di specie in forza del principio del favor rei di cui all'a r t . 3, comma 2 d. l gs . n.471/97. 10. In accoglimento della richiesta inoltrata da parte ricorrente con e- mail del 23 maggio 2024, allorquando erano scaduti i termini di trat- tazione e ribadita alla pubblica udienza, la trattazione del presente ricorso dev’essere differita per trattazione congiunta con i ricorsi iscritti all’RGNN 18019/2016 e 4369/2024, per connessione oggettiva e soggettivadal momento che i tre ricorsi traggono origine da altret- tante impugnazioni afferenti il medesimo contratto quadro triennal