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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 36263/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15214-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 2783/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA], Sabrina e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, [OSCURATO:PERSONA] per procedere alla divisione dei beni relitti di [OSCURATO:PERSONA], padre degli attori e coniugato in seconde nozze con la convenuta, a sua volta madre delle due attrici.

Assumevano che i beni caduti in successione costituivano la metà della proprietà di un bene sito in Forte dei Marmi, frazione [OSCURATO:PERSONA], il cui 50% già apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] per averlo ereditato dalla defunta madre, [OSCURATO:PERSONA], un fabbricato in Pietrasanta, frazione Strettoia per la quota del 50% (atteso che la residua quota, appartenente alla sorella del de cuius era stata lasciata in eredità all’attore Vincenzo), ed un fabbricato con vari terreni circostanti in Pietrasanta, frazione Strettoia, località Strinato sempre per la quota del 50% (atteso che la residua quota era Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- stata lasciata in successione all’attore Vincenzo sempre dalla sorella del de cuius).

Si costituiva in giudizio la convenuta che non si opponeva alla divisione, rivendicando però la titolarità del diritto di abitazione sulla casa familiare.

Nel corso del giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiaravano di vantare i diritti pari ad 11/18 sul secondo immobile caduto in successione, per avere acquistato tale quota dall’attore [OSCURATO:PERSONA], con atto dell’11 giugno 2002, chiedendo quindi l’assegnazione per l’intero di tale immobile.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1119 del 27/9/2010, approvava il progetto di divisione approntato dal CTU, e per l’effetto, ravvisata l’esistenza di una pluralità di masse e considerando anche la successione della prima moglie del de cuius, assegnava a [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà dell’immobile in Forte dei Marmi e di quello in Pietrasanta alla località Strinato, assegnando alle altre due attrici ed alla convenuta l’altro immobile, il tutto previo versamento dei conguagli e delle somme dovute a titolo di rendiconto.

Infine,rigettava la domanda degli interventori.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 2783 del 28/11/2018, previa riunione dei gravami separatamente proposti, rigettava l’appello sia di [OSCURATO:PERSONA] che degli interventori, compensando le spese tra le due parti appellanti Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- e condannando [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese in favore delle altre appellate.

Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzato autonomamente dagli interventori, riteneva che l’appello proposto dalSacchelli fosse in ogni caso infondato.

Infatti, una volta confermata la presenza di masse plurime, la seconda, relativa agli immobili in Pietrasanta, ricomprendeva due separati edifici con la conseguenza che la cessione dei diritti da parte di [OSCURATO:PERSONA] su di un bene ancora facente parte di una comunione indivisa, ha efficacia solo obbligatoria e non legittimava i cessionari ad avanzare richiesta di attribuzione dell’intero.

Passando all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione al primo motivo con il quale si censurava la sproporzione tra il valore venale del bene e la somma calcolata a titolo di conguaglio, dovuto pro quota all’appellante, posto che si era rivalutato il canone determinato alla data del 2003, senza procedere ad un aggiornamento al 2007, alla luce dell’incremento di valore del bene, la Corte distrettuale evidenziava che per il periodo dal 1986 al 1994 era corretto il richiamo all’equo canone, che era stato rivalutato di anno inanno.

A partire dal 1994 era stato poi applicato il canone di mercato, che era stato adeguatamente rivalutato, non essendo stato chiarito quale fosse il fondamento normativo della pretesa dell’appellante di fare una media dei canoni da rivalutare.

Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- In relazione al secondo motivo di appello che censurava la decisione del Tribunale per avere omesso di condannare le altre condividenti ad una quota delle spese sostenute dall’appellante per la manutenzione del bene in località Strinato, la sentenza d’appello osservava che il bene era stato stimato al netto delle migliorie (e così attribuito all’appellante) e ciò proprio al fine di evitare un indebito arricchimento delle altre comproprietarie, che avrebbe ro potuto giovarsi del maggior valore del bene per effetto delle opere di miglioria eseguite dal fratello, che in tal modo aveva tratto vantaggio da una stima inferiore dell’immobile.

Quanto, infine , al terzo motivo di appello che investiva il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione non autorizzata di lavori da parte delle condividenti, che non avevano recuperato l’originario pavimento, la sentenza riteneva che non fosse stata fornita la prova delle circostanze addotte dall’appellante, atteso che anche dalla CTU non era emerso che i lavori eseguiti avessero comportato un pregiudizio all’estetica del bene.

Andava, quindi , confermata anche la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stante la reciproca soccombenza, dovendosi invece, ferma restando la compensazione tra gli appellanti entrambi soccombenti, disporre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e nzo al rimborso delle spese del grado in favore delle appellate.

Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi della defunta madre [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 183, co. 7, e 356 c.p.c. e 111 Cost., con la conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di supplemento della CTU.

Deduce il ricorrente che aveva espressamente chiesto in appello il rinnovo dell’indagine peritale in merito alla quantificazione delle somme dovute a titolo di rendiconto, ma che la Corte distrettuale, nonostante tale richiesta fosse stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, aveva omesso di statuire.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 723 e 726 c.c., con omessa, errata ed insufficiente valutazione delle prove, congiuntamente alla violazione degli artt. 132, 183 co. 7, e 356 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al rendiconto dell’immobile, sito in Forte dei Marmi.

Si deduce che la sentenza ha confermato la decisione del Tribunale che ha determinato l’ammontare delle somme dovute a titolo di rendiconto dalle altre condividenti per Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- l’occupazione del suddetto bene, in maniera del tutto incongrua, e senza tenere conto dell’effettivo valore venale del bene, sulla scorta del quale è avvenuta l’attribuzione della piena proprietà al ricorrente.

Le osservazioni critiche mosse all’operato del CTU sono state del tutto pretermesse dalla Corte distrettuale che ha, altresì, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

E’, altresì, erronea l’affermazione secondo cui il canone dovesse essere determinato sulla base del canone libero di mercato solo a far data dal 1994, allorquando la liberalizzazione dei canoni risaliva al 1992.

Inoltre, è erroneo il mancato ricorso al metodo della media tra i canoni delle varie annualità. 3.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi.

In primo luogo, deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5339/2015 e, da ultimo, Cass. n. 26709/2020), ancorché sia ammissibile la richiesta nel giudizio d'appello di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova, il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza dirinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Se deve escludersi, quindi , che ricorra il vizio di omessa pronuncia (avuto anche riguardo alla circostanza che il giudice di appello ha comunque argomentato a pag. 8 circa le ragioni per le quali reputava di condividere le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, reputando non condivisibili le osservazioni al metodo di calcolo del rendiconto), va altresì rilevato che, come si ricava in maniera evidente dalla rubrica del secondo motivo di ricorso, la censura mira nel suo complesso a contestare, in maniera non consentita in sede di legittimità, l’apprezzamento delle risultanze probatorie, come operato dal giudice di merito, cui la legge riserva in maniera esclusiva tale potere.

In disparte il difetto di specificità del motivo di ricorso, nella parte in cui contesta le conclusioni del CTU, senza peraltro riportare nel mezzo di impugnazione i passi più rilevanti dell’elaborato peritale, onde poter apprezzare l’effettiva decisività delle critiche mosse, va peraltro evidenziato che non necessariamente sussiste un nesso di corrispondenza biunivoca tra l’incremento di valore del bene e quello delle rendite che dal medesimo possano essere tratte, in quanto non necessariamente la maggiore appetibilità ai fini della Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- vendita si riflette anche sulla maggiore richiesta per la concessione in godimento dietro corrispettivo.

Quanto, invece, alla censura che investe l’individuazione dell’anno a partire dal quale andava riconosciuto il canone libero di mercato, se è vero che il regime vincolistico dei canoni è cessato nel 1992, è altrettanto vero che in motivazione si è evidenziato che, ove il bene fosse stato concesso in locazione a far data dall’apertura della successione (1986) in vista del calcolo delle rendite in maniera figurativa, il relativo rapporto, tenuto conto delle proroghe obbligatorie ex lege, sarebbe venuto a cessare alla fine del secondo quadriennio, scadente appunto nel 1994, sicché solo a far data dall’anno successivo sarebbe stato possibile locare il bene a canone dimercato.

Alcuna violazione di legge può, poi, ravvisarsi nell’avere proceduto al calcolo del rendiconto sulla base della determinazione del valore del canone fruibile dal bene anno per anno, anziché procedere, come suggerito dal ricorrente, ad effettuare una media del vari canoni annuali, mancando una specifica previsione normativa che prescriva tale modus operandi, né potendosi reputare in tal senso vincolante quanto suggerito inizialmente dal GI presso il Tribunale in un’ordinanza istruttoria, il cui contenuto non è vincolante e che risulta poi implicitamente revocata a seguito della decisione finale del giudice di primo grado.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.c. unitamente all’omesso esame Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la manutenzione dell’immobile in Pietrasanta località Strinato.

Si deduce che è erroneo il ragionamento del giudice di appello che ha negato tale diritto rilevando che l’attribuzione del bene in favore del ricorrente era avvenuta sulla base della stima del valore del bene al netto dell’incremento di valore frutto degli interventi di cui si chiedeva il rimborso.

Si tratta, però, di diritti autonomi, non potendosi quindi negare il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute nell’interesse del bene comune.

Il motivo va rigettato.

La sentenza, senza che tale affermazione sia stata oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte del ricorrente, che si è limitato ad invocare l’esistenza del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute, ha ritenuto che in realtà l’attribuzione del bene a favore del ricorrente era avvenuta ad un prezzo di stima che non teneva conto dell’incremento di valore derivante dagli interventi manutentivi sostenuti, assumendo in maniera evidente che tale incremento risultava di gran lunga superiore in termini monetari all’importo delle somme spese perla manutenzione.

Al riguardo ha, altresì, aggiunto che ove l’attribuzione fosse avvenuta al maggior valore, comprensivo anche dell’aumento di valore frutto delle opere pagate dal ricorrente, le altre condividenti ne avrebbero tratto indebito vantaggio, inquanto Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- si sarebbero arricchite, in relazione all’obbligo di versamento del conguaglio di una somma in proporzione superiore a quella che avrebbero dovuto versare a titolo di rimborso.

Deve, quindi, escludersi che sussista un effettivo interesse del ricorrente a coltivare la censura in esame, alla luce del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, e considerato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sembra assumere nel motivo che in realtà l’aumento di valore frutto del proprio intervento, sarebbe stato ben maggiore dell’importo speso.

In tal modo, la soluzione accolta ha sterilizzato a monte l’insorgere della ragione di credito vantata dal ricorrente che avrebbe fruito, in quanto attributario, del maggior valore del bene in conseguenza degli interventi sostenuti, ma versando alle controparti un conguaglio correlato ad una stima al netto delle migliorie apportate. 5.Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2727, 2729, 2697 e 2043 c.c., con omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, con violazione altresì degli artt. 132, 183, co. 7, e 356 c.p.c., con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al risarcimento dei danni alla pavimentazione dell’immobile in Forte dei Marmi.

Il motivo, oltre a risultare inammissibile, per quanto detto, laddove lamenta il mancato rinnovo della CTU e l’omessa statuizione sulla relativa richiesta, denota in maniera evidente come in realtà miri unicamente a sollecitare un diverso Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto operato dal giudice di merito.

La sentenza gravata ha rigettato la richiesta risarcitoria ritenendo che la stessa fosse sfornita di prova, in quanto non era stato dimostrato che le sorelle del ricorrente e la seconda moglie del de cuius avessero posto in essere dei lavori tali da pregiudicare l‘estetica del fabbricato, come confermato dalla valutazione del CTU.

Il mezzo di impugnazione si limita semplicemente a far richiamo al contenuto della CTU e del supplemento, che nelle parti ivi riportate effettivamente confortano il giudizio della Corte d’Appello circa la mancata prova sia dell’esecuzione delle opere da parte delle controricorrenti sia dell’effettiva sussistenza di un danno quale conseguenza della sostituzione del pavimento, confermandosi in tal modo come lo stesso si risolva in una censura di merito, inammissibile in questa sede.

6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d’Appello ha, infatti, respinto il motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava la compensazione delle spese nei confronti delle altre parti, non considerando, quanto agli interventori che i medesimi erano risultati totalmente soccombenti, e quanto agli altri condividenti, come fosse stata Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -13- prevalente la loro soccombenza, pur a fronte del rigetto parziale delle reciproche domande.

Il motivo in parte qua è inammissibile in quanto tende a contestare, tenuto conto anche dell’applicabilità alla fattispecie della formula dell’art. 92 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate al testo originario della norma dalla legge n. 263/2005 – il quale ha imposto che i giusti motivi siano esplicitamente indicati in motivazione - l’esercizio del potere del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità di operare la compensazione delle spese di lite.

D’altronde, quanto alla valutazione della soccombenza reciproca, è stato affermato (Cass. n. 1703/2013) che nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delleparti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso, così che (Cass. n. 30592/2017) la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -14- Quanto, invece, alla censura che investe, relativamente alla regolazione delle spese del giudizio di appello, la mancata condanna anche degli altri appellanti al rimborso delle spese in favore delle odierne controricorrenti, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24680/2006) lacondanna in solido di più parti soccombenti al pagamento dellespese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione dellespese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità.

Va, infine, rigettata la censura nella parte in cui lamenta il riconoscimento in favore del difensore delle controricorrenti delle spese di lite con l’aumento dei compensi del 60% in ragione della difesa plurima, ai sensi dell’art. 4 del DM n. 55/2014 in quanto priva di motivazione.

Rileva il Collegio che la doglianza, oltre a palesarsi del tutto generica, quanto alla omessa specificazione dello scaglione sulla scorta del quale è avvenuta la liquidazione, avendo lo stesso ricorrente fatto riferimento all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo ad una causa di valore indeterminato, è da disattendere anche in merito alla pretesa necessità della motivazione per l’aumento.

Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -15- Infatti, questa Corte ha chiarito, sebbene in relazione alle analoghe formulazioni contenute nelle previsioni dei previgenti DD.MM. in tema di compensi professionali, che (Cass. n. 18624/2010) il criterio della parcella unica - secondo cui, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della tariffa forense approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa l'avvocato assista e difendapiù persone, aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essereaumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci - deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore dipiù parti vittoriose con identica situazione processuale.

Peraltro, l’aumento in questione (cfr. Cass. n. 269/2017) costituisce una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità, sicché è solo il mancato aumento che necessita di specifica motivazione, dovendo invece reputarsi che sia superflua una motivazione laddove sia accordato, posto che in tal caso il giudice si limita a fare applicazione della previsione normativa.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquida no come da dispositivo, quanto alle controricorrenti.

Nulla deve, invece, disporsi quanto alle parti intimate che non hanno svolto difese in questa fase.

Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -16-

8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15214-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -2- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 2783/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], Sabrina e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, [OSCURATO:PERSONA] per procedere alla divisione dei beni relitti di [OSCURATO:PERSONA], padre degli attori e coniugato in seconde nozze con la convenuta, a sua volta madre delle due attrici. Assumevano che i beni caduti in successione costituivano la metà della proprietà di un bene sito in Forte dei Marmi, frazione [OSCURATO:PERSONA], il cui 50% già apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] per averlo ereditato dalla defunta madre, [OSCURATO:PERSONA], un fabbricato in Pietrasanta, frazione Strettoia per la quota del 50% (atteso che la residua quota, appartenente alla sorella del de cuius era stata lasciata in eredità all’attore Vincenzo), ed un fabbricato con vari terreni circostanti in Pietrasanta, frazione Strettoia, località Strinato sempre per la quota del 50% (atteso che la residua quota era Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -3- stata lasciata in successione all’attore Vincenzo sempre dalla sorella del de cuius). Si costituiva in giudizio la convenuta che non si opponeva alla divisione, rivendicando però la titolarità del diritto di abitazione sulla casa familiare. Nel corso del giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiaravano di vantare i diritti pari ad 11/18 sul secondo immobile caduto in successione, per avere acquistato tale quota dall’attore [OSCURATO:PERSONA], con atto dell’11 giugno 2002, chiedendo quindi l’assegnazione per l’intero di tale immobile. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1119 del 27/9/2010, approvava il progetto di divisione approntato dal CTU, e per l’effetto, ravvisata l’esistenza di una pluralità di masse e considerando anche la successione della prima moglie del de cuius, assegnava a [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà dell’immobile in Forte dei Marmi e di quello in Pietrasanta alla località Strinato, assegnando alle altre due attrici ed alla convenuta l’altro immobile, il tutto previo versamento dei conguagli e delle somme dovute a titolo di rendiconto. Infine,rigettava la domanda degli interventori. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 2783 del 28/11/2018, previa riunione dei gravami separatamente proposti, rigettava l’appello sia di [OSCURATO:PERSONA] che degli interventori, compensando le spese tra le due parti appellanti Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -4- e condannando [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese in favore delle altre appellate. Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzato autonomamente dagli interventori, riteneva che l’appello proposto dalSacchelli fosse in ogni caso infondato. Infatti, una volta confermata la presenza di masse plurime, la seconda, relativa agli immobili in Pietrasanta, ricomprendeva due separati edifici con la conseguenza che la cessione dei diritti da parte di [OSCURATO:PERSONA] su di un bene ancora facente parte di una comunione indivisa, ha efficacia solo obbligatoria e non legittimava i cessionari ad avanzare richiesta di attribuzione dell’intero. Passando all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione al primo motivo con il quale si censurava la sproporzione tra il valore venale del bene e la somma calcolata a titolo di conguaglio, dovuto pro quota all’appellante, posto che si era rivalutato il canone determinato alla data del 2003, senza procedere ad un aggiornamento al 2007, alla luce dell’incremento di valore del bene, la Corte distrettuale evidenziava che per il periodo dal 1986 al 1994 era corretto il richiamo all’equo canone, che era stato rivalutato di anno inanno. A partire dal 1994 era stato poi applicato il canone di mercato, che era stato adeguatamente rivalutato, non essendo stato chiarito quale fosse il fondamento normativo della pretesa dell’appellante di fare una media dei canoni da rivalutare. Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -5- In relazione al secondo motivo di appello che censurava la decisione del Tribunale per avere omesso di condannare le altre condividenti ad una quota delle spese sostenute dall’appellante per la manutenzione del bene in località Strinato, la sentenza d’appello osservava che il bene era stato stimato al netto delle migliorie (e così attribuito all’appellante) e ciò proprio al fine di evitare un indebito arricchimento delle altre comproprietarie, che avrebbe ro potuto giovarsi del maggior valore del bene per effetto delle opere di miglioria eseguite dal fratello, che in tal modo aveva tratto vantaggio da una stima inferiore dell’immobile. Quanto, infine , al terzo motivo di appello che investiva il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione non autorizzata di lavori da parte delle condividenti, che non avevano recuperato l’originario pavimento, la sentenza riteneva che non fosse stata fornita la prova delle circostanze addotte dall’appellante, atteso che anche dalla CTU non era emerso che i lavori eseguiti avessero comportato un pregiudizio all’estetica del bene. Andava, quindi , confermata anche la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, stante la reciproca soccombenza, dovendosi invece, ferma restando la compensazione tra gli appellanti entrambi soccombenti, disporre la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e nzo al rimborso delle spese del grado in favore delle appellate. Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -6- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi della defunta madre [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 183, co. 7, e 356 c.p.c. e 111 Cost., con la conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di supplemento della CTU. Deduce il ricorrente che aveva espressamente chiesto in appello il rinnovo dell’indagine peritale in merito alla quantificazione delle somme dovute a titolo di rendiconto, ma che la Corte distrettuale, nonostante tale richiesta fosse stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, aveva omesso di statuire. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 723 e 726 c.c., con omessa, errata ed insufficiente valutazione delle prove, congiuntamente alla violazione degli artt. 132, 183 co. 7, e 356 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al rendiconto dell’immobile, sito in Forte dei Marmi. Si deduce che la sentenza ha confermato la decisione del Tribunale che ha determinato l’ammontare delle somme dovute a titolo di rendiconto dalle altre condividenti per Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -7- l’occupazione del suddetto bene, in maniera del tutto incongrua, e senza tenere conto dell’effettivo valore venale del bene, sulla scorta del quale è avvenuta l’attribuzione della piena proprietà al ricorrente. Le osservazioni critiche mosse all’operato del CTU sono state del tutto pretermesse dalla Corte distrettuale che ha, altresì, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. E’, altresì, erronea l’affermazione secondo cui il canone dovesse essere determinato sulla base del canone libero di mercato solo a far data dal 1994, allorquando la liberalizzazione dei canoni risaliva al 1992. Inoltre, è erroneo il mancato ricorso al metodo della media tra i canoni delle varie annualità. 3.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi. In primo luogo, deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5339/2015 e, da ultimo, Cass. n. 26709/2020), ancorché sia ammissibile la richiesta nel giudizio d'appello di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova, il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -8- impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza dirinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata. Se deve escludersi, quindi , che ricorra il vizio di omessa pronuncia (avuto anche riguardo alla circostanza che il giudice di appello ha comunque argomentato a pag. 8 circa le ragioni per le quali reputava di condividere le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, reputando non condivisibili le osservazioni al metodo di calcolo del rendiconto), va altresì rilevato che, come si ricava in maniera evidente dalla rubrica del secondo motivo di ricorso, la censura mira nel suo complesso a contestare, in maniera non consentita in sede di legittimità, l’apprezzamento delle risultanze probatorie, come operato dal giudice di merito, cui la legge riserva in maniera esclusiva tale potere. In disparte il difetto di specificità del motivo di ricorso, nella parte in cui contesta le conclusioni del CTU, senza peraltro riportare nel mezzo di impugnazione i passi più rilevanti dell’elaborato peritale, onde poter apprezzare l’effettiva decisività delle critiche mosse, va peraltro evidenziato che non necessariamente sussiste un nesso di corrispondenza biunivoca tra l’incremento di valore del bene e quello delle rendite che dal medesimo possano essere tratte, in quanto non necessariamente la maggiore appetibilità ai fini della Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -9- vendita si riflette anche sulla maggiore richiesta per la concessione in godimento dietro corrispettivo. Quanto, invece, alla censura che investe l’individuazione dell’anno a partire dal quale andava riconosciuto il canone libero di mercato, se è vero che il regime vincolistico dei canoni è cessato nel 1992, è altrettanto vero che in motivazione si è evidenziato che, ove il bene fosse stato concesso in locazione a far data dall’apertura della successione (1986) in vista del calcolo delle rendite in maniera figurativa, il relativo rapporto, tenuto conto delle proroghe obbligatorie ex lege, sarebbe venuto a cessare alla fine del secondo quadriennio, scadente appunto nel 1994, sicché solo a far data dall’anno successivo sarebbe stato possibile locare il bene a canone dimercato. Alcuna violazione di legge può, poi, ravvisarsi nell’avere proceduto al calcolo del rendiconto sulla base della determinazione del valore del canone fruibile dal bene anno per anno, anziché procedere, come suggerito dal ricorrente, ad effettuare una media del vari canoni annuali, mancando una specifica previsione normativa che prescriva tale modus operandi, né potendosi reputare in tal senso vincolante quanto suggerito inizialmente dal GI presso il Tribunale in un’ordinanza istruttoria, il cui contenuto non è vincolante e che risulta poi implicitamente revocata a seguito della decisione finale del giudice di primo grado. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.c. unitamente all’omesso esame Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -10- circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la manutenzione dell’immobile in Pietrasanta località Strinato. Si deduce che è erroneo il ragionamento del giudice di appello che ha negato tale diritto rilevando che l’attribuzione del bene in favore del ricorrente era avvenuta sulla base della stima del valore del bene al netto dell’incremento di valore frutto degli interventi di cui si chiedeva il rimborso. Si tratta, però, di diritti autonomi, non potendosi quindi negare il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute nell’interesse del bene comune. Il motivo va rigettato. La sentenza, senza che tale affermazione sia stata oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte del ricorrente, che si è limitato ad invocare l’esistenza del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute, ha ritenuto che in realtà l’attribuzione del bene a favore del ricorrente era avvenuta ad un prezzo di stima che non teneva conto dell’incremento di valore derivante dagli interventi manutentivi sostenuti, assumendo in maniera evidente che tale incremento risultava di gran lunga superiore in termini monetari all’importo delle somme spese perla manutenzione. Al riguardo ha, altresì, aggiunto che ove l’attribuzione fosse avvenuta al maggior valore, comprensivo anche dell’aumento di valore frutto delle opere pagate dal ricorrente, le altre condividenti ne avrebbero tratto indebito vantaggio, inquanto Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -11- si sarebbero arricchite, in relazione all’obbligo di versamento del conguaglio di una somma in proporzione superiore a quella che avrebbero dovuto versare a titolo di rimborso. Deve, quindi, escludersi che sussista un effettivo interesse del ricorrente a coltivare la censura in esame, alla luce del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, e considerato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sembra assumere nel motivo che in realtà l’aumento di valore frutto del proprio intervento, sarebbe stato ben maggiore dell’importo speso. In tal modo, la soluzione accolta ha sterilizzato a monte l’insorgere della ragione di credito vantata dal ricorrente che avrebbe fruito, in quanto attributario, del maggior valore del bene in conseguenza degli interventi sostenuti, ma versando alle controparti un conguaglio correlato ad una stima al netto delle migliorie apportate. 5.Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2727, 2729, 2697 e 2043 c.c., con omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, con violazione altresì degli artt. 132, 183, co. 7, e 356 c.p.c., con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto al risarcimento dei danni alla pavimentazione dell’immobile in Forte dei Marmi. Il motivo, oltre a risultare inammissibile, per quanto detto, laddove lamenta il mancato rinnovo della CTU e l’omessa statuizione sulla relativa richiesta, denota in maniera evidente come in realtà miri unicamente a sollecitare un diverso Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -12- apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto operato dal giudice di merito. La sentenza gravata ha rigettato la richiesta risarcitoria ritenendo che la stessa fosse sfornita di prova, in quanto non era stato dimostrato che le sorelle del ricorrente e la seconda moglie del de cuius avessero posto in essere dei lavori tali da pregiudicare l‘estetica del fabbricato, come confermato dalla valutazione del CTU. Il mezzo di impugnazione si limita semplicemente a far richiamo al contenuto della CTU e del supplemento, che nelle parti ivi riportate effettivamente confortano il giudizio della Corte d’Appello circa la mancata prova sia dell’esecuzione delle opere da parte delle controricorrenti sia dell’effettiva sussistenza di un danno quale conseguenza della sostituzione del pavimento, confermandosi in tal modo come lo stesso si risolva in una censura di merito, inammissibile in questa sede. 6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte d’Appello ha, infatti, respinto il motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava la compensazione delle spese nei confronti delle altre parti, non considerando, quanto agli interventori che i medesimi erano risultati totalmente soccombenti, e quanto agli altri condividenti, come fosse stata Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -13- prevalente la loro soccombenza, pur a fronte del rigetto parziale delle reciproche domande. Il motivo in parte qua è inammissibile in quanto tende a contestare, tenuto conto anche dell’applicabilità alla fattispecie della formula dell’art. 92 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche apportate al testo originario della norma dalla legge n. 263/2005 – il quale ha imposto che i giusti motivi siano esplicitamente indicati in motivazione - l’esercizio del potere del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità di operare la compensazione delle spese di lite. D’altronde, quanto alla valutazione della soccombenza reciproca, è stato affermato (Cass. n. 1703/2013) che nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delleparti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso, così che (Cass. n. 30592/2017) la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -14- Quanto, invece, alla censura che investe, relativamente alla regolazione delle spese del giudizio di appello, la mancata condanna anche degli altri appellanti al rimborso delle spese in favore delle odierne controricorrenti, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24680/2006) lacondanna in solido di più parti soccombenti al pagamento dellespese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione dellespese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità. Va, infine, rigettata la censura nella parte in cui lamenta il riconoscimento in favore del difensore delle controricorrenti delle spese di lite con l’aumento dei compensi del 60% in ragione della difesa plurima, ai sensi dell’art. 4 del DM n. 55/2014 in quanto priva di motivazione. Rileva il Collegio che la doglianza, oltre a palesarsi del tutto generica, quanto alla omessa specificazione dello scaglione sulla scorta del quale è avvenuta la liquidazione, avendo lo stesso ricorrente fatto riferimento all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo ad una causa di valore indeterminato, è da disattendere anche in merito alla pretesa necessità della motivazione per l’aumento. Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -15- Infatti, questa Corte ha chiarito, sebbene in relazione alle analoghe formulazioni contenute nelle previsioni dei previgenti DD.MM. in tema di compensi professionali, che (Cass. n. 18624/2010) il criterio della parcella unica - secondo cui, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della tariffa forense approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa l'avvocato assista e difendapiù persone, aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essereaumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci - deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore dipiù parti vittoriose con identica situazione processuale. Peraltro, l’aumento in questione (cfr. Cass. n. 269/2017) costituisce una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità, sicché è solo il mancato aumento che necessita di specifica motivazione, dovendo invece reputarsi che sia superflua una motivazione laddove sia accordato, posto che in tal caso il giudice si limita a fare applicazione della previsione normativa. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquida no come da dispositivo, quanto alle controricorrenti. Nulla deve, invece, disporsi quanto alle parti intimate che non hanno svolto difese in questa fase. Ric. 2019 n. 15214 sez. 2 -ud. 1-12-2022 -16- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, ol
Sentenza Cassazione n. 36263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris