CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 21 giugno 2018, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 novembre 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (oltre che della violazione amministrativa dell'art. 145, comma 6, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere omesso di dare la precedenza), fatto commesso il 9 giugno 2012, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, in solido con il responsabile civile, con sospensione della patente di guida per la durata di due anni, ebbene, preso atto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ha dichiarato inammissibile la relativa impugnazione, conseguentemente revocando le statuizioni civili, e, disatteso l'appello del P.M. e dell'imputato, ha confermato nel resto la sentenza. 2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA] perché alle ore 20.00 circa del 9 giugno 2012, uscendo alla guida di un'auto dal parcheggio di un supermercato ed immettendosi verso sinistra rispetto al suo senso di marcia su di una strada statale, senza dare la doverosa precedenza ai veicoli che transitavano su tale strada, ha provocato una violenta collisione con la motocicletta condotta da [OSCURATO:PERSONA], che, alla vista dell'auto che si immetteva tagliandogli la strada, ha tentato, ma invano, una manovra di emergenza, frenando bruscamente, perdendo il controllo del mezzo e finendo a terra, infine sbattendo contro l'auto: per effetto delle gravi lesioni patite nell'impatto, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto quasi immediatamente. Si è accertato, tramite perizia ed accertamenti dei Carabinieri, che la moto viaggiava a velocità considerevolmente superiore al limil:e di 50 km orari consentito su quel tratto di strada e, in conseguenza, si è ritenuto sussistere un concorso della vittima nella causazione dell'evento stimato nella misura del 50%. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a sette motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi), anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione (il secondo, il terzo, il quarto ed il settimo motivo) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria (il quinto ed il sesto motivo). 3.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza, per avere la Corte di appello dichiarato contumace l'imputato, come risulterebbe dalla sentenza impugnata e dal verbale del 31 maggio 2018, mentre in primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto assente, come si legge nell'intestazione della decisione di primo grado. Ad avviso del ricorrente, «l'imputato, se già contumace, come scrive la Corte territoriale, avrebbe dovuto esserlo già in primo grado e avrebbe dovuto ricevere notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Atto che non ha mai ricevuto» (così alla p. 2 del ricorso). In conseguenza, sul presupposto che l'imputato fosse già contumace in primo grado, si denuncia la nullità del decreto di citazione in appello e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza, per non essere stato notificato all'imputato, appunto contumace in primo grado, l'estratto della sentenza del Tribunale, dovendosi applicare - si ritiene - nel caso di specie la disciplina previgente. 3.2. Con il secondo motivo censura omissione di pronunzia in riferimento alla questione della eccepita tardività della costituzione di parte civile da parte della sorella della vittima (avvenuta all'udienza del 7 luglio 2014), questione che non sarebbe stata presa in considerazione nella sentenza impugnata. 3.3. Con il terzo motivo si duole di violazione di legge e di mancanza di motivazione, per essere stato l'imputato citato per il giudizio di appello con decreto emesso ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. con invito «a comparire per il giorno 31.5.2018, con l'avviso che qualora non compaia sarà giudicato in contumacia ma che si applicheranno le disposizioni della legge 67 del 2014 e sarà giudicato in assenza. Decreto [che si assume] nullo ed illogico, visto che propone di applicare norme diverse ed incompatibili tra loro» (così alla p. 4 dell'impugnazione). 3.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 40 cod. pen. in tema di nesso di causalità medico legale e motivazione apparente. Si afferma che «Come riconosciuto in sentenza a pag. 8, è stato estromesso in primo grado l'accertamento tecnico sulle cause della morte. Quindi manca la prova della causa della morte; il decesso potrebbe essere stato cagionato da altre cause, astrattamente ipotizzabili (improvviso malore, infarto, ictus)» (così alla p. 4 del ricorso). Si lamenta anche la mancata ammissione di una perizia in appello.3.5. Con l'ulteriore motivo denuncia violazione dell'art. 40 cod. pen. in tema di nesso di causalità sulla determinazione dell'incidente e, nel contempo, motivazione illogica e contraddittoria che ignorerebbe il contenuto degli atti. La sentenza avrebbe trascurato sia le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], che si riferiscono per stralcio, secondo la quale vi erano automobili parcheggiate lungo la strada che ostacolavano la visuale, sicché la brusca frenata della moto sarebbe stata causata non necessariamente dall'avvistamento dell'auto dell'imputato ma anche di una differente vettura, sia anche «le affermazioni del CTU e cioè che la moto non poteva vedere l'auto, dunque neanche l'auto poteva vedere la moto. L'auto dell'imputato [...] non è stata la causa della frenata della vittima, determinata dalle altre auto ivi presenti» (così alla p. 5 del ricorso). 3.6. Con il sesto motivo la Difesa censura promiscuamente erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. in tema di nesso di causa circa la determinazione dell'incidente e vizio di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria. Secondo la Difesa dell'imputato, la moto sarebbe andata ad alta velocità, peraltro -in prossimità di un incrocio, sarebbe stata coperta e comunque non sarebbe risultata visibile da parte di [OSCURATO:PERSONA], che perciò sarebbe da ritenersi non colpevole dell'accaduto, da addebitarsi invece esclusivamente alla sconsiderata condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA]. La velocità della moto sarebbe da considerare una causa preesistente e idonea, da sola, a cagionare l'evento, escludendo il nesso di causalità. Si richiamano sul punto precedenti di legittimità e di merito stimati pertinenti. Si censura la decisione per contraddittorietà (pp. 2 e 14) rispetto alle dichiarazioni del teste Luciani, che ha affermato che la moto andava piano (p. 29 del relativo verbale) e che ha collocato l'auto in un punto in cui non risulta in base alle immagini estrapolate delle telecamere presenti in loco. Richiamato il ragionamento della Corte territoriale circa la traiettoria seguita dall'auto, il rispetto o meno da parte della stessa del segnale di stop all'uscita dal parcheggio e la velocità di immissione, si sottopone lo stesso a censura, per avere i Giudici omesso di rispettare la regola del ragionevole dubbio. 3.7. Oggetto dell'ultimo motivo è violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla omessa applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., che prevede una diminuzione di pena quando l'evento non sia conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole, pur avendo ritenuto esistente un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento (p. 15 della sentenza impugnata e p. 30 di quella del Tribunale).Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte dell'Il giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (fatto del 9 giugno 2012 + quindici anni = 9 giugno 2027), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto a[ primo motivo (incentrato sulla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado), deve premettersi che non risulta condivisibile l'opinione del P.G. sullo specifico aspetto: infatti, il precedente giurisprudenziale richiamato dal Requirente riguarda differente fattispecie e la regola per i processi iniziati sotto la previgente disciplina è che si continua ad applicare la stessa, come risulta dall'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118. Il punto è che dall'esame dei verbali emerge che l'imputato è stato presente in primo grado alla prima udienza del 7 aprile 2014 ed a quelle successive del 7 luglio 2014, del 19 gennaio 2015, del 2 marzo 2015 e dell'8 giugno 2015: in conseguenza non vi era necessità di notifica dell'estratto contumaciale, non essendo stato contumace; correttamente, del resto, l'intestazione della sentenza di primo grado indica l'imputato come assente all'ultima udienza (cioè assente già presente). In conseguenza, la questione poste nel ricorso è destituita di ogni fondamento. 1.2. Quanto al secondo motivo, è palese la mancanza di interesse del ricorrente, essendovi stata rinunzia alla costituzione di parte civile e, quindi, revoca delle statuizioni civili disposte in primo grado. La questione peraltro è già stata risolta alla p. 6 della sentenza di appello, con cui il ricorso non si confronta. 1.3. La situazione esposta nel terzo motivo potrebbe integrare, al più, una mera irregolarità, essendo le nullità tassative ed avendo avuto comunque l'imputato avviso per la data dell'udienza; in ogni caso, la questione non risulta essere stata eccepita nel dibattimento di secondo grado. 1.4. L'affermazione del ricorrente che si è testualmente riferita come quarto motivo di ricorso è vistosamente aspecifica poiché trascura la circostanza, che si legge alle pp. 5 e 8 della sentenza impugnata, che sono stati dichiarati nulli gli accertamenti tecnici irripetibili del P.M. per mancato avviso alla Difesa ma è stata disposta da parte del Giudice perizia, sulla quale la condanna si fonda.Quanto alla mancata ammissione di perizia in appello, si rammenta che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, di per sé, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", che è sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del Giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (come puntualizzato da Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936). 1.5. Tramite il quinto ed il sesto motivo, che evocano la violazione dell'art.40 cod. pen., si mira, a ben vedere, ad introdurre una ricostruzione dell'incidente e una valutazione della responsabilità dello stesso difforme da quella ritenuta dai Giudici di merito con motivazione che risulta non incongrua e non illogica; inoltre, i motivi risultano costruiti in fatto e su mere affermazioni della parte ricorrente indimostrate ed in un caso meramente ipotetiche (la brusca frenata della moto potrebbe essere stata causata dall'avvistamento di una vettura diversa da quella condotta dall'imputato). 1.6. Infine, il ricorrente con l'ultimo motivo di impugnazione auspica applicarsi una disciplina composita tra la previgente (con pene meno severe) e quella successivamente introdotta (con un'attenuante speciale in precedenza non prevista), ma ciò, come ben noto, non è possibile. Infatti, si è già - assai condivisibilmente - precisato che «In materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina (Fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato più favorevole la pre vigente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.)» (Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936; nello stesso senso, ma in fattispecie diversa, v. già Sez. 2, n. 27816 del 22/03/201.9, Rovinelli, Rv. 276970-02).2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri