CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 1962
Cassazione n. 28616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/4/1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/12/1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/3/1996 avverso la sentenza emessa il 25/5/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Roma, confermava parzialmente la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione, commessi in occasione di uno scontro tra contrapposte fazioni all'esito di un convegno, tenutosi presso il VII Municipio di Roma, avente ad oggetto le unioni civili e la teoria "gender". In particolare, risultava che, terminato il convegno, gli esponenti di alcuni centri sociali, tra i quali gli odierni imputati, aggredivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al movimento politico "[OSCURATO:PERSONA]". Intervenivano a sedare lo scontro l'ispettore [OSCURATO:PERSONA] e l'assistente [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alla Digos, che, dopo essersi qualificati, tentavano di separare le opposte fazioni, bloccando Liotino e dichiarandolo in arresto, dopo che questi aveva tentato di aggredire il Maisto con l'uso di uno scalpello. A fronte di tale condotta, D'Erme interveniva per liberare Liotino, richiamando in aiuto i compagni che si stavano dando alla fuga, in tal modo procurando l'evasione del Liotino. In tale contesto, un altro degli aggressori veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta colpiva Facchettin con un colpo al volto. 2. Avverso la suddetta pronuncia gli imputati hanno proposto distinti ricorsi con motivi solo parzialmente comuni. 3. Nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza, sottolineando come per tale reato non è stata promossa l'azione penale, né vi è stata iscrizione nel registro degli indagati. Sottolinea il ricorrente che, in mancanza di un'autonoma verifica circa la legittimità della misura precautelare, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare l'esistenza dei presupposti per l'arresto in flagranza, in difetto dei quali la misura non potrebbe considerarsi legittima e, quindi, verrebbe meno anche la configurabilità del reato di evasione. 3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine ai reati di lesioni personali aggravate contestate ai capi A) e B). In particolare, si sostiene che non sarebbero stati acquisiti elementi sufficienti per affermare la riconducibilità di tali condotte al ricorrente, posto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di confutare gli argomenti difensivi proposti con l'appello, limitandosi a recepire l'accertamento compiuto in primo grado. 3.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, sul presupposto che i fatti si erano verificati nell'ambito di una accesa contrapposizione derivante da ragioni politiche, di per sé tali da consentire di escludere la futilità delle ragioni che inducevano alla commissione dei reati. 3.4. Con il quarto motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche, essendo la decisione basata sulla generica gravità dei reati commessi. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Erme sono stati formulati sei motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, comune anche a [OSCURATO:PERSONA], si deduce la nullità delle sentenze di merito derivante dalla nullità del decreto di giudizio immediato. Sostiene il ricorrente che la richiesta di giudizio immediato non era stata preceduta dall'interrogatorio dell'indagato, non potendosi neppure ritenere equipollente a tale atto l'interrogatorio di garanzia svolto dopo l'applicazione della misura cautelare, in quanto non vi era totale corrispondenza tra i reati originariamente posti a fondamento della misura e quelli successivamente contestati. 4.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese, nonostante la loro costituzione quali parti civili e l'esistenza di contrasti di natura politica con Lastei e Mantuano. 4.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla legittimità dell'arresto di Lottino e, conseguentemente, alla sussistenza del reato di procurata evasione. 4.4. Con il quarto motivo, contesta la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla responsabilità concorsuale in ordine ai reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale contestati sub E) ed F), sottolineando come la mancata identificazione degli autori materiali dei suddetti reati renderebbe carente anche l'attribuzione della responsabilità in capo al concorrente morale. Difetterebbe l'accertamento delle modalità con le quali D'Erme avrebbe istigato i concorrenti, giungendosi ad attribuire una responsabilità sostanzialmente oggettiva al ricorrente. 4.5 Con il quinto motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, con argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte nell'interesse di Lotino. 4.6. Con il sesto motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche, essendo la decisione basata sulla generica gravità dei reati commessi. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi di ricorso. 5.1. Il primo motivo di ricorso è comune al primo motivo proposto da D'Erme. 5.2.Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova riguardante la partecipazione del ricorrente alle lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Si sostiene che l'esito della ricognizione fotografica e la deposizione della persona offesa Facchettin non sarebbero dirimenti, avendo la Corte di appello omesso di considerare che il riconoscimento fotografico compiuto da Lastei aveva dato esito negativo, essendo stato individuato quale uno degli aggressori un soggetto di verso da [OSCURATO:PERSONA], mentre Facchettin avrebbe confuso la foto di Lotino con il nominativo del Bucci. 5.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche, essendo la decisione basata sulla generica gravità dei reati commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Occorre preliminarmente rilevare che i fatti oggetto di accertamento sono stati commessi in data 21 maggio 2014, sicchè, pur tenendo conto del termine massimo, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione, non risultando neppure periodi di sospensione sufficiente ad impedire il maturare dell'effetto estintivo. Ciò detto, pur in mancanza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., vanno ugualmente esaminati i motivi di ricorso, in considerazione delle condanne al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la prima questione che si pone è quella concernente la legittimità o meno dell'arresto in flagranza e la conseguente possibilità di configurare il reato di evasione. Il motivo è comune anche a D'Erme. 2.1. La censura mosse alla sentenza di appello concerne essenzialmente il mancato accertamento della legittimità dell'arresto con riguardo ai presupposti richiesti dall'art. 381 cod. proc. pen. Invero, la Corte di appello ha implicitamente valutato la legittimità dell'arresto, precisando che il Lotino era stato bloccato dopo aver minacciato l'ispettore Maisto con uno scalpello, nel mentre questi tentava di ristabilire l'ordine e dopo essersi qualificato quale appartenente alla Polizia. Si tratta di un quadro fattuale che consentiva sicuramente l'arresto in flagranza del reato, a nulla rilevando che per tale fatto non sia stato successivamente contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale a carico del Lotino. Tale soluzione è in linea con il principio secondo cui il reato di evasione presuppone l'esistenza di un valido titolo legittimamente la sottoposizione a misura cautelare, a nulla rilevando le vicende successive, posto che fin quando il titolo mantiene efficacia la sottrazione alla misura integra il reato di cui all'art. 386 cod. pen. Tanto ciò è vero che la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità dell'agente non è esclusa neppure quando, dopo il fatto, intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare (Sez.6, n. 14250 del 22/03/2005, Tomasello, Rv. 231.195; per un'applicazione di tale principio si veda anche Sez.6, n.39828 25/06/2019, Marchetti, Rv. 277441). Né può assumere rilievo la fattispecie particolare emersa nel procedimento de quo, nel quale all'arresto in flagranza di reato non è conseguito l'esercizio dell'azione penale per il reato ipotizzato, posto che tale particolare evenienza procedurale non esclude la legittimità ed efficacia della misura precautelare. Occorre evidenziare, peraltro, come questa Sezione, esaminando i fatti contestati a Lotino e D'Erme nella fase cautelare, ha già avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità del delitto di procurata evasione, è sufficiente che il soggetto in cui favore la condotta venga compiuta sia "legalmente" arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto uri procedimento penale con riferimento allo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di procurata evasione con riguardo a fatto commesso in favore di persona arrestata dalla polizia giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, per resistenza a pubblico ufficiale, e poi iscritta solo per altre fattispecie nel registro delle notizie di reato) (Sez.6, n. 16460 del 11/02/2015, D'Erme, Rv. 263578). 3.2 II secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, consistendo in una generica doglianza circa la non corretta ricostruzione dei fatti contestati ai capi A) e B). Invero, la sentenza di appello, sul punto integrata da quella di primo grado, ha compiutamente dato atto del concorso di Lotino nell'aggressione perpetrata ai danni di Lastei e Mantuano, quest'ultimo, inoltre, ha riferito di aver riconosciuto con certezza il Lotino come uno degli aggressori. A fronte della ricostruzione in punto di fatto compiuta dai giudici di merito, il ricorrente si limita ad una aspecifica doglianza, senza indicare concreti elementi sulla base di quali affermare che la motivazione sia illogica o contraddittoria. 3.3. Il terzo motivo, concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, si fonda essenzialmente sulla circostanza secondo cui l'aggressione era dettata da motivi di contrapposizione ideologica e politica, di per sé incompatibili con l'aggravante in questione. Con il quarto motivo di ricorso, si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche. I motivi sono comuni anche ai ricorrenti D'Erme e Bucci. Si tratta di questioni che, in considerazione dell'intervenuta prescrizione, deve ritenersi non più sorrette dall'interesse all'impugnazione e, pertanto, vanno dichiarate inammissibili. 4. Passando all'esame dei motivi di ricorso proposti da D'Eramo e Bucci, occorre in primo luogo esaminare la dedotta nullità delle sentenze di primo e secondo grado per effetto dell'invalidità del decreto di giudizio immediato. I ricorrenti sostengono, infatti, che la richiesta di giudizio immediato non sarebbe stata preceduta dall'interrogatorio degli imputati e che non si potrebbe neppure ritenere equipollente a tale atto l'interrogatorio di garanzia, avendo avuto ad oggetto solo alcune delle contestazioni successivamente mosse agli imputati. Occorre preliminarmente ribadire che nel giudizio di cassazione, sono rilevabili le nullità di ordine generale, anche qualora il reato sia già prescritto, ove le sentenze di merito abbiano deciso anche in ordine all'azione civile, giacché in tal caso la nullità, ove verificatasi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, comporta il venir meno delle statuizioni in favore della parte civile (argomentano in tal senso Sez.5, n. 39395 del 17/9/2008, Scambia, Rv. 241733; Sez.2, n. 3221 del 7/10/2014, Rv.258817, Sez.4, n. 42461 del 9/5/2018, Todaro, Rv. 274764). Si tratta di principio cui va data continuità, dovendosi unicamente precisare che la rilevanza della nullità deriva dal fatto che con l'annullamento della sentenza di primo grado viene meno la possibilità di applicare l'ultrattività della sentenza di condanna in favore della parte civile, prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., dal che il perdurante interesse a dedurre e rilevare il vizio processuale nonostante l'intervenuta prescrizione. 4.1. Nel merito, l'eccezione di nullità è fondata, avendo i ricorrenti D'Erme e Bucci correttamente sottolineato come il giudizio immediato disposto nei loro confronti non è stato preceduto dall'interrogatorio su tutti i fatti oggetto di contestazione. Ciò è dipeso dal fatto che per i reati contestati ai capi A) e B), consistenti nelle lesioni commesse ai danni di Mantuano e Lastei, non è stata applicata alcuna misura cautelare e, conseguentemente, non si è svolto neppure l'interrogatorio di garanzia. Per potersi procedere a giudizio immediato, pertanto, il pubblico ministero avrebbe dovuto sottoporre ad interrogatorio gli imputati anche in relazione alle contestazioni aggiuntive formulate ai capi A) e B). In mancanza di tale adempimento, si è verificata una nullità a regime intermedio (Sez.U, n. 26/6/2014, Squicciarino, Rv. 260018), non sanata posto che i ricorrenti hanno formulato la relativa deduzione sia nel giudizio di primo grado che in appello. Né può applicarsi il principio secondo cui l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio "sui fatti dai quali emerge la evidenza della prova" previsto dall'art. 453 cod. proc. pen. per l'accesso al giudizio immediato (Sez.5, n.4729 del 10/12/2019, Moriani, Rv. 278558-02). Nel caso di specie, l'interrogatorio di garanzia ha avuto ad oggetto imputazioni diverse da quelle successivamente inserite nella richiesta e nel decreto di giudizio immediato. Neppure è sostenibile che il fatto oggetto di interrogatorio sia stato comunque il medesimo, atteso che la misura cautelare ha riguardato la condotta di resistenza, procurata evasione e lesioni a pubblico ufficiale, mentre ai capi A) e B) si contestavano esclusivamente le lesioni nei confronti di Lastei e Mantuano che, peraltro, si collocavano temporalmente in una fase precedente all'intervento dei due appartenenti alla polizia. 4.2. Rispetto alla nullità in esame, le sentenze di merito hanno sostanzialmente omesso di prendere cognizione del motivo posto a fondamento del vizio, consistente nel mancato espletamento dell'interrogatorio, limitandosi a ritenere che il giudizio immediato ordinario e custodiale presentano presupposti in gran parte sovrapponibili, sicchè la scelta di un tipo di giudizio immediato in luogo dell'altro non avrebbe inciso sul diritto di difesa. Si tratta di un'affermazione che non è pertinente rispetto alla nulltà eccepita, posto che le parti non contestavano esclusivamente il mancato espletamento dell'interrogatorio per alcune delle imputazioni, eccezione rispetto alla quale i giudizi di merito non hanno sostanzialmente offerto risposta e che, per converso, è risultata fondata. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va disposto l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti di D'Erme e BUCCi, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B), con il conseguente travolgimento anche delle statuizioni civili. Va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero al fine delle determinazioni conseguenti all'intervenuta prescrizione. 5. I restanti motivi di ricorso proposti da D'Erme e Bucci, concernenti i reati di cui ai capi di imputazione non oggetto dell'annullamento, sono infondati. Si tratta di motivi, infatti, volti a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Né sono state evidenziate carenze motivazionali tali da poter affermare la manifesta illogicità o contraddittorietà delle motivazioni poste a base delle concordi sentenze di primo e secondo grado, nelle quali si dà pienamente conto delle condotte poste in essere, dall'apporto causale delle stesse e delle modalità di individuazione degli imputati quali autori degli illeciti. Le sentenze di merito, infatti, hanno correttamente individuato le condotte ascritte a D'[OSCURATO:PERSONA], nonché le modalità mediante le quali si è giunti alla loro identificazione. Ne consegue che, con riguardo alle imputazioni di cui ai capi C), D), E), F) e G), non sussistono elementi per l'annullamento della sentenza impugnata, dovendosi riconoscere unicamente l'intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di D'Erme e Bucci la sentenza impugnata nonché quella di primo grado quanto ai reati di cui ai capi A) e B) e dispone trasmettersi i relativi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lotino nonché nei confronti di D'Erme e Bucci per i restanti reati perché estinti per prescrizione.