Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12529/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ti e difesi, giusta procura spe-ciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiaradi voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente proce-dimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliati in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controri-corso, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45, pressolo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le co-municazioni e le notificazioni relative a questo procedimento siano a loroeffettuate nei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-1 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Noto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della Corte di appello di Catania n. 4354/2019, del24/7/2019, depositata il 9/8/2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1.

Con delibera di Giunta della Regione Sicilia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.219 veniva approvato l'intervento denominato «completamento viadi fuga sud in Ispica», da inserire nel piano di rimodulazione di cuiall'art. 2 legge n. 433 del 1991, recante disposizioni per la ricostru-zione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.Con D.D.G. n. 1495 del 30/12/2010 del Dipartimento di prote-zione civile, servizio regionale per la provincia di Ragusa, era appro-vato il progetto esecutivo e disposto il relativo finanziamento a caricodella Regione Sicilia e del Comune di Ispica, con conseguente dichia-razione implicita di pubblica utilità dell'opera da realizzare, ai sensidell'art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001.2.

Il piano di lottizzazione veniva disposto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la con-venzione di lottizzazione stipulata 17/12/2009.3.

Si accertava la necessità di procedere all'acquisizione di areedi proprietà privata.L'occupazione di urgenza veniva disposta con provvedimento n.177 del 20/12/2011, con immissione in possesso dei terreni di pro-prietà degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle date del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14/2/2012.2 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026In particolare, già con la convenzione di lottizzazione del 17/12/2009 si procedeva alla consegna in favore dell'Amministrazione dimq 955 di proprietà degli attori, di cui al foglio 8, particella 867.L'atto di cessione a titolo gratuito dai proprietari Modica al Co-mune era datato 24/4/2015.L'area di proprietà dei privati interessata da procedimento espro-priativo era di mq 3173, di cui mq 2218 sottoposti al decreto diesproprio con provvedimento n. 2295 del 2015.Era invece solo occupata la superficie di mq 955, sopra descritta.L'indennità provvisoria veniva stimata in euro 15,00 mq, con de-terminazione n. 394 del 2014 da parte del responsabile del settorelavori pubblici.[OSCURATO:PERSONA] provinciale si esprimeva, a fronte della mancataaccettazione dell'offerta dell'indennità provvisoria, quantificando ilvalore dei beni con provvedimento n. 623 del 27/11/2015, in euro100,00 mq.4.

Avverso la stima definitiva notificata il 19/4/2016 proponevaopposizione il Comune con ricorso depositato il 3/5/2016.5.

La Corte d'appello di Catania, con ordinanza n. 4354/2019 del9/8/2019, accoglieva l'opposizione, determinando l'indennità diespropriazione spettante a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella mi-sura di euro 33.270,00, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 870,00, a [OSCURATO:PERSONA] in euro 435,00.5.1.

In particolare, la Corte territoriale reputava infondata l'ec-cezione di tardività dell'opposizione proposta dal Comune di Ispica il13/5/2016, dovendosi tener conto della notifica della stima peritale,essendo questa successiva all'emanazione del decreto di esproprio,senza che si potesse distinguere tra le parti del procedimento, ai finidel decorso del termine per l'impugnazione della stima.3 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/20265.2.

La Corte d'appello si soffermava poi a descrivere le areeespropriate, facendo riferimento ad una foto aerea riportata nellarelazione scritta del secondo CTU, Ing.

Porto.Trattavasi di zona caratterizzata da «un andamento altimetricocon repentina discesa di quota sino ad arrivare al fondo di una cava[…] avente una profondità di circa 60-70 metri».

La zona era peraltrocaratterizzata dalla presenza di rocce calcaree.La realizzazione dell'opera pubblica era avvenuta eseguendo iltaglio a sezione della pietra, al fine di formare un corretto piano diposa della infrastruttura viaria.5.3.

Quanto alla destinazione urbanistica delle aree, il CTU repu-tava fossero destinate in parte a viabilità di PRG e in parte a zona E,a prevalenti attività agricole, sottozona E4 (usi agricoli in ambito diparticolare salvaguardia).Chiariva che non vi era alcuna continuità con la zona edificabile,«posto che fra l'area espropriata nella zona destinata ad edificazioneinsiste una ulteriore striscia di terreno di proprietà del Comune (part.867) alienata attraverso la sottoscrizione, nell'ambito del Piano diLottizzazione N2-N6-N7, della convenzione per la cessione di aree dadestinare ad opere di urbanizzazione primaria e che tale striscia èdestinata proprio alla viabilità relativa al completamento e prolunga-mento di via Sulla».5.4.

Il CTU escludeva anche la possibilità di utilizzo intermediotra aree agricole edificatorie, essendo stata accertata la non edifica-bilità, con esclusione di una pur minima appetibilità commerciale;tale affermazione era fatta propria dalla Corte d'appello.5.5.

La Corte territoriale si discostava completamente, dunque,dalle conclusioni del primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaritenuto che le aree in questione avevano certamente «possibilità4 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026quali pertinenze delle abitazioni previste nei sovrastanti piani di lot-tizzazione».Per il Giudice di merito, però, doveva essere escluso l'utilizzodelle aree espropriate, come pertinenze delle aree edificate, sia per-ché non erano confinanti, sia per la loro morfologia complessiva.5.5.

Il CTU riteneva congruo il valore di euro 5,00 al metro qua-drato, ma la Corte territoriale lo portava ad euro 15,00 mq, tenendoconto delle caratteristiche intrinseche rappresentate dalla vicinanzadelle aree al centro abitato.Per la Corte d'appello, poi, dopo la sottoscrizione della conven-zione di lottizzazione avvenuta nel 2009, l'area di mq 955 era dive-nuta di proprietà comunale.Pertanto, l'area effettivamente occupata era di superficie infe-riore.6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneErnesto e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.7.

Ha resistito con controricorso il Comune di Ispica.8.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioNoto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].9.

Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri-corso.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«nullità della ordinanza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione art. 195 c.p.c. e 702-ter c.p.c., art. 3 e 24 Costituzione,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Con ordinanza del 22/6/2018 La Corte d'appello, ai sensi dell'art.195, terzo comma, c.p.c., ha assegnato al CTU, nominato in sostitu-5 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione del precedente, il termine di giorni 90 per la redazione dellarelazione scritta, disponendo che la relazione fosse trasmessa pre-ventivamente alle parti costituite per eventuali osservazioni, da for-mulare entro i successivi 20 giorni, assegnando al CTU altro terminedi 20 giorni per il deposito della relazione, delle osservazioni delleparti e di una sintetica valutazione delle stesse, rinviando la causa al25/1/2019.Senonché il CTU aveva depositato la relazione solo il giorno primadell'udienza, quindi il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte territoriale, su richiesta delle parti, aveva rinviato l'u-dienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio per consentire alle parti di depositarele prescritte osservazioni.In data 13/2/2019 i resistenti attori avevano presentato osser-vazioni e il 14/2/2019 il CTU aveva depositato la relazione finale.Gli attori avevano richiesto la concessione di un termine per l'e-same della relazione finale, ma la Corte ha trattenuto la causa indecisione.Per i ricorrenti, dunque, la Corte d'appello avrebbe violato l'art.195 c.p.c., in quanto il termine assegnato al CTU per il deposito dellarelazione finale si era ridotto da 20 giorni concessi con l'ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad appena un giorno (14/2/2019); allo stesso modo,l'esame della relazione finale è stato consentito agli attori nel brevetermine di un giorno.Pertanto, gli attori non hanno avuto il tempo per valutare com-piutamente la relazione finale.Sarebbe stato violato anche l'art. 702-ter c.p.c., in quanto, poi-ché il processo sommario di cognizione non prevede il deposito dicomparse conclusionali e di memorie di replica, né un'udienza di di-scussione ex art. 281-sexies c.p.c., sarebbero stati violati il principiodel contraddittorio e il diritto di difesa, in quanto le parti devono es-6 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026sere poste nelle condizioni di poter articolare nell'udienza ogni piùampia difesa.2.

Il motivo è infondato.2.1.

In realtà, risulta pienamente rispettato il procedimento re-lativo al deposito della CTU.

Infatti, l'ordinanza della Corte d'appellodel 22/6/2018 ha assegnato al CTU il termine di 90 giorni per larelazione scritta, disponendo la trasmissione della stessa alle particostituite per eventuali osservazioni da formularsi entro i successivi20 giorni, con assegnazione al CTU di altro termine di giorni 20 peril deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sin-tetica valutazione delle stesse, rinviando l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il CTU, però, ha depositato la CTU il giorno prima dell'udienza,ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte d'appello, sollecitata dalle parti, ha rinviato l'udienza al[OSCURATO:DATA_NASCITA], consentendo alle parti di formulare le loro osservazioni.Il 14/2/2019 il CTU ha depositato la relazione finale, rispondendoanche alle osservazioni delle parti, e segnatamente a quelle degli2.2.

Non v'è stata, dunque, alcuna violazione del procedimentodi cui all'art. 195 c.p.c.Senza contare che, per questa Corte, a Sezioni Unite, in tema diconsulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimocomma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si ap-plica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sullabase dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del pro-cesso ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordina-toria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzionenel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazioneda parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al con-7 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026sulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla partedi sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni dinullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anchein comparsa conclusionale o in appello (Cass., Sez.

Un., 21/2/2022,n. 5624; Cass., sez. 5, 17/12/2024, n. 32965).È vero che nel procedimento ex art. 702-ter c.p.c., non sono pre-viste comparse conclusionali, ma, nella specie, gli attori hanno de-positato le loro osservazioni, utilizzando completamente il termine dilegge di giorni venti, il 13/2/2019, sicché il CTU ha tenuto conto dellestesse nella relazione finale depositata il 14/2/2019.2.3.

Non v'è stata, poi, alcuna violazione dell'art. 702-ter c.p.c.,in quanto tale disposizione si limita a prevedere che «alla primaudienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essen-ziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportunoagli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedi-mento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al ri-getto delle domande».Ciò significa che legislatore ha lasciato al giudice un'ampia di-screzionalità nella gestione del procedimento, tanto che la dottrinaha evidenziato l'assenza di previsioni in ordine al deposito di memo-rie istruttorie intermedie o a termini per il deposito di altre memorie.Non v'è alcuna previsione in ordine allo svolgimento dell'udienza diprecisazione delle conclusioni e con riferimento alla successiva ap-pendice scritta, ossia alle comparse conclusionali e alle memorie direplica.3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. n.150/2011, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Viola-zione artt. 3 e 97 Cost.».8 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Per i ricorrenti, l'opposizione alla stima presentata dal Comunecon ricorso depositato il 13/5/2016 sarebbe tardiva.Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe erronea la statuizione dellaCorte territoriale che ha ritenuto tempestiva l'opposizione alla stima,prendendo come termine di riferimento la data di notifica al Comunedella stima peritale, successiva alla notifica del decreto di esproprio,intervenuta il 19/4/2016.Per i ricorrenti, invece, il dies a quo per il computo del terminedi 30 giorni dovrebbe essere individuato in quello della trasmissioneal Comune della relazione peritale della competente Commissioneper gli espropri, avvenuta in data 27/11/2015.Ciò in quanto con la notifica della relazione peritale il Comune haacquisito formale piena conoscenza della stima sicché, da quel mo-mento, inizierebbe a decorrere, per lo stesso, il termine per l'even-tuale opposizione.Diversamente, per i soggetti espropriati e per l'ente espropriante(che non sia il Comune), il termine decorrerebbe dal momento in cuiè stata loro notificata, a cura del Comune, la relazione peritale datecnici incaricati ex art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 o la relazionedella competente commissione provinciale; nella diversa ipotesi incui il soggetto espropriante è invece il Comune, il termine inizierebbea decorrere, per lo stesso, dal momento in cui la Commissione pro-vinciale ha notificato la propria relazione di stima, quindi, nella spe-cie, il termine dovrebbe essere individuato alla data del 2/12/2015,venendo a scadere 2/11/2016.4.

Il motivo è infondato.5.

All'interno del procedimento di espropriazione ordinaria va di-stinta la determinazione dell'indennità provvisoria, rispetto a quelladefinitiva.9 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il procedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diespropriazione è disegnato dall'art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001,laddove nel comma 3 si precisa che l'autorità espropriante, valutatele osservazioni degli interessati, anche avvalendosi degli uffici deglienti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provincialedi cui all'art. 41, «prima di emanare il decreto di esproprio accerta ilvalore dell'area e determina in via provvisoria la misura dell'inden-nità di espropriazione».Il procedimento di determinazione definitiva delle indennità diesproprio viene collocato invece nell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del2001, proprio nell'ipotesi in cui «manca l'accordo sulla determina-zione dell'indennità di espropriazione».In assenza di accordo, il procedimento espropriativo può dipa-narsi o, attraverso la nomina dei tecnici, ai sensi del comma 3dell'art. 21, oppure nell'ipotesi in cui il proprietario non dia la tem-pestiva comunicazione di designare un tecnico di propria fiducia, at-traverso la determinazione dell'indennità da parte della Commissionedi cui all'art. 41, come previsto dal comma 15 dell'art. 21 del d.P.R.n. 327 del 2001.Va chiarito ancora che in linea generale il decreto di esproprio dicui all'art. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede l'indicazione dell'in-dennità «determinata in via provvisoria o urgente», precisando se lastessa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corri-sposta (art. 23 lettera c), comunque dando atto «della eventualenomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'inden-nità di espropriazione».Ciò significa che se generalmente la determinazione dell'inden-nità definitiva precede il provvedimento di esproprio, può anche ac-cadere che al provvedimento di esproprio faccia seguito la relazionedi stima definitiva.10 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/20265.1.

Ed infatti l'art. 27 del d.P.R. n. 327 del 2001, che si riferisceal pagamento o al deposito definitivo dell'indennità a seguito dellaperizia di stima dei tecnici o della commissione provinciale, chiarisceal comma 1 che «la relazione di stima è depositata dai tecnici ovverodalla commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni.L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito medianteraccomandata con avviso di ricevimento e segnala facoltà di pren-derne visione ed estrarne copia».Al comma 2 dell'art. 27, di particolare rilievo, si dispone che «de-corsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espro-priante in base alla relazione peritale e previa liquidazione e paga-mento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del pro-cedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina aldeposito presso la cassa depositi e prestiti».Si procede quindi all'emissione del decreto di esproprio, comeprevisto dal comma 3 dell'art. 27, ove si evidenzia che «in seguitoalla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degliespropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto diesproprio».Ciò poneva ovviamente problemi ai fini dell'impugnazione.6.

L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nella sua prima stesura,prevedeva che «decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dalloart. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espro-priazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi allaCorte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli attidei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'inden-nità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima ecomunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità».11 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Al comma 2 dell'art. 54 si stabiliva che «l'opposizione di cui alcomma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 30giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla noti-fica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto diesproprio».L'art. 54 citato ha subito poi l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4,ad opera dell'art. 29 del d.lgs. n. 151 del 2011.Pertanto, l'art. 54, comma 1, stabilisce ora che «[…] Le contro-versie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 deld.lgs. 1° settembre 2011, n. 150».L'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 ricalca tuttavia le previsionidell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, prima delle modifiche.Si stabilisce al comma 3 dell'art. 29 che «l'opposizione va propo-sta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla no-tifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, sequest'ultima sia successiva al decreto di esproprio».7.

Vanno allora distinti i due termini per l'impugnazione: quellodi cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001; e quello di cuial comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 (corrispondente alprecedente comma 2 dell'art. 54 citato).Il primo termine ha natura dilatoria, per costante giurisprudenzadi legittimità (Cass., sez. 6-1, 28/2/2011, n. 4880; Cass., n. 22227del 2018), mentre il secondo termine ha natura perentoria.Si è infatti chiarito che, in tema di indennità di esproprio, l'art.54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione temporis",prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stimasolo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giornidalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peri-tale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altradecadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui12 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia an-che promotore o beneficiario dell'espropriazione - nella specie, laS.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissi-bile l'opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficia-rio dell'espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giornidal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali –(Cass., sez. 1, 26/2/2021, n. 5340).Ciò significa che il termine fissato dall'art. 27, comma 2, deld.P.R. n. 327 del 2001, non è perentorio, ma dilatorio, imponendo atutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudi-ziale dell'indennità almeno 30 giorni dopo la comunicazione del de-posito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agirefino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, 2º comma,del citato d.P.R., il quale decorre dalla notificazione del decreto diesproprio o dalla relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio,termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art.27, comma 2, citato (Cass., sez. 1, 9/11/2018, n. 28791).8.

Particolarmente efficace risulta l'ordinanza di questa Corte(Cass., n. 21225 del 2019) in cui si è affermato che, in materia diopposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giornidalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima,di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, è finalizzatoa consentire agli interessati di prendere visione del documento e de-cidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria.Ne consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizionealla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quantova riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini delladeterminazione dell'indennità di esproprio anche prima della stimadefinitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine13 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026perentorio di opposizione previsto all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n.150 del 2011.Soprattutto, si esplicita che al proprietario espropriato sono con-cesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennità di esproprioe l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno statacalcolata l'indennità definitiva, che è demandata alla Commissioneprovinciale e, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui art. 21.Pertanto, la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola lasola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23,comma 1, lettera c, deve essere indicata nel provvedimento e pre-cede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva.Si rimarca, però, che «nell'ipotesi eccezionale in cui il decretotardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia ugualmentedeterminata l'indennità definitiva (ad opera della commissione pro-vinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità chenel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'in-dennità suddetta (artt. 27 e 23 lettera d, ove significativamente lanomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”)» (Cass., n. 21225del 2019; Cass, n., 3074 del 2018).Ciò significa che il legislatore ha considerato entrambe le ipotesi,sia quella fisiologica, relativa alla circostanza che in generale il de-creto di espropriazione segue alla sola offerta dell'indennità provvi-soria, sia quella eccezionale, in cui il decreto di espropriazione seguela stima definitiva (che viene computata prima del decreto).

Solo invia eccezionale la stima definitiva precede il decreto di esproprio.

Inlinea generale, prima si determina l'indennità provvisoria, che è con-tenuta nel decreto di esproprio e, solo in seguito, viene calcolatal'indennità definitiva.Ma in entrambi i casi la tutela giurisdizionale presuppone la pre-via pronuncia del decreto di esproprio.14 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, trova spiegazione l'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150del 2011, il quale stabilisce che «l'opposizione va proposta, a penadi inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del de-creto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultimasia successiva al decreto di esproprio» (Cass., n. 3074 del 2018).Pertanto, il termine dilatorio previsto dall'art. 27, comma 2, deld.P.R. n. 327 del 2001, ha la chiara finalità di attribuire alle parti unperiodo temporale di differimento affinché le stesse possono valutarela stima e decidere se accettarla oppure opporvisi.Per questa Corte, dunque, l'art. 27 del d.P.R. n. 327 del 2001deve interpretarsi tenendo conto della sua ratio e della necessità delsuo coordinamento non solo con le previsioni di cui all'art. 54,comma 1, e di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, ap-plicabile ratione temporis nel caso di specie, «ma principalmente conil principio generale […] sancito dalla Corte costituzionale con la sen-tenza 22 febbraio 1990 n. 67, secondo cui deve essere riconosciutaall'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazionedell'indennità di esproprio […] anche prima della stima definitiva ecomunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio»(Cass. n. 21225 del 2019).Per tale ragione, si è ritenuto che «l'unica esegesi dell'art. 27compatibile con il suddetto principio conduce ad escludere che possadichiararsi improponibile l'azione proposta prima della scadenza deltermine dilatorio».In caso contrario «risulterebbe all'evidenza impedito al proprie-tario l'esercizio del diritto a percepire il giusto indennizzo di cuiall'art. 42 Costituzione» (Cass, n. 21225 del 2019), pur avendo giàperduto la proprietà del bene a seguito dell'emissione del decreto diesproprio, munito però solo (come in genere accade) della indennità«provvisoria».15 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/20269.

Nella specie, dunque, ai fini del computo del termine di 30giorni per la proposizione dell'opposizione alla stima, rileva non ladata di deposito della relazione della Commissione provinciale pressol'ufficio per le espropriazioni, avvenuta il 27/11/2015, trattandosi,come detto, di termine meramente dilatorio, ma la data di notificadella stima definitiva, avvenuta il 19/4/2016 (in tal senso ancheCass., sez. 1, 27/10/2016, n. 21731), dopo il decreto di esproprioemesso il 17/11/2015, sicché risulta tempestivo il deposito del ri-corso ex art. 702-bis c.p.c. in data 13/5/2016.10.

Con il terzo motivo di impugnazione, indicato a pagina 9 delricorso, sub III.1, si deduce la «nullità della ordinanza per omessoesame di un fatto decisivo e controverso tra le parti in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto la natura agricola dei terreni, inquanto l'area era destinata in parte a viabilità di PRG e in parte azona E, attività agricole prevalenti, sottozona E4, usi agricoli in am-bito di particolare salvaguardia, ma «né il predetto CTU e neppure laCorte del merito, precisano da quali strumenti urbanistici si sia trattadetta conclusione», che sarebbe smentita da altra documentazione.Ad avviso dei ricorrenti, infatti, dal certificato di destinazione ur-banistica del 3/3/2017, allegato alla CTP dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA](poi sostituito), emergerebbe che, a seguito della delibera consiliaren. 27 del 8/4/2011, di adozione della rielaborazione parziale del PRG,l'area in questione, in catasto al foglio 8, particella 883, sarebbe de-stinata «interamente a “viabilità”.Tale destinazione sarebbe stata confermata in via definitiva, aseguito dell'approvazione del finanziamento da parte del Diparti-mento regionale della Protezione civile (DDG n. 1495 del 30/12/2010), del progetto esecutivo di «Completamento della via di fugasud di Ispica».16 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026L'approvazione del progetto esecutivo, con la connessa dichiara-zione di pubblica utilità dell'opera, avrebbe avuto effetti «di una va-riante alla destinazione di piano, a termini del combinato dispostoart. 10 e 19 d.P.R. n. 327/2001 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] […]».Pertanto, allorché è intervenuto il decreto di esproprio il 17/11/2015, tale area non era ricompresa, neppure in parte, in zona agri-cola E, ma piuttosto «all'interno del perimetro urbano, in zona C edi-ficabile, e, per effetto dell'approvazione del suddetto progetto, inte-ramente destinata a viabilità».La Corte d'appello, dunque, non avrebbe esaminato tali docu-menti.11.

Il motivo è inammissibile.11.1.

Invero, i ricorrenti, pur richiamando una serie di docu-menti, non ne riportano in alcun modo, neppure per stralcio, il con-tenuto, sicché non è consentito a questo Collegio comprendere ap-pieno la portata del motivo di ricorso.Pare di comprendere, infatti, la sollecitazione – da parte dei ri-correnti ‒ di questa Corte a tenere conto degli artt. 10 e 19 del d.P.R.n. 327 del 2001.11.2.

L'art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 afferisce alle disposi-zioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alleprevisioni urbanistiche.Ed infatti, risulta pacificamente che in base al PRG del 1983 learee si trovavano in zona E, agricola, sottozona E4, usi agricoli inambito di particolare salvaguardia.L'art. 19 suddetto prevede che «quando l'opera da realizzare nonrisulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano re-golatore può essere disposta con le forme di cui all'art. 10, comma1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti».17 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Si tratta, dunque, dell'ipotesi in cui l'opera che deve essere rea-lizzata non è conforme alle previsioni urbanistiche, e nella specie alPRG del 1983.11.3.

Per la dottrina, l'art. 19 comma 1, come modificato dald.lgs. n. 302 del 2002, ha ribadito il principio per cui l'opera deveessere conforme alle previsioni del piano urbanistico, disponendo,invece, in caso di difformità, che deve esservi una variante o con unadelle figure previste dall'art. 10, comma 1, oppure con una variantespecifica in relazione alla singola opera pubblica.11.4.

L'art. 10, comma 1 (Vincoli derivanti da atti diversi dei pianiurbanistici generali), del d.P.R. n. 327 del 2001, come richiamatodall'art. 19, stabilisce che «[s]e la realizzazione di un'opera pubblicao di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, ilvincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressa-mente si dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativadell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, me-diante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una in-tesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in basealla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico».L'art. 10, dunque, introduce una deroga al principio per il qualeil vincolo preordinato all'esproprio deve essere apposto dallo stru-mento di pianificazione generale o da una sua variante approvatacon le ordinarie procedure di pianificazione urbanistica.11.5.

Pertanto, in presenza di opera da realizzare in modo nonconforme alle previsioni urbanistiche, ai fini dell'apposizione del vin-colo preordinato all'esproprio, ove si tratti di conferenza di servizi, diaccordi di programma o di intese, o comunque di «altro atto», è ne-cessario che si dia atto espressamente del vincolo preordinato all'e-sproprio.18 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò al fine di responsabilizzare ogni Amministrazione coinvolta,che deve essere consapevole del fatto che inizia a decorrere il quin-quennio dopo il quale vi è la decadenza dal vincolo.11.6.

In dottrina, si è evidenziato che l'art. 19 del d.P.R. n. 327del 2001 non è altro che una rimodulazione dell'art. 1, commi 4 e 5,della legge n. 1 del 1978, abrogato dal testo unico espropriazioni.Con tale ultima disposizione si prevedeva la variazione ope legisderivante dall'approvazione del progetto preliminare da parte delconsiglio comunale e del conseguente progetto definitivo ed esecu-tivo da parte della giunta, di opera diversa da quella prevista in ori-gine nel piano regolatore generale per cui la stessa area.

In tal modosi rendeva flessibile il piano regolatore generale a causa della fungi-bilità fra le destinazioni urbanistiche per impianti pubblici.La disciplina attuale, però, differisce da quella precedente, inquanto la delibera comunale, che dispone e autorizza la realizza-zione, sul bene vincolato, di opere pubbliche diverse da quelle pre-viste, non produce effetto di variante ope legis, occorrendo, pur sem-pre, l'approvazione regionale o dell'ente da questa delegato all'ap-provazione.L'obiettivo di semplificazione procedimentale è perseguito, co-munque, prevedendo la formazione di silenzio-assenso in caso diinerzia dell'ente preposto all'approvazione.12.

A fronte della complessa procedura delineata dal legislatore,per consentire la realizzazione di un'opera non conforme alle previ-sioni urbanistiche, sarebbe stato necessario che i ricorrenti trascri-vessero i relativi documenti necessari per la predisposizione dellavariante al piano regolatore.Insomma, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere, almeno inparte, sia il contenuto del PRG del 1983, che avrebbe previsto pertali aree la destinazione in zona agricola E, e segnatamente in zona19 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026agricola E4, sia i documenti relativi allo specifico procedimento di cuiall'art. 10 del d.P.R. n. 327 del 2001, e quindi la delibera consiliaren. 27 del 28/4/2011 che avrebbe disposto l'adozione della rielabora-zione parziale del PRG («a viabilità»), sia l'eventuale approvazioneda parte della Regione, con il DDG n. 1495 del 30/12/2010, del pro-getto esecutivo di completamento della via di fuga sud di Ispica, siala dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, di cui alla delibera diGiunta municipale n. 184 del 7/12/2011, con gli effetti di una va-riante alle destinazioni di piano.Nulla di tutto ciò è stato fatto dai ricorrenti, con conseguenteinammissibilità del motivo.12.1.

Senza contare che i vincoli preordinati all'esproprio nonpossono essere considerati ai fini della qualificazione della naturaagricola o edificabile di un terreno.Ed infatti per questa Corte, in tema di espropriazione per pub-blica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effet-tuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'e-spropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espro-priativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zoniz-zazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da in-cidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazionedell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteri-stiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influi-sce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre,ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati,in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è daritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersinella stima dell'area (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7393).13.

Con il quarto motivo di impugnazione, riportato a pagina 10del ricorso, sub III.2, si deduce la «violazione e falsa applicazione20 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Nullità della ordinanza ai sensi dell'art. 156 c.p.c.».I ricorrenti avrebbero sempre sostenuto che l'area di mq 2218era, non in parte, ma interamente destinata alla viabilità, per con-nettere all'approvazione del progetto dell'opera pubblica, in base alcombinato disposto degli articoli 10 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001,gli effetti di una variante alla destinazione di piano.La Corte territoriale non avrebbe pronunciato su tale rilievo.13.1.

Il motivo è infondato.È evidente, infatti, che la Corte d'appello, laddove ha ritenutosoddisfacenti le conclusioni del secondo CTU, reputando le aree in-serite nella destinazione agricola E, ha implicitamente rigettato lerichieste dei ricorrenti.Tra l'altro, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegatoda una delle parti si colloca, non già sul versante dell'osservanzadell'art. 112 c.p.c., ma su quello del rispetto dell'obbligo di motiva-zione; in tal caso trova applicazione il principio per cui, al fine diassolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di ap-pello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, es-sendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ra-gioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente riget-tate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse(Cass. n. 21230 del 2019; Cass., 19/6/2004, n. 11455).14.

Con il quinto motivo di impugnazione, rubricato a pagina 11del ricorso sub III.3, si lamenta la «violazione e falsa applicazioneart. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazionec.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.

Nullità della ordinanza».Per i ricorrenti non sarebbero state esposte le ragioni di fatto edi diritto poste a base della decisione adottata.21 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non sarebbe stata spiegata la ragione in ordine alla destinazioneurbanistica dell'area espropriata, soprattutto in relazione alle conclu-sioni raggiunte dal primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], per aderire allediverse conclusioni del secondo CTU.15.

Il motivo è infondato.In realtà, la Corte territoriale ha preso le distanze dalla primaCTU, aderendo a quelle del secondo CTU, per il quale la destinazioneurbanistica delle aree era quella, in parte, di viabilità di PRG, e inparte, di zona E, agricola.La Corte d'appello ha escluso del tutto l'ipotesi della natura edi-ficatoria, avendo specificato che tali aree non presentavano alcuna«continuità con la zona edificabile, posto che fra l'area espropriata ela zona destinata ad edificazione insiste una ulteriore striscia di ter-reno di proprietà del Comune (part. 867) alienata attraverso la sot-toscrizione, nell'ambito del Piano di Lottizzazione N2-N6-N7, dellaconvenzione per la cessione di aree da destinare ad opere di urba-nizzazione primaria e che tale striscia è destinata proprio alla viabi-lità relativa al completamento del prolungamento di via Sulla».La Corte territoriale ha indicato, in motivazione, le diverse con-clusioni del primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], disattendendole («siè ritenuto opportuno descrivere analiticamente le aree espropriate,prima ancora di richiamare le conclusioni dell'Ing.

Porto, per rendereben comprensibili le ragioni per le quali il collegio ha ritenuto asso-lutamente non condivisibile conclusioni della relazione del primo con-sulente d'ufficio nominato, Ing. [OSCURATO:PERSONA], e ciò solo a frontedi quanto emergente dalla stessa relazione dello stesso consulentepoi sostituito.

Tali conclusioni vanno solo brevemente richiamate perribadirne l'assoluta infondatezza, nella parte in cui tale consulenteritiene che tali aree avevano certamente “possibilità” quali perti-nenze delle abitazioni previste da sovrastanti piani di lottizzazione.22 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va, invero, categoricamente escluso l'utilizzo delle aree espropriate,come pertinenze delle aree edificate, già per il motivo che non eranoconfinanti con le stesse e naturalmente per la loro morfologia com-plessiva, già ben descritte in precedenza»).16.

Con il sesto motivo di impugnazione, rubricato a pagina 11del ricorso, sub III.4, si deduce la «violazione e falsa applicazioneart. 10 e 19 d.P.R. 327/2001 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e s.m.i. in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale, nel reputare che le aree erano destinate, inparte a viabilità di PRG, e in parte a zona E, agricola, avrebbe violatole norme di cui alla rubrica, «avendo disconosciuto che alla dichiara-zione di pubblica utilità dell'opera pubblica conseguente all'approva-zione del relativo progetto, si ebbero a connettere gli effetti di unavariante alle destinazioni di piano, a termini del citato combinato di-sposto art. 10 e 19 d.P.R. 327/2001 […]».17.

Il motivo è inammissibile.Il motivo, infatti, non riporta in alcun modo il contenuto dei do-cumenti che sarebbe necessario esaminare, per valutare l'esistenzao meno della asserita violazione di legge.Pertanto, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.18.

Con il settimo motivo di impugnazione, rubricato a pagina 11del ricorso, sub IV.5., ci si duole dello «omesso esame di un fattodecisivo e controverso tra le parti in relazione all'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.

Nullità dell'ordinanza.La Corte territoriale ha categoricamente escluso che l'area po-tesse utilizzarsi come pertinenza delle aree edificate, disattendendoquanto affermato dal primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], per la man-canza di continuità tra le aree edificabili e quelle oggetto di causa.Per i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe «malamente esami-nato la convenzione del 2009 e del tutto omesso l'esame dell'atto del23 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/202624/4/2015 sopraddetto con il quale detta porzione di suolo si ebbe acedere dai germani Modica al Comune di Ispica».Ad avviso dei ricorrenti, come già esposto dal proprio CTP, vi sa-rebbe stata comunque occupazione legittima dell'area di mq 955, dicui al foglio 8, particella 867 («La circostanza che una porzione dimetri quadri 955 della superficie occupata […] si era gratuitamenteceduta dai germani Modica, al Comune di Ispica, in esecuzione dellaconvenzione di lottizzazione del 17/12/2009 […] non che detta por-zione di suolo sia stato oggetto di occupazione legittima sino alladata della sua cessione al Comune di Ispica e che, pertanto, per dettoarco di tempo, i ricorrenti abbiano diritto alla relativa indennità»).La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che dette areeerano state già cedute nell'anno 2009.In realtà tali aree sono state cedute solo con atto del 24/4/2015,e non prima, con la convenzione di lottizzazione del 2009.19.

Il motivo è inammissibile.19.1.

In primo luogo, infatti, i ricorrenti non riportano, neppureper stralcio, né il contenuto della convenzione di lottizzazione del17/12/2009, né parte del testo dell'atto di cessione a titolo gratuitodel 24/4/2015, non consentendo a questa Corte di comprendere ap-pieno le ragioni poste a base del motivo.19.2.

In secondo luogo, i ricorrenti chiedono, in realtà, a questaCorte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiuta-mente effettuata dalla Corte di merito, con analitica motivazione,non valutabili nuovamente in questa sede.19.3.

Del resto, la Corte d'appello, sul punto ha specificamenteaffermato che occorreva «evidenziare che erroneamente l'area oc-cupata e poi espropriata era indicata con un'estensione maggiore diquella effettiva, posto che, dopo la sottoscrizione della convenzionedi lottizzazione avvenuta nel 2009, un'area di 955 mq dei Modica,24 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026contigua alle aree per cui è processo, diveniva di proprietà comu-nale».Si richiama anche pagina 4 della motivazione della sentenzad'appello, ove si legge «nessuna continuità con la zona edificabile,posto che fra l'area espropriata e la zona destinata ad edificazioneinsiste un'ulteriore striscia di terreno di proprietà del Comune (part.867) alienata attraverso la sottoscrizione, nell'ambito del piano dilottizzazione […] della convenzione per la cessione di aree da desti-nare ad opere di urbanizzazione primaria».20.

Con l'ottavo motivo di impugnazione, riportato a pagina 13del ricorso, sub IV.6, si deduce la «violazione e falsa applicazione art.1362, primo e secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe «malamente interpretato la conven-zione di lottizzazione del 17/12/2009», per avervi riconosciuto effettitraslativi, mentre, in realtà, un siffatto effetto non poteva ravvisarsi,in quanto i lottizzanti si erano obbligati, piuttosto, a cedere, entro iltermine di anni 5, le aree per la realizzazione delle opere primarie esecondarie.La cessione definitiva era avvenuta solo nel 2015 con l'atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA].In tale atto, che viene trascritto in parte, si riporta che i germaniModica hanno trasferito al Comune la proprietà delle aree interessatedalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprenden-dovi anche la porzione di suolo di mq 955 di cui al foglio n. 8, parti-cella 867, destinata a viabilità.Vi sarebbe stata violazione dell'art. 1362, primo comma, c.c. pernon aver tenuto conto del preciso tenore letterale degli atti.21.

Il motivo è inammissibile.25 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/202621.1.

In primo luogo, infatti, i ricorrenti provvedono a trascriveresoltanto alcune parole dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non riportando in al-cun modo la convenzione precedente del 17/12/2009, sicché il mo-tivo è inficiato da difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 3 c.p.c.Neppure è stato trascritto il certificato di destinazione urbanisticarilasciato dal comune di Ispica in data 23/2/2015, allegato all'attonotarile, pure indicato nel motivo di ricorso per cassazione.21.2.

In secondo luogo, i ricorrenti chiedono una nuova e diversainterpretazione della convenzione, diversa da quella effettuata dallaCorte d'appello, senza però indicare in modo preciso i criteri inter-pretativi che dovrebbero essere utilizzati in luogo di quelli – even-tualmente errati ‒ fatti propri dalla Corte territoriale.L'unico criterio interpretativo richiamato è quello letterale di cuiall'art. 1362, primo comma, c.c., senza però alcuna trascrizione deldocumento che si dovrebbe interpretare in modo letterale.22.

Con il nono motivo di impugnazione, riportato a pagina 14del ricorso per cassazione sub V, si deduce che «la Corte del meritoha, poi, escluso un utilizzo intermedio dell'area espropriata per lasua morfologia complessiva, avendo pienamente condiviso le conclu-sioni del CTU Ing.

Porto».La Corte di merito ha ritenuto la natura agricola dei terreni anchein considerazione della orografia dei luoghi e delle caratteristiche ter-reni.

In ciò però incorrendo nella «violazione e falsa applicazioneartt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».Sarebbe erronea la valutazione effettuata dalla Corte territorialedelle riprese aeree richiamate nella decisione; tali fotografie atter-rebbero non all'area espropriata, sulla quale ormai insiste la realiz-zata opera pubblica, ma ad altre aree limitrofe, che scendono versouna cava posta ad ovest dell'area espropriata.26 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/202623.

Il motivo è inammissibile.È evidente la richiesta di una nuova valutazione degli elementiistruttori, e segnatamente delle fotografie aeree, già compiutamenteeffettuata dalla Corte d'appello, non consentita in questa sede.24.

Con il decimo motivo, riportato a pagina 15 del ricorso percassazione sub V.8., si lamenta la «violazione e falsa applicazioneart. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazionec.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.

Nullità della ordinanza».Ad avviso del ricorrente, poiché l'area in questione deve ricom-prendersi nella zona C del PRG, in zona edificabile ed edificata, visarebbe la prova che tale area deve essere assimilata alle limitrofearee edificabili, ed a maggior ragione avrebbe potuto asservirsi adutilità intermedie, quale poteva essere un campo da tennis, un par-cheggio, un chiosco, un campo di calcetto ed altro, come riconosciutodal primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA].25.

Il motivo è inammissibile.25.1.

Anche in questo caso si richiede una nuova rivalutazionedei fatti, già compiutamente effettuata dalla Corte territoriale, laquale ha specificato, sul punto, che l'area in questione «presentaproprietà intrinseche ed estrinseche certamente negative ai fini di unipotetico utilizzo intermedio tra aree agricole ed edificatorie, compa-tibili con la accertata non edificabilità, e tali da poterne configurareuna pur minima appetibilità commerciale».26.

Con l'undicesimo motivo di impugnazione, riportato a pagina15 del ricorso sub V.9., si lamenta la «violazione e falsa applicazioneart. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Nullità dell'ordinanza sensi dell'art. 156 c.p.c.».Per i ricorrenti, un poco agevole andamento orografico nonavrebbe potuto determinare una diminuzione o eventuale annulla-27 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026mento della possibilità edificatoria, essendo possibile utilizzare la re-lativa cubatura nelle limitrofe aree ricadenti in zona C, con un age-vole andamento orografico.La Corte d'appello non avrebbe pronunciato su tale rilievo.27.

Il motivo è inammissibile.27.1.

In primo luogo, si rileva che, in realtà, i ricorrenti chiedonoalla Corte d'appello una nuova valutazione degli elementi istruttori,non consentita in sede di legittimità.27.2.

In secondo luogo, poi, non si riporta, neppure per stralcio,il contenuto del PRG e del piano di lottizzazione, in modo da com-prendere se fosse possibile un passaggio di cubatura da un terrenoad un altro, indicandone le modalità e la misura quantitativa.27.3.

In terzo luogo, non si tratta di omessa pronuncia su unadomanda o una eccezione delle parti, ma di una carenza di motiva-zione, che non può dunque essere censurata sotto il profilo della vio-lazione della norma processuale di cui all'art. 112 c.p.c.28.

Con il dodicesimo motivo di impugnazione, riportato nel ri-corso per cassazione a pagina 16, sub V.10., si lamenta la «violazionee falsa applicazione art. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118 di-sposizioni di attuazione c.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Nullità della ordinanza».La Corte d'appello, dopo aver negato ogni rilevanza alle conclu-sioni raggiunte dal primo CTU, avrebbe condiviso la stima della pre-detta area da parte del secondo CTU, il quale, sulla base di un'inda-gine di mercato, ha accertato, per terreni meramente agricoli, unvalore al di sotto dei 5 euro a metro quadrato, salvo poi a ritenerecongruo il valore di euro 15,00 mq, dovendosi tenere, per la Corted'appello, nella giusta considerazione «tra le caratteristiche intrinse-che, la vicinanza delle aree al centro abitato29.

Il motivo è infondato.28 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026La motivazione della sentenza della Corte d'appello è presente,non solo in senso grafico, ma anche nell'indicazione delle argomen-tazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.30.

Con il tredicesimo motivo di impugnazione, rubricato a pa-gina 6 del ricorso per cassazione, sub VI.11, si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118disposizioni di attuazione c.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Nullità della ordinanza».La decisione sarebbe gravemente contraddittoria, non spiegandola Corte come un terreno dalle asserite caratteristiche morfologichepossa utilizzarsi a fini agricoli, quando deve ritenersi che non sianeppure coltivabile, perché non accessibile con mezzi meccanici; nonsi spiega neppure come possa triplicare il suo valore per la vicinanzaal centro abitato, quando, semmai, la vicinanza al centro abitato,precluderebbe, per ovvie ragioni sanitarie, l'esercizio di determinate31.

Il motivo è inammissibile.Si mira sostanzialmente a contestare la valutazione di meritocompiuta dal Giudice d'appello, che, però, come già detto, ha esa-minato in modo sufficiente tutti gli elementi istruttori, dandone pieno31.

Con il quattordicesimo motivo di impugnazione, riportata apagina 17 del ricorso, sub VI.12, si deduce la «violazione e falsaapplicazione art. 20 legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifica-zioni ed integrazioni in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».I ricorrenti avrebbero diritto all'indennità spettante sia per l'oc-cupazione della superficie espropriata di mq 2218 che per l'occupa-zione dell'area di mq 955; tale occupazione si sarebbe protratta dal20/12/2011 sino al 24/4/2015.29 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò, in base alla convenzione integrativa con cui si era ceduto ilterreno al Comune di Ispica.32.

Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, vi è un difetto di autosufficienza del motivoex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo i ricorrenti provveduto alla ritualetrascrizione, almeno per stralcio, dei documenti necessari per la de-cisione, ed in particolare della convenzione di lottizzazione del 17/12/2009 e dell'atto di cessione a titolo gratuito del 24/4/2015, di cuisono riportate solo alcune espressioni verbali.33.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino30 RG n. 9978/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi, giusta procura spe-ciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiaradi voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente proce-dimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliati in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controri-corso, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45, pressolo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le co-municazioni e le notificazioni relative a questo procedimento siano a loroeffettuate nei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-1 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Noto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della Corte di appello di Catania n. 4354/2019, del24/7/2019, depositata il 9/8/2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. Con delibera di Giunta della Regione Sicilia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.219 veniva approvato l'intervento denominato «completamento viadi fuga sud in Ispica», da inserire nel piano di rimodulazione di cuiall'art. 2 legge n. 433 del 1991, recante disposizioni per la ricostru-zione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.Con D.D.G. n. 1495 del 30/12/2010 del Dipartimento di prote-zione civile, servizio regionale per la provincia di Ragusa, era appro-vato il progetto esecutivo e disposto il relativo finanziamento a caricodella Regione Sicilia e del Comune di Ispica, con conseguente dichia-razione implicita di pubblica utilità dell'opera da realizzare, ai sensidell'art. 12 del d.P.R. n. 327 del 2001.2. Il piano di lottizzazione veniva disposto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la con-venzione di lottizzazione stipulata 17/12/2009.3. Si accertava la necessità di procedere all'acquisizione di areedi proprietà privata.L'occupazione di urgenza veniva disposta con provvedimento n.177 del 20/12/2011, con immissione in possesso dei terreni di pro-prietà degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle date del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14/2/2012.2 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026In particolare, già con la convenzione di lottizzazione del 17/12/2009 si procedeva alla consegna in favore dell'Amministrazione dimq 955 di proprietà degli attori, di cui al foglio 8, particella 867.L'atto di cessione a titolo gratuito dai proprietari Modica al Co-mune era datato 24/4/2015.L'area di proprietà dei privati interessata da procedimento espro-priativo era di mq 3173, di cui mq 2218 sottoposti al decreto diesproprio con provvedimento n. 2295 del 2015.Era invece solo occupata la superficie di mq 955, sopra descritta.L'indennità provvisoria veniva stimata in euro 15,00 mq, con de-terminazione n. 394 del 2014 da parte del responsabile del settorelavori pubblici.[OSCURATO:PERSONA] provinciale si esprimeva, a fronte della mancataaccettazione dell'offerta dell'indennità provvisoria, quantificando ilvalore dei beni con provvedimento n. 623 del 27/11/2015, in euro100,00 mq.4. Avverso la stima definitiva notificata il 19/4/2016 proponevaopposizione il Comune con ricorso depositato il 3/5/2016.5. La Corte d'appello di Catania, con ordinanza n. 4354/2019 del9/8/2019, accoglieva l'opposizione, determinando l'indennità diespropriazione spettante a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella mi-sura di euro 33.270,00, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 870,00, a [OSCURATO:PERSONA] in euro 435,00.5.1. In particolare, la Corte territoriale reputava infondata l'ec-cezione di tardività dell'opposizione proposta dal Comune di Ispica il13/5/2016, dovendosi tener conto della notifica della stima peritale,essendo questa successiva all'emanazione del decreto di esproprio,senza che si potesse distinguere tra le parti del procedimento, ai finidel decorso del termine per l'impugnazione della stima.3 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/20265.2. La Corte d'appello si soffermava poi a descrivere le areeespropriate, facendo riferimento ad una foto aerea riportata nellarelazione scritta del secondo CTU, Ing. Porto.Trattavasi di zona caratterizzata da «un andamento altimetricocon repentina discesa di quota sino ad arrivare al fondo di una cava[…] avente una profondità di circa 60-70 metri». La zona era peraltrocaratterizzata dalla presenza di rocce calcaree.La realizzazione dell'opera pubblica era avvenuta eseguendo iltaglio a sezione della pietra, al fine di formare un corretto piano diposa della infrastruttura viaria.5.3. Quanto alla destinazione urbanistica delle aree, il CTU repu-tava fossero destinate in parte a viabilità di PRG e in parte a zona E,a prevalenti attività agricole, sottozona E4 (usi agricoli in ambito diparticolare salvaguardia).Chiariva che non vi era alcuna continuità con la zona edificabile,«posto che fra l'area espropriata nella zona destinata ad edificazioneinsiste una ulteriore striscia di terreno di proprietà del Comune (part.867) alienata attraverso la sottoscrizione, nell'ambito del Piano diLottizzazione N2-N6-N7, della convenzione per la cessione di aree dadestinare ad opere di urbanizzazione primaria e che tale striscia èdestinata proprio alla viabilità relativa al completamento e prolunga-mento di via Sulla».5.4. Il CTU escludeva anche la possibilità di utilizzo intermediotra aree agricole edificatorie, essendo stata accertata la non edifica-bilità, con esclusione di una pur minima appetibilità commerciale;tale affermazione era fatta propria dalla Corte d'appello.5.5. La Corte territoriale si discostava completamente, dunque,dalle conclusioni del primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaritenuto che le aree in questione avevano certamente «possibilità4 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026quali pertinenze delle abitazioni previste nei sovrastanti piani di lot-tizzazione».Per il Giudice di merito, però, doveva essere escluso l'utilizzodelle aree espropriate, come pertinenze delle aree edificate, sia per-ché non erano confinanti, sia per la loro morfologia complessiva.5.5. Il CTU riteneva congruo il valore di euro 5,00 al metro qua-drato, ma la Corte territoriale lo portava ad euro 15,00 mq, tenendoconto delle caratteristiche intrinseche rappresentate dalla vicinanzadelle aree al centro abitato.Per la Corte d'appello, poi, dopo la sottoscrizione della conven-zione di lottizzazione avvenuta nel 2009, l'area di mq 955 era dive-nuta di proprietà comunale.Pertanto, l'area effettivamente occupata era di superficie infe-riore.6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneErnesto e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.7. Ha resistito con controricorso il Comune di Ispica.8. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioNoto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].9. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri-corso.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«nullità della ordinanza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione art. 195 c.p.c. e 702-ter c.p.c., art. 3 e 24 Costituzione,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Con ordinanza del 22/6/2018 La Corte d'appello, ai sensi dell'art.195, terzo comma, c.p.c., ha assegnato al CTU, nominato in sostitu-5 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione del precedente, il termine di giorni 90 per la redazione dellarelazione scritta, disponendo che la relazione fosse trasmessa pre-ventivamente alle parti costituite per eventuali osservazioni, da for-mulare entro i successivi 20 giorni, assegnando al CTU altro terminedi 20 giorni per il deposito della relazione, delle osservazioni delleparti e di una sintetica valutazione delle stesse, rinviando la causa al25/1/2019.Senonché il CTU aveva depositato la relazione solo il giorno primadell'udienza, quindi il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte territoriale, su richiesta delle parti, aveva rinviato l'u-dienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio per consentire alle parti di depositarele prescritte osservazioni.In data 13/2/2019 i resistenti attori avevano presentato osser-vazioni e il 14/2/2019 il CTU aveva depositato la relazione finale.Gli attori avevano richiesto la concessione di un termine per l'e-same della relazione finale, ma la Corte ha trattenuto la causa indecisione.Per i ricorrenti, dunque, la Corte d'appello avrebbe violato l'art.195 c.p.c., in quanto il termine assegnato al CTU per il deposito dellarelazione finale si era ridotto da 20 giorni concessi con l'ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad appena un giorno (14/2/2019); allo stesso modo,l'esame della relazione finale è stato consentito agli attori nel brevetermine di un giorno.Pertanto, gli attori non hanno avuto il tempo per valutare com-piutamente la relazione finale.Sarebbe stato violato anche l'art. 702-ter c.p.c., in quanto, poi-ché il processo sommario di cognizione non prevede il deposito dicomparse conclusionali e di memorie di replica, né un'udienza di di-scussione ex art. 281-sexies c.p.c., sarebbero stati violati il principiodel contraddittorio e il diritto di difesa, in quanto le parti devono es-6 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026sere poste nelle condizioni di poter articolare nell'udienza ogni piùampia difesa.2. Il motivo è infondato.2.1. In realtà, risulta pienamente rispettato il procedimento re-lativo al deposito della CTU. Infatti, l'ordinanza della Corte d'appellodel 22/6/2018 ha assegnato al CTU il termine di 90 giorni per larelazione scritta, disponendo la trasmissione della stessa alle particostituite per eventuali osservazioni da formularsi entro i successivi20 giorni, con assegnazione al CTU di altro termine di giorni 20 peril deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sin-tetica valutazione delle stesse, rinviando l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il CTU, però, ha depositato la CTU il giorno prima dell'udienza,ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte d'appello, sollecitata dalle parti, ha rinviato l'udienza al[OSCURATO:DATA_NASCITA], consentendo alle parti di formulare le loro osservazioni.Il 14/2/2019 il CTU ha depositato la relazione finale, rispondendoanche alle osservazioni delle parti, e segnatamente a quelle degli2.2. Non v'è stata, dunque, alcuna violazione del procedimentodi cui all'art. 195 c.p.c.Senza contare che, per questa Corte, a Sezioni Unite, in tema diconsulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimocomma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si ap-plica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sullabase dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del pro-cesso ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordina-toria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzionenel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazioneda parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al con-7 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026sulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla partedi sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni dinullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anchein comparsa conclusionale o in appello (Cass., Sez. Un., 21/2/2022,n. 5624; Cass., sez. 5, 17/12/2024, n. 32965).È vero che nel procedimento ex art. 702-ter c.p.c., non sono pre-viste comparse conclusionali, ma, nella specie, gli attori hanno de-positato le loro osservazioni, utilizzando completamente il termine dilegge di giorni venti, il 13/2/2019, sicché il CTU ha tenuto conto dellestesse nella relazione finale depositata il 14/2/2019.2.3. Non v'è stata, poi, alcuna violazione dell'art. 702-ter c.p.c.,in quanto tale disposizione si limita a prevedere che «alla primaudienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essen-ziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportunoagli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedi-mento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al ri-getto delle domande».Ciò significa che legislatore ha lasciato al giudice un'ampia di-screzionalità nella gestione del procedimento, tanto che la dottrinaha evidenziato l'assenza di previsioni in ordine al deposito di memo-rie istruttorie intermedie o a termini per il deposito di altre memorie.Non v'è alcuna previsione in ordine allo svolgimento dell'udienza diprecisazione delle conclusioni e con riferimento alla successiva ap-pendice scritta, ossia alle comparse conclusionali e alle memorie direplica.3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. n.150/2011, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Viola-zione artt. 3 e 97 Cost.».8 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Per i ricorrenti, l'opposizione alla stima presentata dal Comunecon ricorso depositato il 13/5/2016 sarebbe tardiva.Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe erronea la statuizione dellaCorte territoriale che ha ritenuto tempestiva l'opposizione alla stima,prendendo come termine di riferimento la data di notifica al Comunedella stima peritale, successiva alla notifica del decreto di esproprio,intervenuta il 19/4/2016.Per i ricorrenti, invece, il dies a quo per il computo del terminedi 30 giorni dovrebbe essere individuato in quello della trasmissioneal Comune della relazione peritale della competente Commissioneper gli espropri, avvenuta in data 27/11/2015.Ciò in quanto con la notifica della relazione peritale il Comune haacquisito formale piena conoscenza della stima sicché, da quel mo-mento, inizierebbe a decorrere, per lo stesso, il termine per l'even-tuale opposizione.Diversamente, per i soggetti espropriati e per l'ente espropriante(che non sia il Comune), il termine decorrerebbe dal momento in cuiè stata loro notificata, a cura del Comune, la relazione peritale datecnici incaricati ex art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 o la relazionedella competente commissione provinciale; nella diversa ipotesi incui il soggetto espropriante è invece il Comune, il termine inizierebbea decorrere, per lo stesso, dal momento in cui la Commissione pro-vinciale ha notificato la propria relazione di stima, quindi, nella spe-cie, il termine dovrebbe essere individuato alla data del 2/12/2015,venendo a scadere 2/11/2016.4. Il motivo è infondato.5. All'interno del procedimento di espropriazione ordinaria va di-stinta la determinazione dell'indennità provvisoria, rispetto a quelladefinitiva.9 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il procedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diespropriazione è disegnato dall'art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001,laddove nel comma 3 si precisa che l'autorità espropriante, valutatele osservazioni degli interessati, anche avvalendosi degli uffici deglienti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provincialedi cui all'art. 41, «prima di emanare il decreto di esproprio accerta ilvalore dell'area e determina in via provvisoria la misura dell'inden-nità di espropriazione».Il procedimento di determinazione definitiva delle indennità diesproprio viene collocato invece nell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del2001, proprio nell'ipotesi in cui «manca l'accordo sulla determina-zione dell'indennità di espropriazione».In assenza di accordo, il procedimento espropriativo può dipa-narsi o, attraverso la nomina dei tecnici, ai sensi del comma 3dell'art. 21, oppure nell'ipotesi in cui il proprietario non dia la tem-pestiva comunicazione di designare un tecnico di propria fiducia, at-traverso la determinazione dell'indennità da parte della Commissionedi cui all'art. 41, come previsto dal comma 15 dell'art. 21 del d.P.R.n. 327 del 2001.Va chiarito ancora che in linea generale il decreto di esproprio dicui all'art. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001 prevede l'indicazione dell'in-dennità «determinata in via provvisoria o urgente», precisando se lastessa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corri-sposta (art. 23 lettera c), comunque dando atto «della eventualenomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'inden-nità di espropriazione».Ciò significa che se generalmente la determinazione dell'inden-nità definitiva precede il provvedimento di esproprio, può anche ac-cadere che al provvedimento di esproprio faccia seguito la relazionedi stima definitiva.10 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/20265.1. Ed infatti l'art. 27 del d.P.R. n. 327 del 2001, che si riferisceal pagamento o al deposito definitivo dell'indennità a seguito dellaperizia di stima dei tecnici o della commissione provinciale, chiarisceal comma 1 che «la relazione di stima è depositata dai tecnici ovverodalla commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni.L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito medianteraccomandata con avviso di ricevimento e segnala facoltà di pren-derne visione ed estrarne copia».Al comma 2 dell'art. 27, di particolare rilievo, si dispone che «de-corsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espro-priante in base alla relazione peritale e previa liquidazione e paga-mento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del pro-cedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina aldeposito presso la cassa depositi e prestiti».Si procede quindi all'emissione del decreto di esproprio, comeprevisto dal comma 3 dell'art. 27, ove si evidenzia che «in seguitoalla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degliespropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto diesproprio».Ciò poneva ovviamente problemi ai fini dell'impugnazione.6. L'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nella sua prima stesura,prevedeva che «decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dalloart. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espro-priazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi allaCorte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli attidei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'inden-nità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima ecomunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità».11 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Al comma 2 dell'art. 54 si stabiliva che «l'opposizione di cui alcomma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 30giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla noti-fica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto diesproprio».L'art. 54 citato ha subito poi l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4,ad opera dell'art. 29 del d.lgs. n. 151 del 2011.Pertanto, l'art. 54, comma 1, stabilisce ora che «[…] Le contro-versie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 deld.lgs. 1° settembre 2011, n. 150».L'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 ricalca tuttavia le previsionidell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, prima delle modifiche.Si stabilisce al comma 3 dell'art. 29 che «l'opposizione va propo-sta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla no-tifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, sequest'ultima sia successiva al decreto di esproprio».7. Vanno allora distinti i due termini per l'impugnazione: quellodi cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001; e quello di cuial comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 (corrispondente alprecedente comma 2 dell'art. 54 citato).Il primo termine ha natura dilatoria, per costante giurisprudenzadi legittimità (Cass., sez. 6-1, 28/2/2011, n. 4880; Cass., n. 22227del 2018), mentre il secondo termine ha natura perentoria.Si è infatti chiarito che, in tema di indennità di esproprio, l'art.54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione temporis",prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stimasolo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giornidalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peri-tale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altradecadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui12 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia an-che promotore o beneficiario dell'espropriazione - nella specie, laS.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissi-bile l'opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficia-rio dell'espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giornidal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali –(Cass., sez. 1, 26/2/2021, n. 5340).Ciò significa che il termine fissato dall'art. 27, comma 2, deld.P.R. n. 327 del 2001, non è perentorio, ma dilatorio, imponendo atutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudi-ziale dell'indennità almeno 30 giorni dopo la comunicazione del de-posito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agirefino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, 2º comma,del citato d.P.R., il quale decorre dalla notificazione del decreto diesproprio o dalla relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio,termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art.27, comma 2, citato (Cass., sez. 1, 9/11/2018, n. 28791).8. Particolarmente efficace risulta l'ordinanza di questa Corte(Cass., n. 21225 del 2019) in cui si è affermato che, in materia diopposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giornidalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima,di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, è finalizzatoa consentire agli interessati di prendere visione del documento e de-cidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria.Ne consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizionealla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quantova riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini delladeterminazione dell'indennità di esproprio anche prima della stimadefinitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine13 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026perentorio di opposizione previsto all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n.150 del 2011.Soprattutto, si esplicita che al proprietario espropriato sono con-cesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennità di esproprioe l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno statacalcolata l'indennità definitiva, che è demandata alla Commissioneprovinciale e, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui art. 21.Pertanto, la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola lasola offerta dell'indennità provvisoria, che, a norma dell'art. 23,comma 1, lettera c, deve essere indicata nel provvedimento e pre-cede logicamente la determinazione dell'indennità definitiva.Si rimarca, però, che «nell'ipotesi eccezionale in cui il decretotardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia ugualmentedeterminata l'indennità definitiva (ad opera della commissione pro-vinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità chenel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'in-dennità suddetta (artt. 27 e 23 lettera d, ove significativamente lanomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”)» (Cass., n. 21225del 2019; Cass, n., 3074 del 2018).Ciò significa che il legislatore ha considerato entrambe le ipotesi,sia quella fisiologica, relativa alla circostanza che in generale il de-creto di espropriazione segue alla sola offerta dell'indennità provvi-soria, sia quella eccezionale, in cui il decreto di espropriazione seguela stima definitiva (che viene computata prima del decreto). Solo invia eccezionale la stima definitiva precede il decreto di esproprio. Inlinea generale, prima si determina l'indennità provvisoria, che è con-tenuta nel decreto di esproprio e, solo in seguito, viene calcolatal'indennità definitiva.Ma in entrambi i casi la tutela giurisdizionale presuppone la pre-via pronuncia del decreto di esproprio.14 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, trova spiegazione l'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150del 2011, il quale stabilisce che «l'opposizione va proposta, a penadi inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del de-creto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultimasia successiva al decreto di esproprio» (Cass., n. 3074 del 2018).Pertanto, il termine dilatorio previsto dall'art. 27, comma 2, deld.P.R. n. 327 del 2001, ha la chiara finalità di attribuire alle parti unperiodo temporale di differimento affinché le stesse possono valutarela stima e decidere se accettarla oppure opporvisi.Per questa Corte, dunque, l'art. 27 del d.P.R. n. 327 del 2001deve interpretarsi tenendo conto della sua ratio e della necessità delsuo coordinamento non solo con le previsioni di cui all'art. 54,comma 1, e di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, ap-plicabile ratione temporis nel caso di specie, «ma principalmente conil principio generale […] sancito dalla Corte costituzionale con la sen-tenza 22 febbraio 1990 n. 67, secondo cui deve essere riconosciutaall'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazionedell'indennità di esproprio […] anche prima della stima definitiva ecomunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio»(Cass. n. 21225 del 2019).Per tale ragione, si è ritenuto che «l'unica esegesi dell'art. 27compatibile con il suddetto principio conduce ad escludere che possadichiararsi improponibile l'azione proposta prima della scadenza deltermine dilatorio».In caso contrario «risulterebbe all'evidenza impedito al proprie-tario l'esercizio del diritto a percepire il giusto indennizzo di cuiall'art. 42 Costituzione» (Cass, n. 21225 del 2019), pur avendo giàperduto la proprietà del bene a seguito dell'emissione del decreto diesproprio, munito però solo (come in genere accade) della indennità«provvisoria».15 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/20269. Nella specie, dunque, ai fini del computo del termine di 30giorni per la proposizione dell'opposizione alla stima, rileva non ladata di deposito della relazione della Commissione provinciale pressol'ufficio per le espropriazioni, avvenuta il 27/11/2015, trattandosi,come detto, di termine meramente dilatorio, ma la data di notificadella stima definitiva, avvenuta il 19/4/2016 (in tal senso ancheCass., sez. 1, 27/10/2016, n. 21731), dopo il decreto di esproprioemesso il 17/11/2015, sicché risulta tempestivo il deposito del ri-corso ex art. 702-bis c.p.c. in data 13/5/2016.10. Con il terzo motivo di impugnazione, indicato a pagina 9 delricorso, sub III.1, si deduce la «nullità della ordinanza per omessoesame di un fatto decisivo e controverso tra le parti in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto la natura agricola dei terreni, inquanto l'area era destinata in parte a viabilità di PRG e in parte azona E, attività agricole prevalenti, sottozona E4, usi agricoli in am-bito di particolare salvaguardia, ma «né il predetto CTU e neppure laCorte del merito, precisano da quali strumenti urbanistici si sia trattadetta conclusione», che sarebbe smentita da altra documentazione.Ad avviso dei ricorrenti, infatti, dal certificato di destinazione ur-banistica del 3/3/2017, allegato alla CTP dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA](poi sostituito), emergerebbe che, a seguito della delibera consiliaren. 27 del 8/4/2011, di adozione della rielaborazione parziale del PRG,l'area in questione, in catasto al foglio 8, particella 883, sarebbe de-stinata «interamente a “viabilità”.Tale destinazione sarebbe stata confermata in via definitiva, aseguito dell'approvazione del finanziamento da parte del Diparti-mento regionale della Protezione civile (DDG n. 1495 del 30/12/2010), del progetto esecutivo di «Completamento della via di fugasud di Ispica».16 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026L'approvazione del progetto esecutivo, con la connessa dichiara-zione di pubblica utilità dell'opera, avrebbe avuto effetti «di una va-riante alla destinazione di piano, a termini del combinato dispostoart. 10 e 19 d.P.R. n. 327/2001 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] […]».Pertanto, allorché è intervenuto il decreto di esproprio il 17/11/2015, tale area non era ricompresa, neppure in parte, in zona agri-cola E, ma piuttosto «all'interno del perimetro urbano, in zona C edi-ficabile, e, per effetto dell'approvazione del suddetto progetto, inte-ramente destinata a viabilità».La Corte d'appello, dunque, non avrebbe esaminato tali docu-menti.11. Il motivo è inammissibile.11.1. Invero, i ricorrenti, pur richiamando una serie di docu-menti, non ne riportano in alcun modo, neppure per stralcio, il con-tenuto, sicché non è consentito a questo Collegio comprendere ap-pieno la portata del motivo di ricorso.Pare di comprendere, infatti, la sollecitazione – da parte dei ri-correnti ‒ di questa Corte a tenere conto degli artt. 10 e 19 del d.P.R.n. 327 del 2001.11.2. L'art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 afferisce alle disposi-zioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alleprevisioni urbanistiche.Ed infatti, risulta pacificamente che in base al PRG del 1983 learee si trovavano in zona E, agricola, sottozona E4, usi agricoli inambito di particolare salvaguardia.L'art. 19 suddetto prevede che «quando l'opera da realizzare nonrisulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano re-golatore può essere disposta con le forme di cui all'art. 10, comma1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti».17 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Si tratta, dunque, dell'ipotesi in cui l'opera che deve essere rea-lizzata non è conforme alle previsioni urbanistiche, e nella specie alPRG del 1983.11.3. Per la dottrina, l'art. 19 comma 1, come modificato dald.lgs. n. 302 del 2002, ha ribadito il principio per cui l'opera deveessere conforme alle previsioni del piano urbanistico, disponendo,invece, in caso di difformità, che deve esservi una variante o con unadelle figure previste dall'art. 10, comma 1, oppure con una variantespecifica in relazione alla singola opera pubblica.11.4. L'art. 10, comma 1 (Vincoli derivanti da atti diversi dei pianiurbanistici generali), del d.P.R. n. 327 del 2001, come richiamatodall'art. 19, stabilisce che «[s]e la realizzazione di un'opera pubblicao di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, ilvincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressa-mente si dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativadell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, me-diante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una in-tesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in basealla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico».L'art. 10, dunque, introduce una deroga al principio per il qualeil vincolo preordinato all'esproprio deve essere apposto dallo stru-mento di pianificazione generale o da una sua variante approvatacon le ordinarie procedure di pianificazione urbanistica.11.5. Pertanto, in presenza di opera da realizzare in modo nonconforme alle previsioni urbanistiche, ai fini dell'apposizione del vin-colo preordinato all'esproprio, ove si tratti di conferenza di servizi, diaccordi di programma o di intese, o comunque di «altro atto», è ne-cessario che si dia atto espressamente del vincolo preordinato all'e-sproprio.18 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò al fine di responsabilizzare ogni Amministrazione coinvolta,che deve essere consapevole del fatto che inizia a decorrere il quin-quennio dopo il quale vi è la decadenza dal vincolo.11.6. In dottrina, si è evidenziato che l'art. 19 del d.P.R. n. 327del 2001 non è altro che una rimodulazione dell'art. 1, commi 4 e 5,della legge n. 1 del 1978, abrogato dal testo unico espropriazioni.Con tale ultima disposizione si prevedeva la variazione ope legisderivante dall'approvazione del progetto preliminare da parte delconsiglio comunale e del conseguente progetto definitivo ed esecu-tivo da parte della giunta, di opera diversa da quella prevista in ori-gine nel piano regolatore generale per cui la stessa area. In tal modosi rendeva flessibile il piano regolatore generale a causa della fungi-bilità fra le destinazioni urbanistiche per impianti pubblici.La disciplina attuale, però, differisce da quella precedente, inquanto la delibera comunale, che dispone e autorizza la realizza-zione, sul bene vincolato, di opere pubbliche diverse da quelle pre-viste, non produce effetto di variante ope legis, occorrendo, pur sem-pre, l'approvazione regionale o dell'ente da questa delegato all'ap-provazione.L'obiettivo di semplificazione procedimentale è perseguito, co-munque, prevedendo la formazione di silenzio-assenso in caso diinerzia dell'ente preposto all'approvazione.12. A fronte della complessa procedura delineata dal legislatore,per consentire la realizzazione di un'opera non conforme alle previ-sioni urbanistiche, sarebbe stato necessario che i ricorrenti trascri-vessero i relativi documenti necessari per la predisposizione dellavariante al piano regolatore.Insomma, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere, almeno inparte, sia il contenuto del PRG del 1983, che avrebbe previsto pertali aree la destinazione in zona agricola E, e segnatamente in zona19 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026agricola E4, sia i documenti relativi allo specifico procedimento di cuiall'art. 10 del d.P.R. n. 327 del 2001, e quindi la delibera consiliaren. 27 del 28/4/2011 che avrebbe disposto l'adozione della rielabora-zione parziale del PRG («a viabilità»), sia l'eventuale approvazioneda parte della Regione, con il DDG n. 1495 del 30/12/2010, del pro-getto esecutivo di completamento della via di fuga sud di Ispica, siala dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, di cui alla delibera diGiunta municipale n. 184 del 7/12/2011, con gli effetti di una va-riante alle destinazioni di piano.Nulla di tutto ciò è stato fatto dai ricorrenti, con conseguenteinammissibilità del motivo.12.1. Senza contare che i vincoli preordinati all'esproprio nonpossono essere considerati ai fini della qualificazione della naturaagricola o edificabile di un terreno.Ed infatti per questa Corte, in tema di espropriazione per pub-blica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effet-tuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'e-spropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espro-priativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zoniz-zazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da in-cidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazionedell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteri-stiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influi-sce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre,ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati,in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è daritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersinella stima dell'area (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7393).13. Con il quarto motivo di impugnazione, riportato a pagina 10del ricorso, sub III.2, si deduce la «violazione e falsa applicazione20 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Nullità della ordinanza ai sensi dell'art. 156 c.p.c.».I ricorrenti avrebbero sempre sostenuto che l'area di mq 2218era, non in parte, ma interamente destinata alla viabilità, per con-nettere all'approvazione del progetto dell'opera pubblica, in base alcombinato disposto degli articoli 10 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001,gli effetti di una variante alla destinazione di piano.La Corte territoriale non avrebbe pronunciato su tale rilievo.13.1. Il motivo è infondato.È evidente, infatti, che la Corte d'appello, laddove ha ritenutosoddisfacenti le conclusioni del secondo CTU, reputando le aree in-serite nella destinazione agricola E, ha implicitamente rigettato lerichieste dei ricorrenti.Tra l'altro, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegatoda una delle parti si colloca, non già sul versante dell'osservanzadell'art. 112 c.p.c., ma su quello del rispetto dell'obbligo di motiva-zione; in tal caso trova applicazione il principio per cui, al fine diassolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di ap-pello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, es-sendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ra-gioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente riget-tate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse(Cass. n. 21230 del 2019; Cass., 19/6/2004, n. 11455).14. Con il quinto motivo di impugnazione, rubricato a pagina 11del ricorso sub III.3, si lamenta la «violazione e falsa applicazioneart. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazionec.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. Nullità della ordinanza».Per i ricorrenti non sarebbero state esposte le ragioni di fatto edi diritto poste a base della decisione adottata.21 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Non sarebbe stata spiegata la ragione in ordine alla destinazioneurbanistica dell'area espropriata, soprattutto in relazione alle conclu-sioni raggiunte dal primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], per aderire allediverse conclusioni del secondo CTU.15. Il motivo è infondato.In realtà, la Corte territoriale ha preso le distanze dalla primaCTU, aderendo a quelle del secondo CTU, per il quale la destinazioneurbanistica delle aree era quella, in parte, di viabilità di PRG, e inparte, di zona E, agricola.La Corte d'appello ha escluso del tutto l'ipotesi della natura edi-ficatoria, avendo specificato che tali aree non presentavano alcuna«continuità con la zona edificabile, posto che fra l'area espropriata ela zona destinata ad edificazione insiste una ulteriore striscia di ter-reno di proprietà del Comune (part. 867) alienata attraverso la sot-toscrizione, nell'ambito del Piano di Lottizzazione N2-N6-N7, dellaconvenzione per la cessione di aree da destinare ad opere di urba-nizzazione primaria e che tale striscia è destinata proprio alla viabi-lità relativa al completamento del prolungamento di via Sulla».La Corte territoriale ha indicato, in motivazione, le diverse con-clusioni del primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], disattendendole («siè ritenuto opportuno descrivere analiticamente le aree espropriate,prima ancora di richiamare le conclusioni dell'Ing. Porto, per rendereben comprensibili le ragioni per le quali il collegio ha ritenuto asso-lutamente non condivisibile conclusioni della relazione del primo con-sulente d'ufficio nominato, Ing. [OSCURATO:PERSONA], e ciò solo a frontedi quanto emergente dalla stessa relazione dello stesso consulentepoi sostituito. Tali conclusioni vanno solo brevemente richiamate perribadirne l'assoluta infondatezza, nella parte in cui tale consulenteritiene che tali aree avevano certamente “possibilità” quali perti-nenze delle abitazioni previste da sovrastanti piani di lottizzazione.22 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va, invero, categoricamente escluso l'utilizzo delle aree espropriate,come pertinenze delle aree edificate, già per il motivo che non eranoconfinanti con le stesse e naturalmente per la loro morfologia com-plessiva, già ben descritte in precedenza»).16. Con il sesto motivo di impugnazione, rubricato a pagina 11del ricorso, sub III.4, si deduce la «violazione e falsa applicazioneart. 10 e 19 d.P.R. 327/2001 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e s.m.i. in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale, nel reputare che le aree erano destinate, inparte a viabilità di PRG, e in parte a zona E, agricola, avrebbe violatole norme di cui alla rubrica, «avendo disconosciuto che alla dichiara-zione di pubblica utilità dell'opera pubblica conseguente all'approva-zione del relativo progetto, si ebbero a connettere gli effetti di unavariante alle destinazioni di piano, a termini del citato combinato di-sposto art. 10 e 19 d.P.R. 327/2001 […]».17. Il motivo è inammissibile.Il motivo, infatti, non riporta in alcun modo il contenuto dei do-cumenti che sarebbe necessario esaminare, per valutare l'esistenzao meno della asserita violazione di legge.Pertanto, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.18. Con il settimo motivo di impugnazione, rubricato a pagina 11del ricorso, sub IV.5., ci si duole dello «omesso esame di un fattodecisivo e controverso tra le parti in relazione all'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. Nullità dell'ordinanza.La Corte territoriale ha categoricamente escluso che l'area po-tesse utilizzarsi come pertinenza delle aree edificate, disattendendoquanto affermato dal primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA], per la man-canza di continuità tra le aree edificabili e quelle oggetto di causa.Per i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe «malamente esami-nato la convenzione del 2009 e del tutto omesso l'esame dell'atto del23 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/202624/4/2015 sopraddetto con il quale detta porzione di suolo si ebbe acedere dai germani Modica al Comune di Ispica».Ad avviso dei ricorrenti, come già esposto dal proprio CTP, vi sa-rebbe stata comunque occupazione legittima dell'area di mq 955, dicui al foglio 8, particella 867 («La circostanza che una porzione dimetri quadri 955 della superficie occupata […] si era gratuitamenteceduta dai germani Modica, al Comune di Ispica, in esecuzione dellaconvenzione di lottizzazione del 17/12/2009 […] non che detta por-zione di suolo sia stato oggetto di occupazione legittima sino alladata della sua cessione al Comune di Ispica e che, pertanto, per dettoarco di tempo, i ricorrenti abbiano diritto alla relativa indennità»).La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che dette areeerano state già cedute nell'anno 2009.In realtà tali aree sono state cedute solo con atto del 24/4/2015,e non prima, con la convenzione di lottizzazione del 2009.19. Il motivo è inammissibile.19.1. In primo luogo, infatti, i ricorrenti non riportano, neppureper stralcio, né il contenuto della convenzione di lottizzazione del17/12/2009, né parte del testo dell'atto di cessione a titolo gratuitodel 24/4/2015, non consentendo a questa Corte di comprendere ap-pieno le ragioni poste a base del motivo.19.2. In secondo luogo, i ricorrenti chiedono, in realtà, a questaCorte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiuta-mente effettuata dalla Corte di merito, con analitica motivazione,non valutabili nuovamente in questa sede.19.3. Del resto, la Corte d'appello, sul punto ha specificamenteaffermato che occorreva «evidenziare che erroneamente l'area oc-cupata e poi espropriata era indicata con un'estensione maggiore diquella effettiva, posto che, dopo la sottoscrizione della convenzionedi lottizzazione avvenuta nel 2009, un'area di 955 mq dei Modica,24 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026contigua alle aree per cui è processo, diveniva di proprietà comu-nale».Si richiama anche pagina 4 della motivazione della sentenzad'appello, ove si legge «nessuna continuità con la zona edificabile,posto che fra l'area espropriata e la zona destinata ad edificazioneinsiste un'ulteriore striscia di terreno di proprietà del Comune (part.867) alienata attraverso la sottoscrizione, nell'ambito del piano dilottizzazione […] della convenzione per la cessione di aree da desti-nare ad opere di urbanizzazione primaria».20. Con l'ottavo motivo di impugnazione, riportato a pagina 13del ricorso, sub IV.6, si deduce la «violazione e falsa applicazione art.1362, primo e secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe «malamente interpretato la conven-zione di lottizzazione del 17/12/2009», per avervi riconosciuto effettitraslativi, mentre, in realtà, un siffatto effetto non poteva ravvisarsi,in quanto i lottizzanti si erano obbligati, piuttosto, a cedere, entro iltermine di anni 5, le aree per la realizzazione delle opere primarie esecondarie.La cessione definitiva era avvenuta solo nel 2015 con l'atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA].In tale atto, che viene trascritto in parte, si riporta che i germaniModica hanno trasferito al Comune la proprietà delle aree interessatedalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprenden-dovi anche la porzione di suolo di mq 955 di cui al foglio n. 8, parti-cella 867, destinata a viabilità.Vi sarebbe stata violazione dell'art. 1362, primo comma, c.c. pernon aver tenuto conto del preciso tenore letterale degli atti.21. Il motivo è inammissibile.25 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/202621.1. In primo luogo, infatti, i ricorrenti provvedono a trascriveresoltanto alcune parole dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non riportando in al-cun modo la convenzione precedente del 17/12/2009, sicché il mo-tivo è inficiato da difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 3 c.p.c.Neppure è stato trascritto il certificato di destinazione urbanisticarilasciato dal comune di Ispica in data 23/2/2015, allegato all'attonotarile, pure indicato nel motivo di ricorso per cassazione.21.2. In secondo luogo, i ricorrenti chiedono una nuova e diversainterpretazione della convenzione, diversa da quella effettuata dallaCorte d'appello, senza però indicare in modo preciso i criteri inter-pretativi che dovrebbero essere utilizzati in luogo di quelli – even-tualmente errati ‒ fatti propri dalla Corte territoriale.L'unico criterio interpretativo richiamato è quello letterale di cuiall'art. 1362, primo comma, c.c., senza però alcuna trascrizione deldocumento che si dovrebbe interpretare in modo letterale.22. Con il nono motivo di impugnazione, riportato a pagina 14del ricorso per cassazione sub V, si deduce che «la Corte del meritoha, poi, escluso un utilizzo intermedio dell'area espropriata per lasua morfologia complessiva, avendo pienamente condiviso le conclu-sioni del CTU Ing. Porto».La Corte di merito ha ritenuto la natura agricola dei terreni anchein considerazione della orografia dei luoghi e delle caratteristiche ter-reni. In ciò però incorrendo nella «violazione e falsa applicazioneartt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».Sarebbe erronea la valutazione effettuata dalla Corte territorialedelle riprese aeree richiamate nella decisione; tali fotografie atter-rebbero non all'area espropriata, sulla quale ormai insiste la realiz-zata opera pubblica, ma ad altre aree limitrofe, che scendono versouna cava posta ad ovest dell'area espropriata.26 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/202623. Il motivo è inammissibile.È evidente la richiesta di una nuova valutazione degli elementiistruttori, e segnatamente delle fotografie aeree, già compiutamenteeffettuata dalla Corte d'appello, non consentita in questa sede.24. Con il decimo motivo, riportato a pagina 15 del ricorso percassazione sub V.8., si lamenta la «violazione e falsa applicazioneart. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazionec.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. Nullità della ordinanza».Ad avviso del ricorrente, poiché l'area in questione deve ricom-prendersi nella zona C del PRG, in zona edificabile ed edificata, visarebbe la prova che tale area deve essere assimilata alle limitrofearee edificabili, ed a maggior ragione avrebbe potuto asservirsi adutilità intermedie, quale poteva essere un campo da tennis, un par-cheggio, un chiosco, un campo di calcetto ed altro, come riconosciutodal primo CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA].25. Il motivo è inammissibile.25.1. Anche in questo caso si richiede una nuova rivalutazionedei fatti, già compiutamente effettuata dalla Corte territoriale, laquale ha specificato, sul punto, che l'area in questione «presentaproprietà intrinseche ed estrinseche certamente negative ai fini di unipotetico utilizzo intermedio tra aree agricole ed edificatorie, compa-tibili con la accertata non edificabilità, e tali da poterne configurareuna pur minima appetibilità commerciale».26. Con l'undicesimo motivo di impugnazione, riportato a pagina15 del ricorso sub V.9., si lamenta la «violazione e falsa applicazioneart. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Nullità dell'ordinanza sensi dell'art. 156 c.p.c.».Per i ricorrenti, un poco agevole andamento orografico nonavrebbe potuto determinare una diminuzione o eventuale annulla-27 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026mento della possibilità edificatoria, essendo possibile utilizzare la re-lativa cubatura nelle limitrofe aree ricadenti in zona C, con un age-vole andamento orografico.La Corte d'appello non avrebbe pronunciato su tale rilievo.27. Il motivo è inammissibile.27.1. In primo luogo, si rileva che, in realtà, i ricorrenti chiedonoalla Corte d'appello una nuova valutazione degli elementi istruttori,non consentita in sede di legittimità.27.2. In secondo luogo, poi, non si riporta, neppure per stralcio,il contenuto del PRG e del piano di lottizzazione, in modo da com-prendere se fosse possibile un passaggio di cubatura da un terrenoad un altro, indicandone le modalità e la misura quantitativa.27.3. In terzo luogo, non si tratta di omessa pronuncia su unadomanda o una eccezione delle parti, ma di una carenza di motiva-zione, che non può dunque essere censurata sotto il profilo della vio-lazione della norma processuale di cui all'art. 112 c.p.c.28. Con il dodicesimo motivo di impugnazione, riportato nel ri-corso per cassazione a pagina 16, sub V.10., si lamenta la «violazionee falsa applicazione art. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118 di-sposizioni di attuazione c.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della ordinanza».La Corte d'appello, dopo aver negato ogni rilevanza alle conclu-sioni raggiunte dal primo CTU, avrebbe condiviso la stima della pre-detta area da parte del secondo CTU, il quale, sulla base di un'inda-gine di mercato, ha accertato, per terreni meramente agricoli, unvalore al di sotto dei 5 euro a metro quadrato, salvo poi a ritenerecongruo il valore di euro 15,00 mq, dovendosi tenere, per la Corted'appello, nella giusta considerazione «tra le caratteristiche intrinse-che, la vicinanza delle aree al centro abitato29. Il motivo è infondato.28 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026La motivazione della sentenza della Corte d'appello è presente,non solo in senso grafico, ma anche nell'indicazione delle argomen-tazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.30. Con il tredicesimo motivo di impugnazione, rubricato a pa-gina 6 del ricorso per cassazione, sub VI.11, si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 111 Costituzione, art. 134 c.p.c. e 118disposizioni di attuazione c.p.c., art. 156 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della ordinanza».La decisione sarebbe gravemente contraddittoria, non spiegandola Corte come un terreno dalle asserite caratteristiche morfologichepossa utilizzarsi a fini agricoli, quando deve ritenersi che non sianeppure coltivabile, perché non accessibile con mezzi meccanici; nonsi spiega neppure come possa triplicare il suo valore per la vicinanzaal centro abitato, quando, semmai, la vicinanza al centro abitato,precluderebbe, per ovvie ragioni sanitarie, l'esercizio di determinate31. Il motivo è inammissibile.Si mira sostanzialmente a contestare la valutazione di meritocompiuta dal Giudice d'appello, che, però, come già detto, ha esa-minato in modo sufficiente tutti gli elementi istruttori, dandone pieno31. Con il quattordicesimo motivo di impugnazione, riportata apagina 17 del ricorso, sub VI.12, si deduce la «violazione e falsaapplicazione art. 20 legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifica-zioni ed integrazioni in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».I ricorrenti avrebbero diritto all'indennità spettante sia per l'oc-cupazione della superficie espropriata di mq 2218 che per l'occupa-zione dell'area di mq 955; tale occupazione si sarebbe protratta dal20/12/2011 sino al 24/4/2015.29 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9978/2020Numero sezionale 4089/2025Numero di raccolta generale 12529/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò, in base alla convenzione integrativa con cui si era ceduto ilterreno al Comune di Ispica.32. Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, vi è un difetto di autosufficienza del motivoex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo i ricorrenti provveduto alla ritualetrascrizione, almeno per stralcio, dei documenti necessari per la de-cisione, ed in particolare della convenzione di lottizzazione del 17/12/2009 e dell'atto di cessione a titolo gratuito del 24/4/2015, di cuisono riportate solo alcune espressioni verbali.33. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in comples-sivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino30 RG n. 9978/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 12529/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris