CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19873/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ex artt. 98 e 99 L.F. n. 6728/2022, il [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, ha deciso sull'opposizioneallo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dirigenteNumero registro generale 21194/2022della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (dichiarata fallita con sentenza nN. umero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 19873/2026972/2018), avverso il decreto di esecutività dello stato passivDoat a pubblicazione 15/06/2026che aveva ammesso solo in parte i crediti di lavoro vantati dalricorrente.2. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto in data 30 marzo 2017 - insede sindacale protetta - un accordo novativo del rapporto dilavoro con il quale accettava la nuova qualifica di «[OSCURATO:PERSONA] e dei Magazzini del Gruppo», aveva rassegnatole dimissioni per giusta causa in data 5 gennaio 2018.3. Il Tribunale, dopo istruttoria orale e disposto lo scambio dimemorie conclusive, con il decreto impugnato - per quantoancora rileva in questa sede - aveva: escluso la sussistenza dicondotte di mobbing e di demansionamento lamentate,ritenendo che il Maroni fosse stato effettivamente preposto alladirezione della produzione e dei magazzini, che partecipasse alcomitato di direzione e che tutti gli addetti alla produzione elogistica dipendessero da lui, come confermato dai testi escussi;riconosciuto, invece, la sussistenza della giusta causa didimissioni in ragione dei reiterati inadempimenti retributivi econtributivi della datrice di lavoro (mancato pagamento diretribuzioni arretrate, ritardato versamento dei contributi aifondi integrativi, mancato versamento di quote TFR), condotteritenute di gravità sufficiente a legittimare la risoluzione delrapporto per fatto imputabile al datore; ammesso al passivo, inprivilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., l'indennità sostitutiva delpreavviso e l'indennità supplementare, individuando quale basedi calcolo la RAL di Euro 150.000,00 – in quanto ritenutaaccettata dal lavoratore e vigente all'epoca delle dimissioni - enon già la RAL di Euro 260.000,00 invocata dal ricorrente inforza della clausola di cui al punto f) dell'accordo novativo del30 marzo 2017.4. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rNicuomerrsoo re gistro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026per cassazione assistito da memoria articolando quattro Nmumoertoi vdi ir.a c colta generale 19873/2026Il Fallimento non ha spiegato attività difensiva. Data pubblicazione 15/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che il Collegio non ritiene diprocedere alla riunione del presente procedimento a quellorecante il numero di ruolo 1179/2023 in ossequio al principiosecondo cui qualora pendano contemporaneamente, propostidalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello, impugnata anche per revocazione, siaricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sullarevocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienzao camera di consiglio (cfr., sul punto, Cass. n. 9774 del 2025).2. Il primo motivo - con cui si deduce, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.per «errore di percezione del contenuto oggettivo di elementiprobatori» in ordine alla RAL da porre a base del calcolo delleindennità - è infondato.Giova premettere che, secondo quanto statuito dal SupremoCollegio (cfr., sul punto, SU n. 5792 del 2024) il travisamentodel contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorioha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che siN tumraertot rie gistro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026di fatto processuale o sostanziale. Numero di raccolta generale 19873/20262.1. Il Tribunale, nel caso di specie, non ha omesso di percepirDeat a pubblicazione 15/06/2026l'esistenza dell'accordo novativo del 30 marzo 2017, nétantomeno la clausola di cui al punto f) di tale accordo. Il decretoimpugnato menziona l'accordo novativo in plurimi passaggimotivazionali, ricostruendone genesi, contenuto e portata (v.pagg. 9-11 del decreto). Ciò che il ricorrente contesta non èl'omessa percezione del documento, bensì la sceltainterpretativa del Tribunale di individuare nella RAL ridotta diEuro 150.000,00 la base di calcolo delle indennità, in luogo dellaRAL convenzionale di Euro 260.000,00.Orbene, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabileesclusivamente quando il giudice abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti o disposted'ufficio fuori dei poteri officiosi, ovvero abbia disatteso provelegali valutandole secondo prudente apprezzamento, ma nonquando si censuri l'attribuzione di maggior forza diconvincimento ad alcune prove rispetto ad altre ol'interpretazione di un documento negoziale (Cass. civ., Sez.Lav., ord. n. 6167 del 2022). In termini analoghi, la violazionedell'art. 115 c.p.c. ricorre solo ove il giudice ponga afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti madisposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. civ., Sez.I, ord. n. 5258 del 2024).Nel caso che qui ne occupa, il Tribunale ha esaminato ildocumento contrattuale e ne ha tratto conclusioni non condivisedal ricorrente.Quest'ultimo, sotto l'apparente deduzione dell'erroNru meroin re gistro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026procedendo, sollecita una diversa interpretazione del meNduemesriom di ora ccolta generale 19873/2026documento la quale, non veicolata dalla specifica deduzione dDait a pubblicazione 15/06/2026violazione dei criteri legali ermeneutici, finisce per sollecitare unriesame del merito non consentito in sede di legittimità.3. Il secondo motivo - con cui si deduce, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivocostituito dall'accordo novativo nella parte relativa alla clausoladi favore - è inammissibile, assumendo a riguardo rilievodirimente la considerazione che il Tribunale ha preso inconsiderazione il fatto storico rappresentato dall'accordonovativo - e segnatamente dalla clausola di cui al punto f) - maha ritenuto, con apprezzamento di merito non validamentecensurato in questa sede, che la base di calcolo dovesse essereindividuata nella retribuzione effettivamente vigente all'attodelle dimissioni.La censura, in realtà, lamenta non tanto un omesso esame, maun esame non conforme alla lettura che l'odierna partericorrente vorrebbe delle emergenze processuali, ipotesi cheesula dal paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.civ., Sez. I, ord. n. 15917 del 2025, in motivazione).4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n.4, c.p.c. per omessa pronuncia e/o omessa motivazione suicriteri di calcolo.Il motivo non può essere accolto.Il Tribunale ha pronunciato sul quantum delle indennità,disponendo che l'indennità di preavviso fosse calcolata «sullaretribuzione accettata di Euro 150.000,00» e che l'indennitàsupplementare fosse quella «legalmente dovuta». Non sussiste,pertanto, alcuna omessa pronuncia, avendo il gNiuumdeirco ere gistro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026integralmente deciso sulle domande proposte. Numero di raccolta generale 19873/2026Per giurisprudenza consolidata, il vizio di omessa pronuncDiaat a pubblicazione 15/06/2026ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo delladomanda o su un'eccezione di parte, dando luogo allainesistenza di una decisione sul punto della controversia (fra letante, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1539 del 2018; Cass. civ.,Sez. Lav., ord. n. 29952 del 2022).Nella specie, la decisione sul punto esiste ed è contenuta neldispositivo e nella motivazione del decreto.Quanto al preteso vizio di motivazione apparente o inesistente,questa Corte ha ripetutamente affermato, a partire da Cass.,Sez. U., n. 8053 del 2014 e da Cass., Sez. U., n. 37406 del2022, che dopo la riforma del 2012 è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata. Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile (cfr. anche Cass. civ., Sez. Lav.,ord. n. 16912 del 2025; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 23179 del2015).Nessuna di tali ipotesi ricorre nel decreto impugnato, la cuimotivazione - per quanto sintetica sul punto specifico - esprimechiaramente la ratio decidendi: la base di calcolo è laretribuzione ridotta perché questa era la retribuzioneeffettivamente accettata e vigente all'atto della cessazione delrapporto.Inammissibile è, altresì, la commistione in un unico motNivumoe rod rie gistro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026censure eterogenee - omessa pronuncia (art. 112 c.Npu.mce.ro) di era ccolta generale 19873/2026omessa motivazione (art. 132 c.p.c.) - che, per costantDeat a pubblicazione 15/06/2026giurisprudenza, non possono essere dedotte congiuntamente,implicando la prima la completa omissione del provvedimentodecisorio e presupponendo la seconda l'esame della questione(Cass. civ. Sez. Lav., n. 3397 del 2024; Cass. civ., Sez. V, ord.n. 6150 del 2021; Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13866 del 2014;Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13482 del 2014).5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizionein relazione alla domanda di demansionamento.Il motivo è infondato.Il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice alteri glielementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi),pronunciando su una domanda diversa da quella proposta. Nonricorre, invece, quando il giudice - come è suo potere-dovere -qualifichi giuridicamente i fatti dedotti e li valuti in modo nonconforme alle aspettative della parte, purché restino immutati ilpetitum e la causa petendi (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18514del 2014; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15917 del 2025, inmotivazione).Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe esaminatoun'ipotesi di demansionamento diversa da quella dedotta: nonlo svuotamento delle nuove mansioni dopo la novazione, bensìil raffronto tra le vecchie e le nuove mansioni. Tale assunto nontrova riscontro nel provvedimento impugnato.Invero, dalla lettura del decreto emerge con chiarezza che ilTribunale ha esaminato proprio la condizione lavorativa delMaroni dopo la novazione, accertando - sulla base delledeposizioni testimoniali (Doloris, Busatta, Damiani) - che egliera stato effettivamente preposto alla direzione Nudmeerlola re gistro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026produzione e dei magazzini, che partecipava al comiNtuamteoro ddi rai ccolta generale 19873/2026direzione e che il personale del settore produttivo e logistico dDaat a pubblicazione 15/06/2026lui dipendeva, con conseguente esclusione di uno svuotamentodi mansioni (v. pagg. 9-11 del decreto).Tale accertamento costituisce valutazione di merito,insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che nella specie nonricorrono - il fatto storico è stato esaminato e la motivazione,immune da contraddittorietà o perplessità, supera il vaglio del«minimo costituzionale» - né potrebbero comunque ricorrere inpresenza di doppia conforme.6. Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare leproprie censure mediante ricorso per cassazione, non si èconformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaapparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè,che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(cfr., SU n. 34476 del 2021);7. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese atteso il mancato spiegamento di attività difensivada parte dell’intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MNumero sezionale 2687/2026La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Numero di raccolta generale 19873/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dDealt a pubblicazione 15/06/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 21194/2022Numero sezionale 2687/2026Numero di raccolta generale 19873/2026Data pubblicazione 15/06/2026