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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 43102/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (in persona dell'Avvocato generale dello Stato), nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita dal defunto marito, [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza cautelare emessa per il reato di truffa aggravata in quanto commessa, in concorso con altri, in danno del comune di Imperia e con riferimento alla costruzione del relativo porto turistico (per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con sentenza irrevocabile).

2. Avverso l'ordinanza Antonioli, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

La ricorrente sostanzialmente deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accertato la condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] muovendo non dalla c.d.

«doppia conforme» assolutoria, con la quale non si sarebbe confrontata, bensì dall'ordinanza cautelare, peraltro senza una debita considerazione del comportamento processuale dell'imputato che avrebbe inteso fornire gli opportuni chiarimenti all'autorità.

L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, inoltre, non mostrerebbe di aver effettivamente considerato il presupposto negativo del diritto all'equo indennizzo, costituito dalla connessione sinergica tra la condotta ritenuta gravemente colposa e l'intervento dell'autorità anche in termini di persistenza dello stesso.

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il resistente Ministero dell'Economia e delle Finance, chiedendo una pronuncia d'inammissibilità del ricorso o, in subordine il rigetto delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale.

La Corte territoriale, piuttosto, proprio muovendo dall'assoluzione dell'imputato, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi del reato, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adottata misura cautelare è stata tale da concorrere ad ingenerale la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale.

Il riferimento è stato, in particolare, alla condotta dell'indagato tale da concorrere con l'errore dell'autorità a creare l'apparenza di un imponente e ingiustificato trasferimento di risorse alla società «Acquaterme», per un valore di gran lunga superiore ai costi di costruzione, adoperandosi al fine di ostacolare l'attività della commissione di vigilanza e collaudo dell'opera, il porto turistico di Imperia, omettendo di trasmettere alla stessa la documentazione richiesta oltre che consegnandole «documenti dal contenuto inveritiero» (tanto da essere considerato dal presidente della commissione alla stregua di: «una barzelletta»).

La condotta di cui innanzi, ritenuta sinergica rispetto all'errato intervento dell'autorità ed al suo mantenimento, è stata peraltro letta in uno con elementi emergenti da una captata conversazione tra presenti intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]).

Nel corso della conversazione in considerazione, in particolare, il primo ha esortato il secondo a nascondere alla detta commissione circostanze al fine di evitare la richiesta, da parte della stessa commissione, di visione dei contratti sottostanti agli apporti finanziari (trattasi di circostanze inerenti ai rapporti tra la società Acquaterme e «[OSCURATO:SOCIETA].»).

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (in persona dell'Avvocato generale dello Stato), nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita dal defunto marito, [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza cautelare emessa per il reato di truffa aggravata in quanto commessa, in concorso con altri, in danno del comune di Imperia e con riferimento alla costruzione del relativo porto turistico (per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con sentenza irrevocabile). 2. Avverso l'ordinanza Antonioli, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La ricorrente sostanzialmente deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accertato la condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] muovendo non dalla c.d. «doppia conforme» assolutoria, con la quale non si sarebbe confrontata, bensì dall'ordinanza cautelare, peraltro senza una debita considerazione del comportamento processuale dell'imputato che avrebbe inteso fornire gli opportuni chiarimenti all'autorità. L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, inoltre, non mostrerebbe di aver effettivamente considerato il presupposto negativo del diritto all'equo indennizzo, costituito dalla connessione sinergica tra la condotta ritenuta gravemente colposa e l'intervento dell'autorità anche in termini di persistenza dello stesso. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, e l'Avvocatura generale dello Stato, per il resistente Ministero dell'Economia e delle Finance, chiedendo una pronuncia d'inammissibilità del ricorso o, in subordine il rigetto delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale. La Corte territoriale, piuttosto, proprio muovendo dall'assoluzione dell'imputato, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi del reato, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adottata misura cautelare è stata tale da concorrere ad ingenerale la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale. Il riferimento è stato, in particolare, alla condotta dell'indagato tale da concorrere con l'errore dell'autorità a creare l'apparenza di un imponente e ingiustificato trasferimento di risorse alla società «Acquaterme», per un valore di gran lunga superiore ai costi di costruzione, adoperandosi al fine di ostacolare l'attività della commissione di vigilanza e collaudo dell'opera, il porto turistico di Imperia, omettendo di trasmettere alla stessa la documentazione richiesta oltre che consegnandole «documenti dal contenuto inveritiero» (tanto da essere considerato dal presidente della commissione alla stregua di: «una barzelletta»). La condotta di cui innanzi, ritenuta sinergica rispetto all'errato intervento dell'autorità ed al suo mantenimento, è stata peraltro letta in uno con elementi emergenti da una captata conversazione tra presenti intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). Nel corso della conversazione in considerazione, in particolare, il primo ha esortato il secondo a nascondere alla detta commissione circostanze al fine di evitare la richiesta, da parte della stessa commissione, di visione dei contratti sottostanti agli apporti finanziari (trattasi di circostanze inerenti ai rapporti tra la società Acquaterme e «[OSCURATO:SOCIETA].»). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagam
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