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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 21980/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal maniera confermando l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 12 dicembre 2025 con cui era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.

1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione sul presupposto che il giudice di merito avesse congruamente ritenuto l'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, per avere il [OSCURATO:PERSONA] perpetrato una condotta gravemente trasgressiva delle prescrizioni impostegli, consistita nell'essere stato rinvenuto alla guida della sua autovettura molte ore dopo essere stato autorizzato, a lasciare, per il tempo strettamente necessario per le cure specialistiche, il luogo di detenzione domiciliare sito in Viterbo per recarsi a Napoli presso lo studio del dentista di fiducia.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che l'aggravamento della misura cautelare sarebbe stato disposto senza il rispetto dei criteri di adeguatezza e di specificità, nonché in assenza di una motivazione congrua.

Il provvedimento impugnato, in particolare, non avrebbe indicato le prescrizioni specifiche che sarebbero state violate e non ne avrebbe valutato la relativa gravità.

Il ricorrente, d'altro canto, sarebbe stato autorizzato a recarsi presso lo studio odontoiatrico alle ore 12.00 del 9 dicembre 2025 per il tempo , strettamente necessario a ricevere le cure mediche, senza indicazione alcuna, però, dell'orario in cui sarebbe dovuto ritornare a Viterbo.

Pertanto, il protrarsi delle operazioni sanitarie e l'avvenuto inizio di esse solo alle ore 15.00 avrebbe reso compatibile l'orario in cui era stato fermato dalle Forze dell'ordine con il contenuto dell'autorizzazione accordatagli.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, le doglianze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] risultano del tutto generiche e aspecifiche, non confrontandosi in maniera adeguata con quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, oltre che reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta.

Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come sia stata disposta la sostituzione ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. della misura cautelare in ragione dell'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, quale conseguenza della condotta gravemente trasgressiva perpetrata da parte dell'imputato, resosi responsabile di aver violato la prescrizione impostagli di lasciare il luogo di detenzione domiciliare per recarsi presso lo studio dentistico per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle cure mediche.

Per come esplicato nell'ordinanza impugnata, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato ben nove ore dopo l'appuntamento fissato per la visita odontoiatrica nel mentre stava procedendo alla guida della sua autovettura a velocità elevata, zigzagando tra gli altri veicoli in transito.

Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, quindi, il Tribunale del riesame ha rappresentato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui la pericolosità sociale dimostrata dal prevenuto e il rischio di una sua condotta recidivante rendessero imprescindibile l'applicazione della custodia in carcere, unica idonea a garantire, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e specificità, la salvaguardia delle sopravvenute esigenze di cautela.

A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione indicati dall'imputato in seno al suo ricorso, in quanto insufficienti a modificare il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata alla tutela delle sussistenti esigenze cautelari.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il 3mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal maniera confermando l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 12 dicembre 2025 con cui era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione sul presupposto che il giudice di merito avesse congruamente ritenuto l'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, per avere il [OSCURATO:PERSONA] perpetrato una condotta gravemente trasgressiva delle prescrizioni impostegli, consistita nell'essere stato rinvenuto alla guida della sua autovettura molte ore dopo essere stato autorizzato, a lasciare, per il tempo strettamente necessario per le cure specialistiche, il luogo di detenzione domiciliare sito in Viterbo per recarsi a Napoli presso lo studio del dentista di fiducia. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che l'aggravamento della misura cautelare sarebbe stato disposto senza il rispetto dei criteri di adeguatezza e di specificità, nonché in assenza di una motivazione congrua. Il provvedimento impugnato, in particolare, non avrebbe indicato le prescrizioni specifiche che sarebbero state violate e non ne avrebbe valutato la relativa gravità. Il ricorrente, d'altro canto, sarebbe stato autorizzato a recarsi presso lo studio odontoiatrico alle ore 12.00 del 9 dicembre 2025 per il tempo , strettamente necessario a ricevere le cure mediche, senza indicazione alcuna, però, dell'orario in cui sarebbe dovuto ritornare a Viterbo. Pertanto, il protrarsi delle operazioni sanitarie e l'avvenuto inizio di esse solo alle ore 15.00 avrebbe reso compatibile l'orario in cui era stato fermato dalle Forze dell'ordine con il contenuto dell'autorizzazione accordatagli. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed infatti, le doglianze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] risultano del tutto generiche e aspecifiche, non confrontandosi in maniera adeguata con quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, oltre che reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come sia stata disposta la sostituzione ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. della misura cautelare in ragione dell'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, quale conseguenza della condotta gravemente trasgressiva perpetrata da parte dell'imputato, resosi responsabile di aver violato la prescrizione impostagli di lasciare il luogo di detenzione domiciliare per recarsi presso lo studio dentistico per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle cure mediche. Per come esplicato nell'ordinanza impugnata, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato ben nove ore dopo l'appuntamento fissato per la visita odontoiatrica nel mentre stava procedendo alla guida della sua autovettura a velocità elevata, zigzagando tra gli altri veicoli in transito. Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, quindi, il Tribunale del riesame ha rappresentato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui la pericolosità sociale dimostrata dal prevenuto e il rischio di una sua condotta recidivante rendessero imprescindibile l'applicazione della custodia in carcere, unica idonea a garantire, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e specificità, la salvaguardia delle sopravvenute esigenze di cautela. A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione indicati dall'imputato in seno al suo ricorso, in quanto insufficienti a modificare il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata alla tutela delle sussistenti esigenze cautelari. 3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il 3mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. P.Q.M
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