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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 30002/2021

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ORDINANZA sul ricorso 16505/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via RL. da Palestrina n.19, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1579/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.1579/2016, depositata in data 19/4/2016, - in controversia promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale titolare dell'azienda denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poi conferita alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl„ per sentire accertare la contraffazione e le condotte anticoncorrenziali poste in essere dal convenuto in violazione di brevetto per invenzione industriale concernente «dado autobloccante perfezionato», - ha dichiarato inammissibile l'appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in C 150.000,00 per l'attività contraffattoria ed anticoncorrenziale posta in essere; -in particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, essendosi disposta, con ordinanza del 2015, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], originario convenuto in primo grado perché titolare dell'azienda poi conferita nella società [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace, il gravame risultava inammissibile, anzitutto, perché proposto oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c. (essendo non andata a buon fine una prima notifica presso il domiciliatario in primo grado della [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo risultante dall'intestazione della sentenza di primo grado, sebbene questi avesse trasferito il suo studio, come peraltro emergeva dall'attestato del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli) e, inoltre, per inosservanza del termine perentorio del 2/11/2015, fissato ai sensi dell'art.331 c.p.c. dalla Corte di merito per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; -avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 5-8/9/2016) e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese); -la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n.4 c.p.c., degli artt.111 ult.co., 137, 141, 153 comma 2, 294, 325, 327, 329 e 330 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto della tardività della notifica a controparte della citazione integrativa; con il secondo motivo si denuncia poi la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.111, 137 e ss. 163 bis, 164, 291 e 351 c.p.c., in punto di inammissibilità del gravame per nullità della notifica della citazione integrativa del contraddittorio nei confronti del Palmese;Ritenuto che: - preliminarmente, è stato depositato atto di rinuncia con contestuale accettazione, sottoscritto dalla ricorrente e dalla controricorrente, con richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali; - ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; - non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l'accettazione della rinunzia da parte della controricorrente; - neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015). - P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso, in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16505/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via RL. da Palestrina n.19, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1579/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.1579/2016, depositata in data 19/4/2016, - in controversia promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale titolare dell'azienda denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], poi conferita alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl„ per sentire accertare la contraffazione e le condotte anticoncorrenziali poste in essere dal convenuto in violazione di brevetto per invenzione industriale concernente «dado autobloccante perfezionato», - ha dichiarato inammissibile l'appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in C 150.000,00 per l'attività contraffattoria ed anticoncorrenziale posta in essere; -in particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, essendosi disposta, con ordinanza del 2015, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], originario convenuto in primo grado perché titolare dell'azienda poi conferita nella società [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace, il gravame risultava inammissibile, anzitutto, perché proposto oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c. (essendo non andata a buon fine una prima notifica presso il domiciliatario in primo grado della [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo risultante dall'intestazione della sentenza di primo grado, sebbene questi avesse trasferito il suo studio, come peraltro emergeva dall'attestato del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli) e, inoltre, per inosservanza del termine perentorio del 2/11/2015, fissato ai sensi dell'art.331 c.p.c. dalla Corte di merito per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; -avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso, notificato il 5-8/9/2016) e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese); -la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n.4 c.p.c., degli artt.111 ult.co., 137, 141, 153 comma 2, 294, 325, 327, 329 e 330 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto della tardività della notifica a controparte della citazione integrativa; con il secondo motivo si denuncia poi la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.111, 137 e ss. 163 bis, 164, 291 e 351 c.p.c., in punto di inammissibilità del gravame per nullità della notifica della citazione integrativa del contraddittorio nei confronti del Palmese;Ritenuto che: - preliminarmente, è stato depositato atto di rinuncia con contestuale accettazione, sottoscritto dalla ricorrente e dalla controricorrente, con richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali; - ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; - non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l'accettazione della rinunzia da parte della controricorrente; - neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015). - P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nella c
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