CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 18591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26403/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 862/2021 depositata i l 24/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.T.R. della Calabria ha respinto il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento del ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale è stata accertata, a fronte della mancata dichiarazione dei redditi, un reddito sintetico pari a euro 40.792 13 ex art. 38 comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973. La C.T.P., nel dettaglio e per quanto ancora d’interesse, ha evidenziato che l’acquisto delle autovetture da parte di [OSCURATO:PERSONA], tutte di seconda mano, fosse stato giustificato dalla stessa contribuente di talché fosse quindi provato che tale acquisto lungi dal costituire prova della sussistenza di reddito fosse dovuto a somme già nella disponibilità della odierna intimata. 1.2. La C.T.R., adita dall’Agenzia delle entrate, ha quindi confermato la predetta decisione evidenziando, ed analiticamente indicando, la documentazione posta a conforto del proprio ragionamento reiettivo del ricorso. E’ stato inoltre affermato “….Né l’Agenzia delle Entrate può controbattere a tale difesa, assumendo di aver effettuato rigorosa applicazione dei coefficienti presuntivi di cui al decreto ministeriale allora vigente, sia perché tali coefficienti non sono idonei ad integrare una presunzione assoluta tale da conculcare ogni possibile attività difensiva del contribuente, sia perché tali coefficienti, laddove irragionevoli e sproporzionati, risultano senz’altro suscettibili di essere disapplicati dal giudice tributario, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva”. La sentenza è impugnata dall’Agenzia delle entrate con un motivo, la ricorrente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5, 6, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli artt. 2728, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo l’agenzia la sentenza avrebbe violato il citato art. 38, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010 (cd. vecchio redditometro), applicabile al caso di specie. La ricorrente ritiene che la prova fornita dalla ricorrente non sia una prova rigorosa tale da superare la valenza presuntiva dell’accertamento operato. 2.Il ricorso è infondato. Com’è noto, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degliindici previsti dai decreti ministeriali, applicabili ratione temporis, concernenti il cd.redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. D’altro canto l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. Sez. T, n. 4838 del 23 febbraio 2024 , Rv.670406 - 01)). 2.1. Con l’unico motivo di ricorso nella sostanza si contesta la valutazione che degli elementi probatori è stata data dal giudice di seconde cure, contestazione inammissibile in questa sede. Con la censura in esame, invero, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, si mira, in realtà, a contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, atteso che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). In conclusione non sussiste l’invocato vizio di violazione di legge, che consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; non sussiste neppure il vizio di falsa applicazione di legge, che consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la corretta interpretazione. Ne consegue il rigetto del rico