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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10649/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9947/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (BCCFPP76M171608B) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA-intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (VTLPLA62BOIG920V) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (BCCFPP76M171608B) -controricorrente all'incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 860/2013 depositata il 05/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Ritenuto che: Con ordinanza nr 2822/2017 la Corte di appello di Ancona nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima effettuata ex art 21 del DPR 327/2001 proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] /città di Sinigallia e [OSCURATO:PERSONA] determinava l'indennità di esproprio spettante ai convenuti in € 4.162.525, 25, l'indennità di occupazione temporanea in € 596.971,44 e l'indennità di occupazione d'urgenza in € 1.358.350 oltre all'importo differenziale fino alla totale corresponsione dell'indennità medesima.

La Corte distrettuale rilevava che secondo la prospettazione del c.t.u., seguita dalle parti espropriate le aree oggetto di espropriazione dovevano essere valutate nello stato in cui erano al momento dell'occupazione ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia pure ai fini di determinare le condizioni dei terreni e non anche il loro valore, sicché non si sarebbe dovuto tenere conto della variante al PRG del 1997 ( " Variante per trasparenza e riduzione del suololadottata con delibera nr 56de1 6.6.2011) in quanto sebbene anteriore al decreto di espropriazione risultava recettiva delle indicazioni progettuali di espansione della terza corsia dell'Autostrada Al4 .

Osservava pertanto, sempre seguendo tale impostazione, che si sarebbe dovuto considerare il PRG del 1997 in base al quale l'area di via [OSCURATO:PERSONA] per lo più coltivata era ubicata in prossimità della zona urbanizzata del Comune inserita nella zona CR2 espansione prevalentemente residenziale, la seconda localizzata in via Arceviese risultava inserita in parte in zona D3 a vocazione tecnico-distributive di servizio e in parte in zona FI per servizi pubblici amministrativi di livello comunale e sovracomunale e in parte in zona F6 per attrezzature e servizi sportivi e ricreativi.

Con riguardo alla terza zona sita in via Cupetta rilevava che la stessa era in zona omogenea E-agricola in parte in fascia di rispetto autostradale e dei corsi d'acqua e in parte in zona G3, verde e attrezzature e in parte in fascia di rispetto stradale e dei corsi d'acqua.

La Corte distrettuale affermava poi che, a norma dell'art 32 del T.U., si doveva procedere alla stima degli immobili espropriati in ragione del regime urbanistico vigente al momento dell'emanazione del decreto di esproprio ( nella specie risalente al 27.6.2013) tenendo conto delle destinazioni urbanistiche e dei vincoli stabiliti a tale data.

Su queste basi la Corte distrettuale riteneva, alla luce dell'indagine tecnica , disposta nel corso del giudizio, che la [OSCURATO:PERSONA] poneva vincoli dì carattere conformativo interessando una vasta aree territoriale e avendo lo scopo di regolamentare lo sviluppo futuro dei territori adiacenti.

Ad analoghe conclusioni giungeva per quel che riguardava l'altra variante per la trasparenza ed il consumo del suolo trattandosi di una sorta di aggiornamento complessivo di tutto il Piano regolatore almeno per quanto riguarda le destinazioni urbanistiche del territorio comunale.

La Corte distrettuale escludeva poi che la fattispecie potesse essere ricondotta nell'alveo della previsione dell'art 19, comma terzo. del T.U. non rivenendosi negli atti di causa elementi in grado di provare lo svolgimento dell'iter amministrativo previsto dalla norma in questione .

In conclusione il giudice di merito riteneva che il regime urbanistico delle aree in questione dovesse essere accertato non già risalendo ad una pianificazione anteriore e non più attuale osservando che la natura del suolo dovesse essere desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale sempre che ad essa, come nella specie, si potessero riconoscere i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo del vincolo.

La Corte di appello accertava dunque per quanto riguarda l'area di via [OSCURATO:PERSONA] il valore di esproprio in E 272.325,00 tenendo conto che detta zona è destinata alla viabilità nonché per quanto riguarda la porzione residua, rimasta in proprietà degli espropriati ( trattandosi di esproprio parziale) e assoggettata dalla variante per trasparenza alla medesima destinazione CR2b,riconosceva il 10% del valore della superficie residua per un ammontare complessivo di € 473.776,86.

Il giudice del merito calcolava poi il valore dell'esproprio di via Arceviese in € 3.315.674,00 tenendo conto dell'estensione dell'area soggetta ad esproprio e del regime urbanistico vigente al momento dell'esproprio e delle destinazioni d'uso risultanti dalle Norme tecniche attuative del Piano regolatore e delle notevoli potenzialità dell'[OSCURATO:PERSONA]- area direzionale nuovo impianto, dei limiti derivanti dalla necessità di realizzare il Piano attuativo e dei tempi dallo stesso richiesti.

Da ultimojcon riferimento ai terreni situati in via Cupett91 valore venale veniva accertato dalla Corte di appello in € 36.225,00.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia hanno proposto distinti ricorsi poi riuniti trattandosi di impugnative aventi ad oggetto la medesima pronuncia.

Si è costituita in entrambi la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale.

Le parti ricorrente hanno , a loro volta, proposto controricorso al ricorso incidentale ad esse notificate e memorie illustrative in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 22 bis del T.U. espropri ai sensi e per gli effetti dell'art 360 nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato i vincoli imposti dalle due varianti ( "[OSCURATO:PERSONA]" e "Variante per la trasparenza e la riduzione del consumo del suolo" ) di natura conformativa Sostiene la ricorrente che l'aver calato il progetto per l'ampliamento della terza corsia dell'autostrada A14 e delle relative opere autostradali all'interno del sistema regolativo generale dimostrerebbe che le previsioni delle due varianti al PRG erano finalizzate ad imporre vincoli espropriativi nel sistema delle zone urbanistiche.Con il secondo motivo l'Azienda ospedaliera lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 22 bis del T.U. espropri in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello calcolato in modo erroneo l'indennità di occupazione d'urgenza sulla base della destinazione urbanistica dei suoli ablati al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi e per effetti delfart 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di esaminare il fatto storico della previsione dei vincoli espropriativi nella variante generale al PRG adottata con D.C.0 nr 56 del 6.6.2011 così come rilevato dal c.t.u. chiamato a chiarimenti .

Con il quarto motivo l'espropriata Azienda sanitaria si duole dell'omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi e per effetti del l'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. in relazione alla determinazione dell'indennità di esproprio in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art 22 bis del D.P.R. 327/2001 .

Critica in particolare il computo dell'indennità di esproprio determinato sulla base delle destinazione urbanistica dei fondi ablati al momento dell'emanazione del decreto di esproprio piuttosto che del decreto di occupazione d'urgenza.

Con il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 19, terzo comma del D.P.R. 327/2001 ai sensi e per gli effettì dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ignorato come l'approvazione delle due varianti sia avvenuta in conformità delle previsioni riportate nell'art 19 comma terzo T.U. [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia , a sua volta, con un primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 32, primo comma del D.P.R. 327/2010 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il carattere conformativo delle due varianti adottate dal Comune di Sinigallia e ancorato il calcolo alla data di emanazione del decreto di esproprio attribuendo efficacia decisiva agli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e a quelli connessi alla realizzazione dell'opera in programma cioè la terza corsia.

Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 19 terzo comma del D.P.R. 327/ 2001 sia in via autonoma che in quanto richiamante l'art 10 comma I nonché clell'art 12 del medesimo decreto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l'opera pubblica in questione non rientrasse nella sfera di previsione dell'art 19.

Con un terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art 22 bis e 32 del D.P.R. 327/2010 ,del principio di uguaglianza sancito dall'art 3 della Cost e dei principi di tutela e protezione della proprietà privata e dell'obbligo di indennizzo in caso di espropriazione sanciti dall'art 42 commi secondo e terzo della Cost. per non avere la Corte di appello ancorato l'indennità di esproprio alle caratteristiche urbanistiche esistenti al momento in cui í beni da espropriare escono dalla disponibilità del privato per entrare a far parte della proprietà pubblica.

Con un quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello ignorato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in sede di chiarimenti in merito alla destinazione urbanistica introdotta dalle due varianti e sulla riconosciuta natura espropriativa dei vincoli.

La società [OSCURATO:SOCIETA], dal canto suo, chiede in via incidentale la riforma della sentenza sulla base di due motivi.

In particolare con il primo si lamenta della violazione e falsa applicazione dell'art 37, secondo comma T.U. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello applicato il trattamento premiale previsto dall'art 37 in assenza dei presupposti previsti dalla legge facendo richiamo ad una massima ( Cass 2017 nr 12058) non coerente rispetto al tema della decisione.

Con un secondo motivo la controricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c. e dell'art 92, secondo comma c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello in sede di disciplina delle spese fatto buon governo del principio della soccombenza.

L'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia sottopongono a critica la determinazione dell'indennità di esproprio veicolando motivi di censura speculari e che possono essere trattati congiuntamente per l'intima connessione essendo nella sostanza diretti a censurare la determinazione dell'indennità dì esproprio.

In particolare entrambe le parti mettono in discussione le modalità di computo di detta indennità ritenute da entrambe in contrasto con i criteri indennitari previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32 e 37 cui la giurisprudenza costituzionale riconosce natura di principi fondamentali della materia, nonché frutto di una non corretta lettura delle risultanze peritali .

I soggetti espropriati sostengono che la " [OSCURATO:PERSONA]" e la " Variante per la trasparenza e la riduzione del consumo del suolo" sarebbero state finalizzate ad imporre vincoli espropriativi nel sistema delle zone urbanistiche.

Affermano infatti che lo scopo delle varianti era stato indicato nell"ordinanza impugnata sulla base dei chiarimenti forniti dal c.t.u. al suo elaborato laddove testualmente si legge" Pertanto già dalla lettura della relazione illustrativa si comprende che" [OSCURATO:PERSONA]" intenda recepire un progetto già approvato ed in .fase di prossima realizzazione ...Quello che risulta evidente dalla tavola grafica è che la rappresentazione dell'area oggetto di esproprio coincide con quanto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e rilevato dal c.t.u. e ciò sta ad indicare che il progetto del case/lo autostradale e del parcheggio scambiatore con annessa viabilità. era stato recepito in fase di redazione di variante mentre non era presente in fase di redazione del [OSCURATO:PERSONA] nel 1997.

In conclusione ... non è corretto valutare l'area di via Arceviese secondo le destinazioni imposte dalla Variante ci [OSCURATO:PERSONA] per la chiara natura espropriativa del vincolo ovvero utilizzando la procedura di occupazione d'urgenza ex art 22 bis tramite il decreto emesso primo dell'approvazione della variante stessa" Le considerazioni nei termini in cui sono state articolate non sono idonee a scalfire il decisum.

Giova ricordare che in tema di determinazione di indennità di esproprio trova applicazione il principio secondo cui il computo va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all'esproprio e pertanto non può, ad esse, essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria dell'area.

Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varianti successive all'apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti (Cass.5803/2021; Cass. 6635/2002).

La variante al piano regolatore generale che miri ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica, ha carattere conformativo ed è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto carattere conformativo alla variante al piano regolatore generale che destinava un'area a parcheggio e verde pubblico) (Cass. 19072/2015).

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo particolare imposto dalla variante al piano regolatore generale che incida su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione di un'opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area (Cass.25320/2017).

Ciò premesso in via generale la Corte di appello ha correttamente rilevato sulla base delle previsioni contenute nell'ari 32 del D.P.R. 327/2001 la necessità di procedere alla stima dei beni espropriati tenendo conto delle destinazioni urbanistiche e dei vincoli stabiliti alla data del decreto di esproprio risalente al 27.6.2013 e non già sulla base del precedente strumento di pianificazione territoriale risalente al 1997 come richiesto dalle parti espropriate.

In questa cornice normativa il giudice del merito ha accertato che le due varianti (del 2009 e del 2011) erano successive all'apposizione del vincolo espropriativo ed erano presenti al verificarsi della vicenda ablativa, posta in essere con il decreto ministeriale del 2007, recepito nelle suddette varianti, ricorrendo — sul piano meramente formale — alla procedura prevista per le opere non di competenza dell'autorità espropriante ([OSCURATO:SOCIETA] per l'ANAS), ma di altra autorità (nella specie lo Stato).

La Corte ha accertato che i predetti vincoli, successivi all'apposizione di quello espropriativo del 2007, avevano carattere conformativo, attesa la realizzazione dell'opera pubblica (Casello autostradale e parcheggio) , e quindi trovavano applicavano al caso di specie.A tal fine il giudice di merito ha fatto riferimento alle risultanze della c.t.u. (anche a chiarimenti), laddove aveva evidenziato che, a termini della stessa variante [OSCURATO:PERSONA], la realizzazione delle opere autostradali avrebbero migliorato la rete viaria primaria, consentendo la realizzazione di tali opere «un più facile accesso alla città di Senigallia» e un miglioramento dell'intera rete viaria cittadina.

La Corte distrettuale ha in questo modo escluso che la variante fosse limitata al mero recepimento dell'originario vincolo espropriativo, incidendo solo su beni determinati.

Anche la variante per la trasparenza ed il consumo del suolo è stata definita dallo stesso c.t.u. come «una sorta di aggiornamento complessivo di tutto il piano regolatore del Comune di Senigallia», venendo a rivestire — sebbene alcune aree avessero conservato la destinazione di cui al precedente strumento urbanistico — un evidente «carattere conformativo».

La ordinanza impugnata ha, poi, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, tenuto conto dell'occupazione di urgenza precedente l'esproprio, alla quale — secondo il c.t.u.— andrebbe fatto riferimento, non considerando le varianti successive, ai fini dell'accertamento della natura dei beni per il successivo calcolo dell'indennità di espropriazione, avendo — implicitamente e correttamente — ritenuto, invece, che tale natura andasse accertata alla data dell'esproprio (2013) e alla luce dello strumento urbanistico in quel momento vigente, risultante dalle due varianti (2009 e 2011).

La Corte ha, d'altra parte, fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo (Cass. 11913/2017; Cass. 19204/2016).

Ciò posto, in considerazione del riferito accertamento fattuale, la valutazione del giudice di appello. che ha fatto discendere da tali variazioni urbanistiche natura di vincolo conformativo , si presenta immune ai vizi prospettati dalla ricorrente principale e da quella incidentale . venendo in rilievo l'imposizione di un vincolo generale incidente su di una generalità di beni.La Corte distrettuale non ha omesso alcun fatto decisivo ( motivo nr 3 del ricorso principale e nr 4 del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia) non potendosi ritenere che siano state ignorate le osservazioni del c.t.u. contenute nei chiarimenti .

Si osserva in proposito che nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti della CTU in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà di selezionare dall'istruttoria í soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato.

In tal caso, infatti, andrebbe ad integrare il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo(Cass., n. 18956/2021).

Tuttavia, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Invero, parti ricorrenti, lamentano il fatto che il giudice di gravarne abbia erroneamente valutato la portata dei chiarimenti richiesti al c.t.u. istando in sostanza, per una rivalutazione delle risultanze probatorie in sede di legittimità.

In proposito, dalla lettura della sentenza ivi impugnata ( pag 10 e I l) la Corte d'appello non ha omesso di esaminare le osservazioni del c.t.u. rese in sede di chiarimenti, le cui risultanze sono, anzi, poste a fondamento della propria decisione, dando ad esse una qualificazione giuridica alla luce delle caratteristiche delle varianti descritte nell'elaborato tecnico.

Passando ad esaminare la censura introdotta in via incidentale dalla società autostrade con il primo motivo,quello con cui si denuncia la prospettata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel riconoscere l'aumento del 10% dell'indennità ai sensi dell'art 37, secondo comma, del D.P.R. 327/2001, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata anche sotto questo profilo resista alla critica che le viene mossa.Il chiaro disposto di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, nel prevedere che "nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'identità è aumentata del 10 per cento" mette a confronto l'importo dell'indennità provvisoria, attualizzata, e quello determinato in via definitiva dal giudice.

La maggiorazione prevista nei casi in cui non sia possibile concludere l'accordo (per fatto non imputabile al proprietario) perchè l'amministrazione abbia offerto un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva (dal giudice) svolge una funzione compensativa (o perequativa, secondo Cass., 13 gennaio 2014, n. 499) per l'ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della conclusione del procedimento espropriativo che deve terminare con il pagamento del giusto indennizzo "in tempo utile", come affermato dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte Edu (Corte Edu, sentenza 1 aprile 2008, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia).

La possibilità che, applicando la maggiorazione del 10 per cento, sia superato il tetto del valore di mercato nella quantificazione dell'indennizzo, è un'ipotesi che il legislatore non ha inteso evitare (e, quindi, ha implicitamente consentito) quando, a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, è intervenuto sul D.P.R. 2001, art. 37, commi l e

2. codificando il criterio del valore venale e prevedendo la maggiorazione dell'indennità in misura del 10 per cento.

L'aumento del 10 per cento dell'indennità dev'essere applicato dalla Corte d'appello in via automatica, allorchè emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma, come nel caso in cui l'amministrazione abbia offerto un'indennità che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva in tal modo impedendo, per una valutazione legale di tipo presuntivo, la conclusione dell'accordo di cessione ( Cass 2021 lir 7369; 2017/ nr 12058).

La Corte distrettuale ha pertanto correttamente interpretato la portata della norma escludendo applicabilità della previsione alle sole ipotesi di cessione volontaria/sicchè avendo riscontrato ì presupposti oggettivi di legge. ossia l'inferiorità dell'offerta formulata alle parti espropriate rispetto agli 8/10 (Euro 300.818,78 ) dell'indennità determinata in via definitiva dalla Corte territoriale (Euro 4.162.525,25 ) ha riconosciuto la maggiorazione del 10% dell'indennità di esproprio.Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Giova ricordare il criterio della soccombenza - inteso sia come soccombenza integrale, sia come soccombenza parziale reciproca - costituisce regola generale in materia di governo delle spese processuali che trova applicazione, in difetto di deroghe espressamente previste, anche ai giudizi di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione (cfr. da ultimo, Cass. 15 novembre 2021, n. 34199).

In particolare il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. 10685/2019).

Nella specie la Corte di appello ha regolato le spese di lite senza travalicare i limiti sopra richiamati tenendo conto della reciproca soccombenza Alla stregua delle considerazioni sopra esposte vanno rigettati il ricorso principale, il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e quello proposto da società [OSCURATO:SOCIETA]..

Le spese di legittimità vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Sinigaglia e della società [OSCURATO:SOCIETA].: compensa le spese di legittimità.

Dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9947/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (BCCFPP76M171608B) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA-intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (VTLPLA62BOIG920V) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]' SENIGALLIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (BCCFPP76M171608B) -controricorrente all'incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 860/2013 depositata il 05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: Con ordinanza nr 2822/2017 la Corte di appello di Ancona nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima effettuata ex art 21 del DPR 327/2001 proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] /città di Sinigallia e [OSCURATO:PERSONA] determinava l'indennità di esproprio spettante ai convenuti in € 4.162.525, 25, l'indennità di occupazione temporanea in € 596.971,44 e l'indennità di occupazione d'urgenza in € 1.358.350 oltre all'importo differenziale fino alla totale corresponsione dell'indennità medesima. La Corte distrettuale rilevava che secondo la prospettazione del c.t.u., seguita dalle parti espropriate le aree oggetto di espropriazione dovevano essere valutate nello stato in cui erano al momento dell'occupazione ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sia pure ai fini di determinare le condizioni dei terreni e non anche il loro valore, sicché non si sarebbe dovuto tenere conto della variante al PRG del 1997 ( " Variante per trasparenza e riduzione del suololadottata con delibera nr 56de1 6.6.2011) in quanto sebbene anteriore al decreto di espropriazione risultava recettiva delle indicazioni progettuali di espansione della terza corsia dell'Autostrada Al4 . Osservava pertanto, sempre seguendo tale impostazione, che si sarebbe dovuto considerare il PRG del 1997 in base al quale l'area di via [OSCURATO:PERSONA] per lo più coltivata era ubicata in prossimità della zona urbanizzata del Comune inserita nella zona CR2 espansione prevalentemente residenziale, la seconda localizzata in via Arceviese risultava inserita in parte in zona D3 a vocazione tecnico-distributive di servizio e in parte in zona FI per servizi pubblici amministrativi di livello comunale e sovracomunale e in parte in zona F6 per attrezzature e servizi sportivi e ricreativi. Con riguardo alla terza zona sita in via Cupetta rilevava che la stessa era in zona omogenea E-agricola in parte in fascia di rispetto autostradale e dei corsi d'acqua e in parte in zona G3, verde e attrezzature e in parte in fascia di rispetto stradale e dei corsi d'acqua. La Corte distrettuale affermava poi che, a norma dell'art 32 del T.U., si doveva procedere alla stima degli immobili espropriati in ragione del regime urbanistico vigente al momento dell'emanazione del decreto di esproprio ( nella specie risalente al 27.6.2013) tenendo conto delle destinazioni urbanistiche e dei vincoli stabiliti a tale data. Su queste basi la Corte distrettuale riteneva, alla luce dell'indagine tecnica , disposta nel corso del giudizio, che la [OSCURATO:PERSONA] poneva vincoli dì carattere conformativo interessando una vasta aree territoriale e avendo lo scopo di regolamentare lo sviluppo futuro dei territori adiacenti. Ad analoghe conclusioni giungeva per quel che riguardava l'altra variante per la trasparenza ed il consumo del suolo trattandosi di una sorta di aggiornamento complessivo di tutto il Piano regolatore almeno per quanto riguarda le destinazioni urbanistiche del territorio comunale. La Corte distrettuale escludeva poi che la fattispecie potesse essere ricondotta nell'alveo della previsione dell'art 19, comma terzo. del T.U. non rivenendosi negli atti di causa elementi in grado di provare lo svolgimento dell'iter amministrativo previsto dalla norma in questione . In conclusione il giudice di merito riteneva che il regime urbanistico delle aree in questione dovesse essere accertato non già risalendo ad una pianificazione anteriore e non più attuale osservando che la natura del suolo dovesse essere desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale sempre che ad essa, come nella specie, si potessero riconoscere i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo del vincolo. La Corte di appello accertava dunque per quanto riguarda l'area di via [OSCURATO:PERSONA] il valore di esproprio in E 272.325,00 tenendo conto che detta zona è destinata alla viabilità nonché per quanto riguarda la porzione residua, rimasta in proprietà degli espropriati ( trattandosi di esproprio parziale) e assoggettata dalla variante per trasparenza alla medesima destinazione CR2b,riconosceva il 10% del valore della superficie residua per un ammontare complessivo di € 473.776,86. Il giudice del merito calcolava poi il valore dell'esproprio di via Arceviese in € 3.315.674,00 tenendo conto dell'estensione dell'area soggetta ad esproprio e del regime urbanistico vigente al momento dell'esproprio e delle destinazioni d'uso risultanti dalle Norme tecniche attuative del Piano regolatore e delle notevoli potenzialità dell'[OSCURATO:PERSONA]- area direzionale nuovo impianto, dei limiti derivanti dalla necessità di realizzare il Piano attuativo e dei tempi dallo stesso richiesti. Da ultimojcon riferimento ai terreni situati in via Cupett91 valore venale veniva accertato dalla Corte di appello in € 36.225,00. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia hanno proposto distinti ricorsi poi riuniti trattandosi di impugnative aventi ad oggetto la medesima pronuncia. Si è costituita in entrambi la società [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale. Le parti ricorrente hanno , a loro volta, proposto controricorso al ricorso incidentale ad esse notificate e memorie illustrative in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 22 bis del T.U. espropri ai sensi e per gli effetti dell'art 360 nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato i vincoli imposti dalle due varianti ( "[OSCURATO:PERSONA]" e "Variante per la trasparenza e la riduzione del consumo del suolo" ) di natura conformativa Sostiene la ricorrente che l'aver calato il progetto per l'ampliamento della terza corsia dell'autostrada A14 e delle relative opere autostradali all'interno del sistema regolativo generale dimostrerebbe che le previsioni delle due varianti al PRG erano finalizzate ad imporre vincoli espropriativi nel sistema delle zone urbanistiche.Con il secondo motivo l'Azienda ospedaliera lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 22 bis del T.U. espropri in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello calcolato in modo erroneo l'indennità di occupazione d'urgenza sulla base della destinazione urbanistica dei suoli ablati al momento dell'emanazione del decreto di esproprio. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi e per effetti delfart 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello mancato di esaminare il fatto storico della previsione dei vincoli espropriativi nella variante generale al PRG adottata con D.C.0 nr 56 del 6.6.2011 così come rilevato dal c.t.u. chiamato a chiarimenti . Con il quarto motivo l'espropriata Azienda sanitaria si duole dell'omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi e per effetti del l'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. in relazione alla determinazione dell'indennità di esproprio in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art 22 bis del D.P.R. 327/2001 . Critica in particolare il computo dell'indennità di esproprio determinato sulla base delle destinazione urbanistica dei fondi ablati al momento dell'emanazione del decreto di esproprio piuttosto che del decreto di occupazione d'urgenza. Con il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 19, terzo comma del D.P.R. 327/2001 ai sensi e per gli effettì dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ignorato come l'approvazione delle due varianti sia avvenuta in conformità delle previsioni riportate nell'art 19 comma terzo T.U. [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia , a sua volta, con un primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 32, primo comma del D.P.R. 327/2010 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il carattere conformativo delle due varianti adottate dal Comune di Sinigallia e ancorato il calcolo alla data di emanazione del decreto di esproprio attribuendo efficacia decisiva agli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e a quelli connessi alla realizzazione dell'opera in programma cioè la terza corsia. Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 19 terzo comma del D.P.R. 327/ 2001 sia in via autonoma che in quanto richiamante l'art 10 comma I nonché clell'art 12 del medesimo decreto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l'opera pubblica in questione non rientrasse nella sfera di previsione dell'art 19. Con un terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art 22 bis e 32 del D.P.R. 327/2010 ,del principio di uguaglianza sancito dall'art 3 della Cost e dei principi di tutela e protezione della proprietà privata e dell'obbligo di indennizzo in caso di espropriazione sanciti dall'art 42 commi secondo e terzo della Cost. per non avere la Corte di appello ancorato l'indennità di esproprio alle caratteristiche urbanistiche esistenti al momento in cui í beni da espropriare escono dalla disponibilità del privato per entrare a far parte della proprietà pubblica. Con un quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello ignorato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in sede di chiarimenti in merito alla destinazione urbanistica introdotta dalle due varianti e sulla riconosciuta natura espropriativa dei vincoli. La società [OSCURATO:SOCIETA], dal canto suo, chiede in via incidentale la riforma della sentenza sulla base di due motivi. In particolare con il primo si lamenta della violazione e falsa applicazione dell'art 37, secondo comma T.U. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello applicato il trattamento premiale previsto dall'art 37 in assenza dei presupposti previsti dalla legge facendo richiamo ad una massima ( Cass 2017 nr 12058) non coerente rispetto al tema della decisione. Con un secondo motivo la controricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c. e dell'art 92, secondo comma c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello in sede di disciplina delle spese fatto buon governo del principio della soccombenza. L'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia sottopongono a critica la determinazione dell'indennità di esproprio veicolando motivi di censura speculari e che possono essere trattati congiuntamente per l'intima connessione essendo nella sostanza diretti a censurare la determinazione dell'indennità dì esproprio. In particolare entrambe le parti mettono in discussione le modalità di computo di detta indennità ritenute da entrambe in contrasto con i criteri indennitari previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32 e 37 cui la giurisprudenza costituzionale riconosce natura di principi fondamentali della materia, nonché frutto di una non corretta lettura delle risultanze peritali . I soggetti espropriati sostengono che la " [OSCURATO:PERSONA]" e la " Variante per la trasparenza e la riduzione del consumo del suolo" sarebbero state finalizzate ad imporre vincoli espropriativi nel sistema delle zone urbanistiche. Affermano infatti che lo scopo delle varianti era stato indicato nell"ordinanza impugnata sulla base dei chiarimenti forniti dal c.t.u. al suo elaborato laddove testualmente si legge" Pertanto già dalla lettura della relazione illustrativa si comprende che" [OSCURATO:PERSONA]" intenda recepire un progetto già approvato ed in .fase di prossima realizzazione ...Quello che risulta evidente dalla tavola grafica è che la rappresentazione dell'area oggetto di esproprio coincide con quanto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e rilevato dal c.t.u. e ciò sta ad indicare che il progetto del case/lo autostradale e del parcheggio scambiatore con annessa viabilità. era stato recepito in fase di redazione di variante mentre non era presente in fase di redazione del [OSCURATO:PERSONA] nel 1997. In conclusione ... non è corretto valutare l'area di via Arceviese secondo le destinazioni imposte dalla Variante ci [OSCURATO:PERSONA] per la chiara natura espropriativa del vincolo ovvero utilizzando la procedura di occupazione d'urgenza ex art 22 bis tramite il decreto emesso primo dell'approvazione della variante stessa" Le considerazioni nei termini in cui sono state articolate non sono idonee a scalfire il decisum. Giova ricordare che in tema di determinazione di indennità di esproprio trova applicazione il principio secondo cui il computo va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all'esproprio e pertanto non può, ad esse, essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria dell'area. Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varianti successive all'apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti (Cass.5803/2021; Cass. 6635/2002). La variante al piano regolatore generale che miri ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica, ha carattere conformativo ed è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto carattere conformativo alla variante al piano regolatore generale che destinava un'area a parcheggio e verde pubblico) (Cass. 19072/2015). In materia di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo particolare imposto dalla variante al piano regolatore generale che incida su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione di un'opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area (Cass.25320/2017). Ciò premesso in via generale la Corte di appello ha correttamente rilevato sulla base delle previsioni contenute nell'ari 32 del D.P.R. 327/2001 la necessità di procedere alla stima dei beni espropriati tenendo conto delle destinazioni urbanistiche e dei vincoli stabiliti alla data del decreto di esproprio risalente al 27.6.2013 e non già sulla base del precedente strumento di pianificazione territoriale risalente al 1997 come richiesto dalle parti espropriate. In questa cornice normativa il giudice del merito ha accertato che le due varianti (del 2009 e del 2011) erano successive all'apposizione del vincolo espropriativo ed erano presenti al verificarsi della vicenda ablativa, posta in essere con il decreto ministeriale del 2007, recepito nelle suddette varianti, ricorrendo — sul piano meramente formale — alla procedura prevista per le opere non di competenza dell'autorità espropriante ([OSCURATO:SOCIETA] per l'ANAS), ma di altra autorità (nella specie lo Stato). La Corte ha accertato che i predetti vincoli, successivi all'apposizione di quello espropriativo del 2007, avevano carattere conformativo, attesa la realizzazione dell'opera pubblica (Casello autostradale e parcheggio) , e quindi trovavano applicavano al caso di specie.A tal fine il giudice di merito ha fatto riferimento alle risultanze della c.t.u. (anche a chiarimenti), laddove aveva evidenziato che, a termini della stessa variante [OSCURATO:PERSONA], la realizzazione delle opere autostradali avrebbero migliorato la rete viaria primaria, consentendo la realizzazione di tali opere «un più facile accesso alla città di Senigallia» e un miglioramento dell'intera rete viaria cittadina. La Corte distrettuale ha in questo modo escluso che la variante fosse limitata al mero recepimento dell'originario vincolo espropriativo, incidendo solo su beni determinati. Anche la variante per la trasparenza ed il consumo del suolo è stata definita dallo stesso c.t.u. come «una sorta di aggiornamento complessivo di tutto il piano regolatore del Comune di Senigallia», venendo a rivestire — sebbene alcune aree avessero conservato la destinazione di cui al precedente strumento urbanistico — un evidente «carattere conformativo». La ordinanza impugnata ha, poi, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, tenuto conto dell'occupazione di urgenza precedente l'esproprio, alla quale — secondo il c.t.u.— andrebbe fatto riferimento, non considerando le varianti successive, ai fini dell'accertamento della natura dei beni per il successivo calcolo dell'indennità di espropriazione, avendo — implicitamente e correttamente — ritenuto, invece, che tale natura andasse accertata alla data dell'esproprio (2013) e alla luce dello strumento urbanistico in quel momento vigente, risultante dalle due varianti (2009 e 2011). La Corte ha, d'altra parte, fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo (Cass. 11913/2017; Cass. 19204/2016). Ciò posto, in considerazione del riferito accertamento fattuale, la valutazione del giudice di appello. che ha fatto discendere da tali variazioni urbanistiche natura di vincolo conformativo , si presenta immune ai vizi prospettati dalla ricorrente principale e da quella incidentale . venendo in rilievo l'imposizione di un vincolo generale incidente su di una generalità di beni.La Corte distrettuale non ha omesso alcun fatto decisivo ( motivo nr 3 del ricorso principale e nr 4 del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Sinigallia) non potendosi ritenere che siano state ignorate le osservazioni del c.t.u. contenute nei chiarimenti . Si osserva in proposito che nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti della CTU in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà di selezionare dall'istruttoria í soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato. In tal caso, infatti, andrebbe ad integrare il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo(Cass., n. 18956/2021). Tuttavia, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Invero, parti ricorrenti, lamentano il fatto che il giudice di gravarne abbia erroneamente valutato la portata dei chiarimenti richiesti al c.t.u. istando in sostanza, per una rivalutazione delle risultanze probatorie in sede di legittimità. In proposito, dalla lettura della sentenza ivi impugnata ( pag 10 e I l) la Corte d'appello non ha omesso di esaminare le osservazioni del c.t.u. rese in sede di chiarimenti, le cui risultanze sono, anzi, poste a fondamento della propria decisione, dando ad esse una qualificazione giuridica alla luce delle caratteristiche delle varianti descritte nell'elaborato tecnico. Passando ad esaminare la censura introdotta in via incidentale dalla società autostrade con il primo motivo,quello con cui si denuncia la prospettata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel riconoscere l'aumento del 10% dell'indennità ai sensi dell'art 37, secondo comma, del D.P.R. 327/2001, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata anche sotto questo profilo resista alla critica che le viene mossa.Il chiaro disposto di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, nel prevedere che "nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'identità è aumentata del 10 per cento" mette a confronto l'importo dell'indennità provvisoria, attualizzata, e quello determinato in via definitiva dal giudice. La maggiorazione prevista nei casi in cui non sia possibile concludere l'accordo (per fatto non imputabile al proprietario) perchè l'amministrazione abbia offerto un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva (dal giudice) svolge una funzione compensativa (o perequativa, secondo Cass., 13 gennaio 2014, n. 499) per l'ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della conclusione del procedimento espropriativo che deve terminare con il pagamento del giusto indennizzo "in tempo utile", come affermato dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte Edu (Corte Edu, sentenza 1 aprile 2008, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia). La possibilità che, applicando la maggiorazione del 10 per cento, sia superato il tetto del valore di mercato nella quantificazione dell'indennizzo, è un'ipotesi che il legislatore non ha inteso evitare (e, quindi, ha implicitamente consentito) quando, a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, è intervenuto sul D.P.R. 2001, art. 37, commi l e 2. codificando il criterio del valore venale e prevedendo la maggiorazione dell'indennità in misura del 10 per cento. L'aumento del 10 per cento dell'indennità dev'essere applicato dalla Corte d'appello in via automatica, allorchè emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma, come nel caso in cui l'amministrazione abbia offerto un'indennità che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva in tal modo impedendo, per una valutazione legale di tipo presuntivo, la conclusione dell'accordo di cessione ( Cass 2021 lir 7369; 2017/ nr 12058). La Corte distrettuale ha pertanto correttamente interpretato la portata della norma escludendo applicabilità della previsione alle sole ipotesi di cessione volontaria/sicchè avendo riscontrato ì presupposti oggettivi di legge. ossia l'inferiorità dell'offerta formulata alle parti espropriate rispetto agli 8/10 (Euro 300.818,78 ) dell'indennità determinata in via definitiva dalla Corte territoriale (Euro 4.162.525,25 ) ha riconosciuto la maggiorazione del 10% dell'indennità di esproprio.Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Giova ricordare il criterio della soccombenza - inteso sia come soccombenza integrale, sia come soccombenza parziale reciproca - costituisce regola generale in materia di governo delle spese processuali che trova applicazione, in difetto di deroghe espressamente previste, anche ai giudizi di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione (cfr. da ultimo, Cass. 15 novembre 2021, n. 34199). In particolare il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. 10685/2019). Nella specie la Corte di appello ha regolato le spese di lite senza travalicare i limiti sopra richiamati tenendo conto della reciproca soccombenza Alla stregua delle considerazioni sopra esposte vanno rigettati il ricorso principale, il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] e quello proposto da società [OSCURATO:SOCIETA].. Le spese di legittimità vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Sinigaglia e della società [OSCURATO:SOCIETA].: compensa le spese di legittimità. Dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 10649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris