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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46440/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANNAMARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, difetto e vizio della motivazione in relazione al concetto di "abbandono" di cui all'artt. 727 cod.pen., asserendo di essersi limitata a collocare il cane legato al palo davanti ad uno studio veterinario, luogo ove avrebbe ricevuto cure ed assistenza; Considerato che la censura è manifestamente infondata.

Il giudice di merito ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che la condotta ascritta alla ricorrente consiste nell'abbandono e nella cattiva custodia dell'animale, rinvenuto in pessime condizioni.

Rilevato che la doglianza è, altresì, manifestamente infondata poiché riguardante enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte: "Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze" (Sez. 5, n. 15471 del 19/01/2018 Ud., P.G. in proc.

Galati, Rv. 272851 - 01).

Correttamente poi il giudice a qua ha richiamato il principio di diritto secondo il quale nel concetto di abbandono rientri tanto il distacco volontario quanto quello di disinteresse alla ricerca.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANNAMARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, difetto e vizio della motivazione in relazione al concetto di "abbandono" di cui all'artt. 727 cod.pen., asserendo di essersi limitata a collocare il cane legato al palo davanti ad uno studio veterinario, luogo ove avrebbe ricevuto cure ed assistenza; Considerato che la censura è manifestamente infondata. Il giudice di merito ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che la condotta ascritta alla ricorrente consiste nell'abbandono e nella cattiva custodia dell'animale, rinvenuto in pessime condizioni. Rilevato che la doglianza è, altresì, manifestamente infondata poiché riguardante enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte: "Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze" (Sez. 5, n. 15471 del 19/01/2018 Ud., P.G. in proc. Galati, Rv. 272851 - 01). Correttamente poi il giudice a qua ha richiamato il principio di diritto secondo il quale nel concetto di abbandono rientri tanto il distacco volontario quanto quello di disinteresse alla ricerca. Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris