Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21640/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5877/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 379/2020,depositata il 02/09/2020 , R.G.N. 275/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Firenze ha pressoché integralmente confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], addetti all'Ipermercato di Montevarchi, contro [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto spettare loro il diritto ad essere inquadrati nel superiore livello professionale III -parametro 167, rispettivamente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto a Borri e dal 18/7/2002 quanto alle due colleghe (nei limiti della prescrizione decennale) e condannato per l'effetto la società cooperativa a versare loro le differenze retributive a far data dal luglio 2007;

2. la Corte di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado solo sulla decorrenza della condanna della società cooperativa alla corresponsione delle differenze retributive spettanti a [OSCURATO:PERSONA] per effetto del superiore inquadramento, decorrenza fissata a novembre 2010(anziché da luglio 2007 come in primo grado), considerando che le mansioni superiori accertate erano state svolte dal medesimo pacificamente da tale epoca ed il riconoscimento della qualifica superiore era stato riconosciuto con decorrenza da febbraio 2011; 3.avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa con 3 motivi (che ricalcano sostanzialmente i motivi di appello), cui hanno resistito con controricorso i lavoratori; entrambe le parti hanno depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del CCNL applicato al rapporto (Dipendenti imprese distribuzione cooperativa del 2011), correlativamente a violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. (art. 360, n.3, c.p.c.); argomenta che la Corte d'Appello a vrebbe condotto un'operazione ermeneutica inficiata da tautologia nel non considerare rilevante la quantificazione oraria del tempo dedicato alle mansioni ritenute di maggior valore professionale, non meramente complementari ed accessorie e continuative; sostiene, cioè, che la non accessorietà e complementarietà del carattere delle mansioni di maggior contenuto professionale e che qualificano il riconoscimento del superiore inquadramento non avrebbe consistenza qualitativa. ma piuttosto quantitativa; 2.il motivo non è meritevole di accoglimento; 3.l'interpretazione delle pertinenti norme contrattuali collettive ad opera della Corte di merito non realizza la lamentata tautologia; piuttosto, la Corte distrettuale è approdata ad un risultato ermeneutico logicamente e congruamente motivato (diverso da quello propugnato dalla società ricorrente), privilegiando la natura qualitativa (in verità quali-quantitativa) delle mansioni di maggiore contenuto professionale qualificanti ai fini del superiore inquadramento rivendicato e riconosciuto; ciò, dando rilevanza alla quotidianità e continuità delle mansioni di maggiore contenuto professionale e descrivendo il contenuto dell'ulteriore compito di addetti all’ordinazione ed alla ricezione delle merci dal magazzino (riferibile alla declaratoria descrittiva di uno dei 14 diversi profili professionali di cui al parametro 167 - livello III), rispetto alle mansioni ordinarie di addetti al rifornimento materiale di banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto (di inquadramento nel parametro 144 - livello IV quali addetti a operazioni ausiliarie alla vendita);4.la Corte di Firenze ha valorizzato una serie di circostanze di fatto rilevanti ai fini del procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamentoin fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; in tale giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui, appunto, non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 30580/2019, n. 18943/2016); 5.poiché tale procedimento trifasico è stato svolto e motivato sulla base di elementi probatori congrui e conseguenti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilmente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n. 34476/2019), rivalutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018);6.in realtà l a Corte di merito ha valutato le prove alla luce del la pertinente normativa contrattuale collettiva con interpretazione logica e motivata, ancorata al tradizionale e consolidato criterio della prevalenza contenutistica, e che resiste alle critiche di parte ricorrente, non risultando in alcun modo dal testo della disposizione contrattuale collettiva, per come riportata in ricorso, che il criterio discretivo tra le mansioni vada individuato con riferimento ad una quantificazione temporale - per così dire della metà più uno - dell'orario di lavoro; 7.come si desume dai principi specificati già da Cass. n. 1987/2004, è funzione d ella norma collettiva fissare, nell'ipotesi dimansioni promiscue, il parametro per l’accertamento della mansioneprevalente; ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il giudice non può disapplicarlo ne' modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto; ove la disposizione contrattuale esiga, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiorecon riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile; a contrario, se il parametro quantitativo, come nel caso di specie, non è contemplato nella norma collettiva, al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l’attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza; e qualora abbia esaminato il complessivo contenuto quali-quantitativo delle mansioni svolte, giudicando, con motivazione congrua e aderente al dettato contrattuale collettivo, specificamente qualificante lo svolgimento, anche temporalmente significativo, di mansioni proprie di professionalità con inquadramento superiore, tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione o per violazione dei principi e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte; 8.con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., correlati all'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012 (art. 360, n. 3, c.p.c., in via subordinata nel caso di non accoglimento del primo motivo); contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale estintiva parziale delle pretese creditorie retributive aggiuntive, effettuato dalla Corte di merito per effetto del depotenziamento della tutela reale, a seguito, appunto, delle modifiche dell’art. 18 legge n. 300/1970 ad opera della legge n. 92/2012; 9.il motivo non è fondato; 10.la gravata sentenza è conforme al recente arresto giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 26246/2022) che ha affermato il principio di diritto secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro; 11.l'assunto della Corte distrettuale, secondo cui, nella fattispecie, il termine di prescrizione dei crediti per differenze retributive dei lavoratori non decorre in costanza di rapporto di lavoro, rimanendo prescritti solo quelli anteriori al luglio del 2007 (essendo la legge n. 92/2012 entrata in vigore in data 18.7.2012) è pienamente condivisibile per le ragioni svolte nel precedente giurisprudenziale di legittimità sopra indicato e che qui devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte (cfr. Cass.n. 29831/2022);12.con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 45 CCNL, correlativamente a violazione e falsa applicazione dell'art. 2102, comma 7, c.c., in via subordinata nel caso di non accoglimento del primo e secondo motivo; si sostiene che il riconoscimento del superiore inquadramento al dipendente Borri andava operato con decorrenza 12/2011 e non novembre 2010; 13.il motivo non è fondato; 14.la Corte fiorentina ha confermato la sentenza del Tribunale circa il riconoscimento dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto a Borri, del diritto all'inquadramento superiore, ossia tre mesi dopo l'accertamento dell'inizio dello svolgimento di mansioni superiori, facendo invece decorrere da novembre 2010 il dovuto diritto alle differenze retributive, diritto, invece, quello al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, coincidente con l'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori ai sensi dell’art.2103 c.c.; 15.il ricorso deve pertanto, stante l’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario; 16.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5877/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 379/2020,depositata il 02/09/2020 , R.G.N. 275/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Firenze ha pressoché integralmente confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], addetti all'Ipermercato di Montevarchi, contro [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto spettare loro il diritto ad essere inquadrati nel superiore livello professionale III -parametro 167, rispettivamente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto a Borri e dal 18/7/2002 quanto alle due colleghe (nei limiti della prescrizione decennale) e condannato per l'effetto la società cooperativa a versare loro le differenze retributive a far data dal luglio 2007; 2. la Corte di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado solo sulla decorrenza della condanna della società cooperativa alla corresponsione delle differenze retributive spettanti a [OSCURATO:PERSONA] per effetto del superiore inquadramento, decorrenza fissata a novembre 2010(anziché da luglio 2007 come in primo grado), considerando che le mansioni superiori accertate erano state svolte dal medesimo pacificamente da tale epoca ed il riconoscimento della qualifica superiore era stato riconosciuto con decorrenza da febbraio 2011; 3.avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa con 3 motivi (che ricalcano sostanzialmente i motivi di appello), cui hanno resistito con controricorso i lavoratori; entrambe le parti hanno depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del CCNL applicato al rapporto (Dipendenti imprese distribuzione cooperativa del 2011), correlativamente a violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. (art. 360, n.3, c.p.c.); argomenta che la Corte d'Appello a vrebbe condotto un'operazione ermeneutica inficiata da tautologia nel non considerare rilevante la quantificazione oraria del tempo dedicato alle mansioni ritenute di maggior valore professionale, non meramente complementari ed accessorie e continuative; sostiene, cioè, che la non accessorietà e complementarietà del carattere delle mansioni di maggior contenuto professionale e che qualificano il riconoscimento del superiore inquadramento non avrebbe consistenza qualitativa. ma piuttosto quantitativa; 2.il motivo non è meritevole di accoglimento; 3.l'interpretazione delle pertinenti norme contrattuali collettive ad opera della Corte di merito non realizza la lamentata tautologia; piuttosto, la Corte distrettuale è approdata ad un risultato ermeneutico logicamente e congruamente motivato (diverso da quello propugnato dalla società ricorrente), privilegiando la natura qualitativa (in verità quali-quantitativa) delle mansioni di maggiore contenuto professionale qualificanti ai fini del superiore inquadramento rivendicato e riconosciuto; ciò, dando rilevanza alla quotidianità e continuità delle mansioni di maggiore contenuto professionale e descrivendo il contenuto dell'ulteriore compito di addetti all’ordinazione ed alla ricezione delle merci dal magazzino (riferibile alla declaratoria descrittiva di uno dei 14 diversi profili professionali di cui al parametro 167 - livello III), rispetto alle mansioni ordinarie di addetti al rifornimento materiale di banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto (di inquadramento nel parametro 144 - livello IV quali addetti a operazioni ausiliarie alla vendita);4.la Corte di Firenze ha valorizzato una serie di circostanze di fatto rilevanti ai fini del procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamentoin fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; in tale giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui, appunto, non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 30580/2019, n. 18943/2016); 5.poiché tale procedimento trifasico è stato svolto e motivato sulla base di elementi probatori congrui e conseguenti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilmente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), rivalutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018);6.in realtà l a Corte di merito ha valutato le prove alla luce del la pertinente normativa contrattuale collettiva con interpretazione logica e motivata, ancorata al tradizionale e consolidato criterio della prevalenza contenutistica, e che resiste alle critiche di parte ricorrente, non risultando in alcun modo dal testo della disposizione contrattuale collettiva, per come riportata in ricorso, che il criterio discretivo tra le mansioni vada individuato con riferimento ad una quantificazione temporale - per così dire della metà più uno - dell'orario di lavoro; 7.come si desume dai principi specificati già da Cass. n. 1987/2004, è funzione d ella norma collettiva fissare, nell'ipotesi dimansioni promiscue, il parametro per l’accertamento della mansioneprevalente; ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il giudice non può disapplicarlo ne' modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto; ove la disposizione contrattuale esiga, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiorecon riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile; a contrario, se il parametro quantitativo, come nel caso di specie, non è contemplato nella norma collettiva, al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l’attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza; e qualora abbia esaminato il complessivo contenuto quali-quantitativo delle mansioni svolte, giudicando, con motivazione congrua e aderente al dettato contrattuale collettivo, specificamente qualificante lo svolgimento, anche temporalmente significativo, di mansioni proprie di professionalità con inquadramento superiore, tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione o per violazione dei principi e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte; 8.con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., correlati all'art. 18, comma 1, legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012 (art. 360, n. 3, c.p.c., in via subordinata nel caso di non accoglimento del primo motivo); contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale estintiva parziale delle pretese creditorie retributive aggiuntive, effettuato dalla Corte di merito per effetto del depotenziamento della tutela reale, a seguito, appunto, delle modifiche dell’art. 18 legge n. 300/1970 ad opera della legge n. 92/2012; 9.il motivo non è fondato; 10.la gravata sentenza è conforme al recente arresto giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 26246/2022) che ha affermato il principio di diritto secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro; 11.l'assunto della Corte distrettuale, secondo cui, nella fattispecie, il termine di prescrizione dei crediti per differenze retributive dei lavoratori non decorre in costanza di rapporto di lavoro, rimanendo prescritti solo quelli anteriori al luglio del 2007 (essendo la legge n. 92/2012 entrata in vigore in data 18.7.2012) è pienamente condivisibile per le ragioni svolte nel precedente giurisprudenziale di legittimità sopra indicato e che qui devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte (cfr. Cass.n. 29831/2022);12.con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 45 CCNL, correlativamente a violazione e falsa applicazione dell'art. 2102, comma 7, c.c., in via subordinata nel caso di non accoglimento del primo e secondo motivo; si sostiene che il riconoscimento del superiore inquadramento al dipendente Borri andava operato con decorrenza 12/2011 e non novembre 2010; 13.il motivo non è fondato; 14.la Corte fiorentina ha confermato la sentenza del Tribunale circa il riconoscimento dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto a Borri, del diritto all'inquadramento superiore, ossia tre mesi dopo l'accertamento dell'inizio dello svolgimento di mansioni superiori, facendo invece decorrere da novembre 2010 il dovuto diritto alle differenze retributive, diritto, invece, quello al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, coincidente con l'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori ai sensi dell’art.2103 c.c.; 15.il ricorso deve pertanto, stante l’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario; 16.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 21640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris