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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 10612/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29215-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 760/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29215 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 760 del 2020 del Tribunale di Bologna esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] 1?aolo s.p.a. aveva proposto opposizione al precetto intimato dal deducente (erroneamente, per quanto è dato comprendere, a pag. 1 e a pag. 16 del ricorso si fa riferimento, quale intimante e parte processuale, a [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un assegno circolare, deducendo, in particolare, la mancanza di prova dell'affermato rifiuto indebito di pagamento e l'ostatività, al pagamento stesso, della normativa antiriciclaggio; - il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva l'opposto, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuto sequestro penale del titolo stragiudiziale azionato; - il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione di prime cure, osservando che l'assegno era stato incassato dall'amministratore giudiziario all'esito del sequestro e delle documentate disposizioni dell'autorità giudiziaria, mentre la statuizione del Giudice di Pace sulle spese non era stata impugnata; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 156, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 82, 83, r.d. n. 1736 del 1933, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che per dichiarare cessata la materia del contendere era necessario cessassero le ragioni di contrasto, come non era avvenuto, sicché il giudice avrebbe dovuto esaminare il merito e constatare la mancanza di prova dell'incasso del titolo ad opera dell'amministratore giudiziario, invece di affermare, contraddittoriamente, per RG n 29215 del 2020 Cons. rel. 7 , a Paol7, „ un verso che era venuta meno la possibilità, per il precettante, di intimare il pagamento, e per altro verso che era venuta meno la materia del contendere; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il provvedimento di sequestro che aveva visto coinvolto l'assegno era stato in gran parte revocato e per la parte residua impugnato, e comunque non era definitivo, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di opposizione per pregiudizialità fino alla stabilizzazione dei provvedimenti concernenti il titolo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, comma 2, della legge assegni, del d.lgs. n. 231 del 2007 e l'apparenza della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di spiegare perché il rifiuto della banca di pagare il titolo avrebbe potuto ritenersi giustificato in forza di circolari della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio, mentre sussisteva normativamente l'obbligo di pagamento a vista; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di compensare le spese di lite in relazione alla reciproca soccombenza derivante dal rigetto dell'eccezione di declaratoria d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis, cod. proc. civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della RG n 29215 del 2020 Cons. re Paol rreca sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Roma, 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] te Iy,/ir [OSCURATO:PERSONA].ssa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29215-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 760/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29215 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 760 del 2020 del Tribunale di Bologna esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] 1?aolo s.p.a. aveva proposto opposizione al precetto intimato dal deducente (erroneamente, per quanto è dato comprendere, a pag. 1 e a pag. 16 del ricorso si fa riferimento, quale intimante e parte processuale, a [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un assegno circolare, deducendo, in particolare, la mancanza di prova dell'affermato rifiuto indebito di pagamento e l'ostatività, al pagamento stesso, della normativa antiriciclaggio; - il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva l'opposto, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuto sequestro penale del titolo stragiudiziale azionato; - il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione di prime cure, osservando che l'assegno era stato incassato dall'amministratore giudiziario all'esito del sequestro e delle documentate disposizioni dell'autorità giudiziaria, mentre la statuizione del Giudice di Pace sulle spese non era stata impugnata; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 156, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., 82, 83, r.d. n. 1736 del 1933, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che per dichiarare cessata la materia del contendere era necessario cessassero le ragioni di contrasto, come non era avvenuto, sicché il giudice avrebbe dovuto esaminare il merito e constatare la mancanza di prova dell'incasso del titolo ad opera dell'amministratore giudiziario, invece di affermare, contraddittoriamente, per RG n 29215 del 2020 Cons. rel. 7 , a Paol7, „ un verso che era venuta meno la possibilità, per il precettante, di intimare il pagamento, e per altro verso che era venuta meno la materia del contendere; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il provvedimento di sequestro che aveva visto coinvolto l'assegno era stato in gran parte revocato e per la parte residua impugnato, e comunque non era definitivo, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di opposizione per pregiudizialità fino alla stabilizzazione dei provvedimenti concernenti il titolo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, comma 2, della legge assegni, del d.lgs. n. 231 del 2007 e l'apparenza della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di spiegare perché il rifiuto della banca di pagare il titolo avrebbe potuto ritenersi giustificato in forza di circolari della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio, mentre sussisteva normativamente l'obbligo di pagamento a vista; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di compensare le spese di lite in relazione alla reciproca soccombenza derivante dal rigetto dell'eccezione di declaratoria d'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis, cod. proc. civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 del 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della RG n 29215 del 2020 Cons. re Paol rreca sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Roma, 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] te Iy,/ir [OSCURATO:PERSONA].ssa
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