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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21890/2026

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ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Matera n. 237/2024 depositata il07/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026Svolgimento del processo1.

Con sentenza n. 237/2024 del 7/3/2024 il Tribunale di Materarespingeva l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] gliAngeli [OSCURATO:PERSONA] s.s., confermando integralmente lasentenza n. 250/2020 con la quale il Giudice di Pace di Pisticci,accogliendo la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]., avevacondannato la società convenuta al pagamento della somma di Euro3.871,72 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di fornituredi gas g.p.l., maggiorata di interessi e con il favore delle spese dilite.

In particolare, per quel che ancora rileva, il giudice dell’appellorigettava il motivo attinente alla nullità della sentenza di primogrado per violazione del principio del giusto contradittorio verificatosiin conseguenza della omessa rituale comunicazione del rinviod’ufficio dell’udienza istruttoria nel periodo di sospensione delleudienze disposto ex lege nella fase emergenziale della pandemia daCovid

19.2. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la societàAzienda Agricola gli [OSCURATO:PERSONA] s.s. propone oraricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.3.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Motivi della decisione4.

Con il 1° motivo la ricorrente denunzia error in iudicando ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. – nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 134, 136, 156, 157,170, 176 c.p.c. e dell’art. 82 disp. att. c.p.c., dell’art. 83 d.l. 17marzo 2020 n. 18, dell’art. 36 d.l. 08 aprile 2020 n. 23 e perviolazione dell’art. 111 Cost e del principio del contraddittorio cheregola il giusto processo.5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente omesso dirilevare la nullità della sentenza in ragione della violazione delprincipio del contraddittorio in cui era incorso il giudice di prime cureNumero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026per avere celebrato l’udienza di assunzione della prova testimoniale,già ammessa, in assenza del difensore costituito della odiernaricorrente, nei confronti del quale era stata, in tesi, totalmenteomessa ogni comunicazione di rinvio.6.

Lamenta che la detta violazione è avvenuta perché, in conseguenzadelle misure emergenziali dovute alla sopravvenuta pandemia covid19 - all’epoca in atto –, l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era potutatenere e la causa era stata, perciò, rinviata – con provvedimento del20-03-2020 mai comunicato alla difesa della convenuta (odiernaricorrente) - alla successiva udienza del 05-05-2020; anche questaudienza, tuttavia, non si sarebbe potuta tenere per la permanenzadella situazione emergenziale e, pertanto, con altro provvedimentodel 17-04-2020 mai comunicato alla difesa della convenuta (odiernaricorrente) la causa era stata rinviata all’udienza del 29- 09-2020,ove i testimoni sono stati sentiti in assenza del difensore.7.

L’ ultima udienza, previo regolare avviso della cancelleria, è statatrattata per via telematica e all’esito della medesima il Giudice diPace di Pisticci ha trattenuto la causa in decisione.8.

Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudicedell’appello, la normativa emergenziale anti Covid 19 –applicabileratione temporis ai provvedimenti di rinvio in esame- non deroga ledisposizioni del codice di rito sopra richiamate le quali sancisconol’obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, dellecomunicazioni a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti deiprovvedimenti adottati dal giudice fuori udienza.9.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.10.

Il giudice dell’appello ha affermato essere non condivisibile… la doglianza relativa all'omissione della comunicazione dei rinviidelle udienze, atteso che dagli atti emerge come l'appellante,nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza n.71/2019 (cfr.ricevuta di avvenuta consegna pec del 12-11-2019 in fascicoloNumero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026d'ufficio di primo grado), non sia comparsa all'udienza fissata per il[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il primo giudice, con ordinanza in calce al verbale,ha ammesso i mezzi istruttori, rinviando la causa per il loroespletamento al 24-3-2020.

Detto provvedimento, reso in udienza eriportato nel verbale, si presume conosciuto sia dalle parti presenti,sia da quelle che avrebbero dovuto partecipare e quindi non vacomunicato, ai sensi dell'art. 134 c.p.c.

Successivamente, a causadell'emergenza sanitaria da Covid 19, alla stregua di quantodisposto dai DD.LL.11 e 18/2020 sono stati disposti rinvii d'ufficio(cfr. decreti 20-3-2020 e 17-4-2020) che, a cura della cancelleria,sono stati allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, nonchécomunicati all'Ordine degli Avvocati di Matera per darne la più ampiadiffusione tra gli iscritti, venendo così escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il teste, senza violazione del principio del contraddittorio, alpunto che la convenuta, pur assente, nelle note di trattazionedepositate il 23/11/2020 non ha formulato alcun rilievo, avendosollevato la relativa eccezione tardivamente in sede di gravarne .11.

La ricorrente correttamente deduce che l’art. 36 d.l. 8 aprile2020, n. 23 non contiene disposizioni abroganti le norme del codicedi rito previste agli artt. 134,130 ,170 e 176 c.p.c. e dall’art. 82disp. att., e che le misure emergenziali adottate nel periodopandemico avevano natura organizzativa e funzionale, nonautorizzando forme atipiche di comunicazione o decisione in derogaalle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioniimplicite del principio del contraddittorio.12.

Pertanto gli alternativi e atipici strumenti di comunicazioneeventualmente utilizzati nella fase emergenziale non sonocertamente idonei a garantire il giusto contraddittorio tra le parti (v.Cass.

Sez. 3 -, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024, in tema diprovvedimento giudiziale di differimento della udienza conseguenteal periodo di sospensione ex lege dei procedimenti; più in generale,Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026v.

Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5721 del 04/03/2025; Cass. Sez.Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 4866 del 01/03/2007)13.

Si rivela, pertanto, errata la prima considerazione svolta dalgiudice in ordine alla regolarità della comunicazione effettuata construmenti ravvisati equipollenti, viceversa non previsti dalle normedisciplinanti il processo ordinario di cognizione.14.

Errato risulta anche il secondo rilievo del giudice a quosecondo cui la violazione del contraddittorio non è stata denunziatatempestivamente alla prima udienza successiva di cui il difensore haavuto regolare notizia, ex art. 157 c.p.c., ovvero alla prima udienzasuccessiva, ritualmente comunicata, non prospettandosi in questocaso una nullità assoluta in grado di inficiare l’intero procedimento.15.

L’assunto di fondo della impugnata sentenza è che la parteappellante non solo nella fase di appello non abbia dimostrato diavere prontamente eccepito la concreta lesione subita in ragionedell’escussione della prova testimoniale avvenuta in sua assenza,ma che non possa limitarsi a dedurre, in sede di impugnativa, lanullità della sentenza in ragione di un’astratta violazione delprincipio del contradittorio, ove tale violazione non sia stata in gradodi influire sulla decisione assunta.16.

Diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, vainvero confermato il principio per cui i vizi sia della sentenza in séconsiderata sia degli atti processuali antecedentisi convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere neilimiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione,così che solo la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravamecomporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.17.

L’effetto sanante della nullità processuale non può pertantodedursi dal mancato rilievo del vizio processuale nella prima fase,come erroneamente ritenuto dal giudice, ma solo dalla mancataNumero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnazione della sentenza per tale motivo (Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 30485 del 18/10/2022; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n.14434 del 27/05/2019).18.

La nullità denunziata è pertanto sussistente nella specie, inquanto poiché la fattispecie in esame non risulta differentedall’ipotesi di omessa comunicazione dell’udienza di precisazionedelle conclusioni, o comunque di udienze essenziali ai finidell’esplicazione del diritto di azione o di difesa, considerate daultimo dalle sezioni unite di questa Corte come ipotesi di nullità perviolazione del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta adimostrare la lesione in concreto del diritto di difesa, la stessarisultando già integrata dal non essere stata la parte posta in gradodi esercitare appieno le facoltà difensive previste dalla legge (v.Cass.

Sez. 3 -, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024; Cass. civ.,SS.UU., n. 36596/2021 cit.; Cass. civ., Sez.

III, 22 novembre 2024,n. 30162; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 24 gennaio 2023, n. 2067).19.

L’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato si pone nelsolco di quanto indicato in tema di giusto contraddittorio dalle Cortieuropee.20. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sancito che integra violazione del dirittoa un processo equo, ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU, l’omessa oinadeguata comunicazione all’interessato dell’udienza di rinvio,quando essa abbia comportato la sua mancata comparizione e unaconcreta compromissione del diritto di partecipare al procedimento edi esercitare il contraddittorio, senza che possa farsi ricadere sullaparte un onere eccessivo di vigilanza sull’andamento del processo.21. [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Russia, 31 maggio 2016, è stato affermatoil principio per cui la mancata comunicazione della nuova datad’udienza, a seguito di rinvio, viola il diritto al contraddittorio e allapartecipazione effettiva, poiché la celebrazione dell’udienzaall’insaputa della parte equivale alla sua esclusione dal processo.Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/202622.

Allo stesso modo, a livello di Unione europea, è stato sancitoche la possibilità effettiva di partecipare al processo precede econdiziona la legittimità della decisione, in quanto il diritto alcontraddittorio costituisce principio generale del diritto dell’Unioneeuropea e impone che l’interessato sia messo in condizione di farvalere utilmente le proprie difese ([OSCURATO:PERSONA] –C-682/15, 16 maggio 2017; Sopropé – C‑349/07, 18 dicembre2008).23.

Alla luce di quanto sopra, la tutela giurisdizionale effettiva dicui agli artt. 6 Conv.

Edu e 47 della Carta dei diritti fondamentalidella UE, in parallelo a quanto negli stessi termini si evince dall’art.111 Cost., presuppone informazione e possibilità di contraddire.Pertanto, l’omessa comunicazione dell’udienza di rinvio, impedendoalla parte la partecipazione al giudizio, integra violazione delprincipio del giusto processo, venendo meno le condizioni minime dieffettività del contraddittorio e del diritto di difesa.24.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso,assorbito il 2° motivo,( con il quale la ricorrente denunzia violazione degli artt. 170, 176c.p.c., 82 disp. att. c.p.c. ) consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.25.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 2° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale diMatera, in diversa composizione.Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Matera n. 237/2024 depositata il07/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026Svolgimento del processo1. Con sentenza n. 237/2024 del 7/3/2024 il Tribunale di Materarespingeva l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] gliAngeli [OSCURATO:PERSONA] s.s., confermando integralmente lasentenza n. 250/2020 con la quale il Giudice di Pace di Pisticci,accogliendo la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]., avevacondannato la società convenuta al pagamento della somma di Euro3.871,72 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di fornituredi gas g.p.l., maggiorata di interessi e con il favore delle spese dilite. In particolare, per quel che ancora rileva, il giudice dell’appellorigettava il motivo attinente alla nullità della sentenza di primogrado per violazione del principio del giusto contradittorio verificatosiin conseguenza della omessa rituale comunicazione del rinviod’ufficio dell’udienza istruttoria nel periodo di sospensione delleudienze disposto ex lege nella fase emergenziale della pandemia daCovid 19.2. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la societàAzienda Agricola gli [OSCURATO:PERSONA] s.s. propone oraricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.3. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Motivi della decisione4. Con il 1° motivo la ricorrente denunzia error in iudicando ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. – nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 134, 136, 156, 157,170, 176 c.p.c. e dell’art. 82 disp. att. c.p.c., dell’art. 83 d.l. 17marzo 2020 n. 18, dell’art. 36 d.l. 08 aprile 2020 n. 23 e perviolazione dell’art. 111 Cost e del principio del contraddittorio cheregola il giusto processo.5. Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente omesso dirilevare la nullità della sentenza in ragione della violazione delprincipio del contraddittorio in cui era incorso il giudice di prime cureNumero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026per avere celebrato l’udienza di assunzione della prova testimoniale,già ammessa, in assenza del difensore costituito della odiernaricorrente, nei confronti del quale era stata, in tesi, totalmenteomessa ogni comunicazione di rinvio.6. Lamenta che la detta violazione è avvenuta perché, in conseguenzadelle misure emergenziali dovute alla sopravvenuta pandemia covid19 - all’epoca in atto –, l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era potutatenere e la causa era stata, perciò, rinviata – con provvedimento del20-03-2020 mai comunicato alla difesa della convenuta (odiernaricorrente) - alla successiva udienza del 05-05-2020; anche questaudienza, tuttavia, non si sarebbe potuta tenere per la permanenzadella situazione emergenziale e, pertanto, con altro provvedimentodel 17-04-2020 mai comunicato alla difesa della convenuta (odiernaricorrente) la causa era stata rinviata all’udienza del 29- 09-2020,ove i testimoni sono stati sentiti in assenza del difensore.7. L’ ultima udienza, previo regolare avviso della cancelleria, è statatrattata per via telematica e all’esito della medesima il Giudice diPace di Pisticci ha trattenuto la causa in decisione.8. Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudicedell’appello, la normativa emergenziale anti Covid 19 –applicabileratione temporis ai provvedimenti di rinvio in esame- non deroga ledisposizioni del codice di rito sopra richiamate le quali sancisconol’obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, dellecomunicazioni a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti deiprovvedimenti adottati dal giudice fuori udienza.9. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.10. Il giudice dell’appello ha affermato essere non condivisibile… la doglianza relativa all'omissione della comunicazione dei rinviidelle udienze, atteso che dagli atti emerge come l'appellante,nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza n.71/2019 (cfr.ricevuta di avvenuta consegna pec del 12-11-2019 in fascicoloNumero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026d'ufficio di primo grado), non sia comparsa all'udienza fissata per il[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il primo giudice, con ordinanza in calce al verbale,ha ammesso i mezzi istruttori, rinviando la causa per il loroespletamento al 24-3-2020. Detto provvedimento, reso in udienza eriportato nel verbale, si presume conosciuto sia dalle parti presenti,sia da quelle che avrebbero dovuto partecipare e quindi non vacomunicato, ai sensi dell'art. 134 c.p.c. Successivamente, a causadell'emergenza sanitaria da Covid 19, alla stregua di quantodisposto dai DD.LL.11 e 18/2020 sono stati disposti rinvii d'ufficio(cfr. decreti 20-3-2020 e 17-4-2020) che, a cura della cancelleria,sono stati allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, nonchécomunicati all'Ordine degli Avvocati di Matera per darne la più ampiadiffusione tra gli iscritti, venendo così escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il teste, senza violazione del principio del contraddittorio, alpunto che la convenuta, pur assente, nelle note di trattazionedepositate il 23/11/2020 non ha formulato alcun rilievo, avendosollevato la relativa eccezione tardivamente in sede di gravarne .11. La ricorrente correttamente deduce che l’art. 36 d.l. 8 aprile2020, n. 23 non contiene disposizioni abroganti le norme del codicedi rito previste agli artt. 134,130 ,170 e 176 c.p.c. e dall’art. 82disp. att., e che le misure emergenziali adottate nel periodopandemico avevano natura organizzativa e funzionale, nonautorizzando forme atipiche di comunicazione o decisione in derogaalle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioniimplicite del principio del contraddittorio.12. Pertanto gli alternativi e atipici strumenti di comunicazioneeventualmente utilizzati nella fase emergenziale non sonocertamente idonei a garantire il giusto contraddittorio tra le parti (v.Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024, in tema diprovvedimento giudiziale di differimento della udienza conseguenteal periodo di sospensione ex lege dei procedimenti; più in generale,Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5721 del 04/03/2025; Cass. Sez.Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 4866 del 01/03/2007)13. Si rivela, pertanto, errata la prima considerazione svolta dalgiudice in ordine alla regolarità della comunicazione effettuata construmenti ravvisati equipollenti, viceversa non previsti dalle normedisciplinanti il processo ordinario di cognizione.14. Errato risulta anche il secondo rilievo del giudice a quosecondo cui la violazione del contraddittorio non è stata denunziatatempestivamente alla prima udienza successiva di cui il difensore haavuto regolare notizia, ex art. 157 c.p.c., ovvero alla prima udienzasuccessiva, ritualmente comunicata, non prospettandosi in questocaso una nullità assoluta in grado di inficiare l’intero procedimento.15. L’assunto di fondo della impugnata sentenza è che la parteappellante non solo nella fase di appello non abbia dimostrato diavere prontamente eccepito la concreta lesione subita in ragionedell’escussione della prova testimoniale avvenuta in sua assenza,ma che non possa limitarsi a dedurre, in sede di impugnativa, lanullità della sentenza in ragione di un’astratta violazione delprincipio del contradittorio, ove tale violazione non sia stata in gradodi influire sulla decisione assunta.16. Diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, vainvero confermato il principio per cui i vizi sia della sentenza in séconsiderata sia degli atti processuali antecedentisi convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere neilimiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione,così che solo la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravamecomporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.17. L’effetto sanante della nullità processuale non può pertantodedursi dal mancato rilievo del vizio processuale nella prima fase,come erroneamente ritenuto dal giudice, ma solo dalla mancataNumero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnazione della sentenza per tale motivo (Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 30485 del 18/10/2022; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n.14434 del 27/05/2019).18. La nullità denunziata è pertanto sussistente nella specie, inquanto poiché la fattispecie in esame non risulta differentedall’ipotesi di omessa comunicazione dell’udienza di precisazionedelle conclusioni, o comunque di udienze essenziali ai finidell’esplicazione del diritto di azione o di difesa, considerate daultimo dalle sezioni unite di questa Corte come ipotesi di nullità perviolazione del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta adimostrare la lesione in concreto del diritto di difesa, la stessarisultando già integrata dal non essere stata la parte posta in gradodi esercitare appieno le facoltà difensive previste dalla legge (v.Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024; Cass. civ.,SS.UU., n. 36596/2021 cit.; Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2024,n. 30162; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2023, n. 2067).19. L’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato si pone nelsolco di quanto indicato in tema di giusto contraddittorio dalle Cortieuropee.20. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sancito che integra violazione del dirittoa un processo equo, ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU, l’omessa oinadeguata comunicazione all’interessato dell’udienza di rinvio,quando essa abbia comportato la sua mancata comparizione e unaconcreta compromissione del diritto di partecipare al procedimento edi esercitare il contraddittorio, senza che possa farsi ricadere sullaparte un onere eccessivo di vigilanza sull’andamento del processo.21. [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Russia, 31 maggio 2016, è stato affermatoil principio per cui la mancata comunicazione della nuova datad’udienza, a seguito di rinvio, viola il diritto al contraddittorio e allapartecipazione effettiva, poiché la celebrazione dell’udienzaall’insaputa della parte equivale alla sua esclusione dal processo.Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/202622. Allo stesso modo, a livello di Unione europea, è stato sancitoche la possibilità effettiva di partecipare al processo precede econdiziona la legittimità della decisione, in quanto il diritto alcontraddittorio costituisce principio generale del diritto dell’Unioneeuropea e impone che l’interessato sia messo in condizione di farvalere utilmente le proprie difese ([OSCURATO:PERSONA] –C-682/15, 16 maggio 2017; Sopropé – C‑349/07, 18 dicembre2008).23. Alla luce di quanto sopra, la tutela giurisdizionale effettiva dicui agli artt. 6 Conv. Edu e 47 della Carta dei diritti fondamentalidella UE, in parallelo a quanto negli stessi termini si evince dall’art.111 Cost., presuppone informazione e possibilità di contraddire.Pertanto, l’omessa comunicazione dell’udienza di rinvio, impedendoalla parte la partecipazione al giudizio, integra violazione delprincipio del giusto processo, venendo meno le condizioni minime dieffettività del contraddittorio e del diritto di difesa.24. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso,assorbito il 2° motivo,( con il quale la ricorrente denunzia violazione degli artt. 170, 176c.p.c., 82 disp. att. c.p.c. ) consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.25. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale diMatera, in diversa composizione.Numero registro generale 13725/2024Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 21890/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris