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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13472/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4481/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata, n.130/2/2012 depositata il 15 novembre 2012, non notifica- ta; sul ricorso iscritto al n. 4576/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chio Sarra, doMiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata, n.129/2/2012 depositata il 15 novembre 2012, non notifica- ta; sul ricorso iscritto al n. 4577/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3MG DEI F.[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata, n.128/2/2012 depositata il 15 novembre 2012, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con tre distinte sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, venivano rigettati gli appelli dell'Agenzia delle Entra- te avverso le sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Matera n. 158, 155, 156/1/2007 le quali a loro volta avevano accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto avviso di accertamento IVA e IRAP 2002 per maggiore reddito di impresa, e gli avvisi di accertamento elevati anche per IRPEF, medesimo anno di imposta, nei confronti dei soci Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di reddito imputato per trasparenza in ragione della rispettiva quota di partecipazione nella società di persone suddetta.

2. Avverso la decisione propone tre distinti ricorsi l'Agenzia delle En- trate, affidati a quattro motivi nei due atti di impugnazione in cui è evocato in giudizio un socio, e a tre motivi in quello in cui è intimata la società.

Resiste con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e la società non hanno svolto difese.

3. La Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la ricerca dell'even- tuale ricorso pendente avanti alla Cassazione, ai fini della trattazione congiunta, proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui dà conto il controri- corso depositato da [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4. Pregiudizialmente, dev'essere disposta la riunione dei tre ricorsi in- dicati in epigrafe, proposti nei confronti della società di persone e di due dei tre soci, per evidente connessione oggettiva e soggettiva, con riunione al ricorso iscritto a numero più risalente, RGN. 4481/13, di quelli iscritti agli RGNN. 4576/13 e 4577/13.

5. Con il primo motivo di ciascun ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la nullità della sentenza d'appello e del giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 14 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che doveva essere disposta la riunione del ricorso promosso da tutti i soci e dalla s.n.c., adempimento non compiuto in sede di merito.

6. Il motivo è fondato.

Va al proposito ribadito che: «In materia tribu- taria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica del- le dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo av- viso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibil- mente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi pro- spettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono esse- re parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815).

7. Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento uni- tario emesso nei confronti della società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci Giacomo, Gaetano e Ge- rardo Marino, per la ricostruzione rispettivamente del reddito di im- presa e del reddito di partecipazione per l'anno di imposta 2002, dal momento che il primo non può non produrre effetto nei confronti dei secondi cui dev'essere imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota; nel caso in esame è pacifico il fatto che nei due gradi di merito non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti di tali soggetti, che hanno separatamente impugnato i relativi avvisi di ac- certamento.

8. Al proposito va rammentato come sia stato più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società dm fatto e ciascun socio sussi- ste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giu- ridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il pro- prio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

9. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in se- condo grado tra tutti i soci e la società, è pertanto nullo l'intero giudi- zio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992.

12. La Corte non ignora che è stato recentemente statuito da Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32220 del 10112/2019 (Rv. 656109 - 01) come, per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in cassazione la presenza di cause decise separatamente nel merito non determini la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contrad- dittorio, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei con- fronti della società.

Nella fattispecie decisa dal suddetto arresto però spiegava effetto il giudicato esterno reso nei confronti della società, mentre nel presente caso non vi è evidenza alcuna del giudicato esterno.

11. Non è infine neppure possibile fare applicazione dell'insegnamen- to di Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01, secondo cui «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla ret- tifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente auto- matica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiara- ta la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del princi- pio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la comples- siva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna par- te processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo noti- ficato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzial- mente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostan- ziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposi- zione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del- l'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.».

12. Manca nel caso di specie la possibilità di ricostruire il contraddit- torio: a tal fine questa Corte ha da ultimo disposto il rinvio a nuovo ruolo delle controversie allo scopo di verificare se pendesse avanti alla Cassazione anche il ricorso del litisc:onsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza è stata resa nota nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la ricerca ha dato conto di un'unica ordinanza della Corte, la n.8697/14, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la qua- le per l'appunto è stata dichiarata la violazione del litisconsorzio ne- cessario e la sentenza impugnata in quella sede è stata cassata con rinvio, né le parti hanno evidenziato ulteriori risultati.

13. In conclusione, il primo motivo di ciascun ricorso va accolto, as- sorbiti i restanti, circa l'insufficienza motivazionale con riferimento al- l'inesatto codice di attività utilizzato per la rilevazione della percen- tuale media di settore, la motivazione insufficiente e contraddittoria circa il medesimo fatto ritenuto controverso e decisivo e, nei due ri- corsi proposti nei confronti dei soci, anche la mancata sospensione del giudizio relativo ai soci in attesa della definizione di quello nei confronti della società.

Per l'effetto, le sentenze impugnate devono essere cassate e i giudizi sono nulli, con rinvio alla CTP di Matera, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

P.Q.M.

La Corte: riunisce al ricorso iscritto all'RGN 4481/13 i ricorsi iscritti agli RGNN 4576/13 e 4577/13; accoglie il primo motivo dei ricorsi riuniti, assorbiti i restanti motivi, cassa le sentenze impugnate, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla CTP di Matera, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trat- tazione.

Roma, Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4481/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata, n.130/2/2012 depositata il 15 novembre 2012, non notifica- ta; sul ricorso iscritto al n. 4576/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chio Sarra, doMiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata, n.129/2/2012 depositata il 15 novembre 2012, non notifica- ta; sul ricorso iscritto al n. 4577/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3MG DEI F.[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata, n.128/2/2012 depositata il 15 novembre 2012, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con tre distinte sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, venivano rigettati gli appelli dell'Agenzia delle Entra- te avverso le sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Matera n. 158, 155, 156/1/2007 le quali a loro volta avevano accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto avviso di accertamento IVA e IRAP 2002 per maggiore reddito di impresa, e gli avvisi di accertamento elevati anche per IRPEF, medesimo anno di imposta, nei confronti dei soci Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di reddito imputato per trasparenza in ragione della rispettiva quota di partecipazione nella società di persone suddetta. 2. Avverso la decisione propone tre distinti ricorsi l'Agenzia delle En- trate, affidati a quattro motivi nei due atti di impugnazione in cui è evocato in giudizio un socio, e a tre motivi in quello in cui è intimata la società. Resiste con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e la società non hanno svolto difese. 3. La Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la ricerca dell'even- tuale ricorso pendente avanti alla Cassazione, ai fini della trattazione congiunta, proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui dà conto il controri- corso depositato da [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Pregiudizialmente, dev'essere disposta la riunione dei tre ricorsi in- dicati in epigrafe, proposti nei confronti della società di persone e di due dei tre soci, per evidente connessione oggettiva e soggettiva, con riunione al ricorso iscritto a numero più risalente, RGN. 4481/13, di quelli iscritti agli RGNN. 4576/13 e 4577/13. 5. Con il primo motivo di ciascun ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la nullità della sentenza d'appello e del giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 14 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che doveva essere disposta la riunione del ricorso promosso da tutti i soci e dalla s.n.c., adempimento non compiuto in sede di merito. 6. Il motivo è fondato. Va al proposito ribadito che: «In materia tribu- taria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica del- le dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo av- viso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibil- mente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi pro- spettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono esse- re parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815). 7. Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento uni- tario emesso nei confronti della società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci Giacomo, Gaetano e Ge- rardo Marino, per la ricostruzione rispettivamente del reddito di im- presa e del reddito di partecipazione per l'anno di imposta 2002, dal momento che il primo non può non produrre effetto nei confronti dei secondi cui dev'essere imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota; nel caso in esame è pacifico il fatto che nei due gradi di merito non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti di tali soggetti, che hanno separatamente impugnato i relativi avvisi di ac- certamento. 8. Al proposito va rammentato come sia stato più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società dm fatto e ciascun socio sussi- ste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giu- ridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il pro- prio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005). 9. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in se- condo grado tra tutti i soci e la società, è pertanto nullo l'intero giudi- zio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992. 12. La Corte non ignora che è stato recentemente statuito da Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32220 del 10112/2019 (Rv. 656109 - 01) come, per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in cassazione la presenza di cause decise separatamente nel merito non determini la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contrad- dittorio, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei con- fronti della società. Nella fattispecie decisa dal suddetto arresto però spiegava effetto il giudicato esterno reso nei confronti della società, mentre nel presente caso non vi è evidenza alcuna del giudicato esterno. 11. Non è infine neppure possibile fare applicazione dell'insegnamen- to di Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01, secondo cui «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla ret- tifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente auto- matica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiara- ta la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del princi- pio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la comples- siva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna par- te processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo noti- ficato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzial- mente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostan- ziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposi- zione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del- l'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.». 12. Manca nel caso di specie la possibilità di ricostruire il contraddit- torio: a tal fine questa Corte ha da ultimo disposto il rinvio a nuovo ruolo delle controversie allo scopo di verificare se pendesse avanti alla Cassazione anche il ricorso del litisc:onsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza è stata resa nota nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la ricerca ha dato conto di un'unica ordinanza della Corte, la n.8697/14, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la qua- le per l'appunto è stata dichiarata la violazione del litisconsorzio ne- cessario e la sentenza impugnata in quella sede è stata cassata con rinvio, né le parti hanno evidenziato ulteriori risultati. 13. In conclusione, il primo motivo di ciascun ricorso va accolto, as- sorbiti i restanti, circa l'insufficienza motivazionale con riferimento al- l'inesatto codice di attività utilizzato per la rilevazione della percen- tuale media di settore, la motivazione insufficiente e contraddittoria circa il medesimo fatto ritenuto controverso e decisivo e, nei due ri- corsi proposti nei confronti dei soci, anche la mancata sospensione del giudizio relativo ai soci in attesa della definizione di quello nei confronti della società. Per l'effetto, le sentenze impugnate devono essere cassate e i giudizi sono nulli, con rinvio alla CTP di Matera, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione. P.Q.M. La Corte: riunisce al ricorso iscritto all'RGN 4481/13 i ricorsi iscritti agli RGNN 4576/13 e 4577/13; accoglie il primo motivo dei ricorsi riuniti, assorbiti i restanti motivi, cassa le sentenze impugnate, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla CTP di Matera, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trat- tazione. Roma, Così deciso in
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