CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. e), e 179 cod. proc. pen., per non essere stato notificato l'avviso dell'udienza al difensore, nominato successivamente alla notifica dell'avviso d'udienza all'imputato, omissione tale da non consentire al difensore di partecipare al processo, non avendo il precedente difensore formulato istanza di trattazione orale, risulta manifestamente infondato, dovendo l'avviso di fissazione dell'udienza essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento di fissazione dell'udienza e non a quello che abbia successivamente acquistato tale uv) veste (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600); che, nondimeno, il ricorrente avrebbe potuto chiedere di partecipare all'udienza, essendo detenuto, e il nuovo difensore, essendo ancora in termini, avrebbe potuto proporre istanza di trattazione orale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso