CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45373/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.. Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato che sulla base della contestata fattispecie di furto pluriaggravato, qualificazione peraltro non contestata nei motivi di appello, non è applicabile l' istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen . Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tell [OSCURATO:PERSONA] QImpi W.2.[OSCURATO:PERSONA]