CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOI.I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con sui si denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all'art.133 cod. pen. - non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatorio l'entità della violazione e la condotta processuale. Il ricorrente oppone censure generiche, trascurando, per di più, che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente diminuita attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed aumentata lievemente ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]