CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 476, 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, deducente vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, giacché la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv. 251173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci 08/03/2023 Il consigli e e ensore residen [OSCURATO:PERSONA] M rzo [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 14 APR 212 [OSCURATO:PERSONA] Dott. S.,,U Pi2