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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 18747/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20326/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TROJA D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 69; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1090/2018 della Corte d’Appello di Bari, depositata in data 28.06.2018, N.R.G. 1065/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello diin riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso (dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze inquadrati nella categoriaC3 del CCNL del Comparto), volto ad ottenere il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 31.12.1990 in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990, nonché la condanna del Ministero alla corresponsione delle differenze retributive dal 31.12.1990 al 21.6.2004, data di conseguimento della qualifica C3.

I lavoratori avevano dedotto di essere stati inquadrati nella VIII qualifica funzionale dal 19.2.1990, in forza del D.M. del 7.11.1990, e che pertanto precedevano in ruolo il collega [OSCURATO:PERSONA] (cessato dal servizio per dimissioni nel 1985 e riammesso in data 1.4.1993 con decreto direttoriale del 10.3.2000), inquadrato nella IX qualifica funzionale ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990 a decorrere dal 1.4.1993; aveva dunque evidenziato di avere preceduto in ruolo il Moroni.

2. La Corte territoriale ha osservato che i motivi di appello erano fondati su ragioni di diritto, costituenti mere difese,ed ha pertanto escluso che si fossero verificate decadenze.

3. Ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza n. 9297/2013 di questa Corte (resa in una fattispecie analoga) ed ha pertanto accolto l’appello.

4. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denunciasostanziale difetto di motivazione ed omessa pronuncia sulle questioni poste con il ricorso, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

Evidenzia che nel ricorso di appello la difesa erariale aveva chiesto una differente valutazione del fatto, in quanto gli appellanti non si trovavano, come affermato dalla sentenza di primo grado, in posizione precedente a quella del Moroni, ma appartenevano ad un ruolo differente; sostiene che il Ministero dell’Economia e delle Finanze era decaduto dalla prova documentale.

Aggiungeche la produzione in appello del DM 16.3.2000, dei ruoli di anzianità del personale dell’Amministrazione centrale, dei ruoli di anzianità del personale della RGS e del ruolo unico del 2000 del Ministero del tesoro, Bilancio e [OSCURATO:PERSONA] non era giustificata dal tempo della formazione dei suddetti documenti né dallo sviluppo del processo.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di avere confuso l’istituto della riammissione in servizio exart. 132 del DPR n. 3 del 1957 con quello della mobilità del personale pubblico; deduce la mancanza di una previsione che limiti l’applicazione della norma al momento della sua entrata in vigore e richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 258/1995, evidenziando che quello della riammissione in servizio è l’unico caso in cui l’art. 7 trova attuazione successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, sempre una sola volta (al momento dell’applicazione: alla data di entrata in vigore del decreto legge per i presenti in servizio, o alla data successiva di una riammissione in servizio).

Lamenta che l’interpretazione dell’art. 7 del d.l. 344/1990 applicata dalla Corte territoriale contraddice il fine perequativo della norma.

Aggiunge che i ricorrenti precedevano in ruolo il Moroni, atteso che alla data della riammissione del Moroni dal 1.4.1993 al 10.3.2000 (data di adozione del provvedimento.

Critica la sentenza impugnata per averetrascurato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 258/1995, con cui era stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 7 Cost., e ne evidenziala contraddittorietà in quanto , allineandosi ai principi espressi da Cass. n. 9297/2017,ha affermato l’inapplicabilità della norma in questione al Moroni.

Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha acclarato la piena valenza dell’art. 7 legge n. 21/1991 nei casi di riammissione in servizio e precedenze in ruolo successivi alla data di entrata in vigore del d.l. n. 344/1990. 3.Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 21/1991 e dei contratti e accordi collettivi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Evidenzia il contrasto giurisprudenziale tra le sentenze di questa Corten. 7815/2014 e n. 9297/2017 in ordine all’interpretazione dell’art. 7 legge n. 21/1991 e chiede la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite. 4.Con il quarto motivo, il ricorso invoca la parità di trattamento stipendiale e denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del T.U.P.I.

Deduceche tale disposizione impedisce al dipendente dimissionario, poi riammesso in servizio, di essere ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di riammissione provocandone, quale susseguente effetto, il collocamento davanti a quei dipendenti rimasti in servizio durante tale periodo dimissioni.

Sostiene che ai fini dell’inquadramento la norma richiede la mera ricognizione del presupposto di fatto.

5. Il primo motivo è inammissibile.

Deve in proposito rammentarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), mi sembra che la motivazione, ancorché sintetica, sia chiara ed esaustiva.

Nel caso di specie lamotivazione non è omessa, avendo la Corte territoriale considerato mal posta la questione relativa all’inammissibilità dei mezzi di prova depositati in appello e al divieto di nuove domande, ed avendo escluso che si fossero verificate decadenze.

Lacensura difett a inoltre di autosufficienza , in quanto il motivo non precisa su quale nuova domanda la Corte territoriale avrebbe statuito, e non riproduce né localizza la sentenza di primo grado, l’atto di appello né la memoria di costituzione nel giudizio di appello.

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondati, in conformità a precedente di questa Corte, da intendersi richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 5738/2024), e al quale si intende dare continuità.

Il d.l. n. 344 del 1990, art. 7 conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21ha previsto che il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precedeva in ruolo, fosse inquadrato nella IX qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.L'intervento èdeterminato dall'intento di evitare sperequazioni, dovute ai tempi tecnici di espletamento dei concorsi, tra i vincitori degli stessi ed i soggetti che alla stessa data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata, che erano stati inquadrati in base alla legge7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale (istituita dal d.l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2 conv. dalla legge24 marzo 1986, n. 78).

La stessa norma si è poi preoccupata di evitare che i suddetti vincitori di concorso "scavalcassero" con il suddetto inquadramento coloro che li precedevano nel ruolo, attribuendolo anche a questi ultimi con un procedimento che è stato denominato "trascinamento".

Ciò in base alla considerazione che nella normalità dei casi tali soggetti, pur non avendo vinto i concorsi, sono comunque in possesso di titoli che determinano il loro precedere nel ruolo il soggetto "trascinante", titoli che altrimenti sarebbero stati vanificati.

Sulla base del dettato legislativo appare quindi che il meccanismo individuato legislativamente prevedeva che il dipendente "trascinante" ottenesse l'inquadramento nella IX qualifica funzionale (con effetto secondo la previsione normativa dal 31.12.1990) e che tale qualifica venisse attribuita contestualmente ai dipendenti "trascinati" in quanto anteposti alla stessa data nel ruolo.

La disposizione ha avuto quindi la funzione di definire una situazione particolare e limitata nel tempo, determinata dall'immissione in ruolo dei vincitori dei suddetti concorsi, penalizzati nell'attribuzione della neo-istituita IX qualifica funzionale daitempi tecnici di espletamento degli stessi (v. in tal senso, Cass. n. 9948/2014).

La situazione che la legge ha inteso regolare era dunque del tutto transitoria e limitata nel tempo, riguardando i vincitori di concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della L. n. 312 del 1980 e i dipendenti che precedevano in ruolo i predetti vincitori e che da questi si sarebbero visti scavalcati per effetto del miglior inquadramento conseguito a seguito del concorso.

Per tale categoria il riconoscimento della IX qualifica è avvenuto in forza del d.l. 344/90, conv. dallalegge n. 21/91, con decorrenza dal

31.12.90. A fronte al contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla qualificazione della natura dell'art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Cass. n. 9948/2014 ne aveva supposto il carattere non transitorio, da cui la possibilità che essa possa regolare fattispecie ricadenti in un arco temporale successivo alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, e per tale ragione ne aveva ritenuto la tacita abrogazione per incompatibilità, mentre Cass. n. 7815/2014 ne aveva rilevato la natura di norma speciale, diretta a disciplinare una situazione transitoria e limitata nel tempo, in quanto diretta ad interessare, da un lato, i vincitori di concorsi per la IX qualifica funzionale banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 312/80, dall'altro, quei dipendenti che precedevano in ruolo la posizione di questi vincitori), questa Corte con le sentenzenn. 8827/2017 e 9297/2017 ha rilevato che secondo la previsione testuale della norma, per tale ultima categoria l'inquadramento nella IX qualifica, per effetto di mero automatismo, ha avutoeffetto dal 31.12.90, e si è pertanto ritenuto che le situazioni interessate dal c.d. trascinamento,fossero quelle de finite, ossia maturate e concluse, prima di tale data.

Si è infatti osservatoche il d.l. n. 334/90 si proponeva di sanare le situazioni anteriori al 31.12.90 e che non può essere dunque applicato, con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive; è stata in particolare evidenziato che la specialità della previsione, lungi dal costituire mero argine alla pretesa abrogazione per incompatibilità, costituisce essa stessa impedimento a qualsivoglia sua applicazione a fatti e vicende estranei alla sua originaria limitata sfera di applicazione (quella delineata nel predetto art. 7).

Si è in particolare ritenuto che il beneficio dell'inquadramento nella IX qualifica funzionale può essere attribuito al dipendente riammesso in ruolo che ne avesse i requisiti, ma non a coloro che lo precedevano in ruolo per il semplice motivo legato alla riammissione (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5848 e 5849 del 2000).

Le sentenze nn. 8827/2017 e 9297/2017 hanno dunque compost o il pre cedente contrasto giurisprudenziale affermandoil seguente principio di diritto: “L'art. 7 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1990, n. 21 ha inteso perequare i dipendenti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, nellaIX qualifica funzionale, e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente alla data del 13 luglio 1980.

La norma ha poi previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del

31.12.90. La norma speciale ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente al 31.12.90 e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive”.

7. La sentenza impugnata, che riproduce la sentenza n. 9297/2017 ed ha fatto applicazione dei principi espressi da tale pronuncia,è conforme a tale principio.

La fattispecie esaminata dallerichiamate pronunc e del 2017 è analoga a quella dedotta in giudizio, riguardando il dott. [OSCURATO:PERSONA], vincitore di concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/80, dimessosi nel 1985, riammesso in ruolo in applicazione del DPR n. 3/57, art. 132 ed inquadrato nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1.4.1993, per effetto di un provvedimento adottato il 21 marzo 2000.

Nelle suddettepronunce si è in particolare escluso che tale vicenda possa integrare i presupposti del "trascinamento" nei termini invocati dairicorrenti, trattandosi di fattispecie che si colloca al di fuori dell'alveo temporale di operatività della disciplina speciale; si è infatti evidenziato che la riammissione in servizio del Moroni con provvedimento del marzo 2000 e con effetto retroattivo dal 1.4.1993 non consente alcun effetto estensivo dell'applicazione della norma oltre i casi che questa ha inteso regolare.

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrential pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali,oltre spese prenotate a debito; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20326/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TROJA D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 69; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1090/2018 della Corte d’Appello di Bari, depositata in data 28.06.2018, N.R.G. 1065/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello diin riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso (dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze inquadrati nella categoriaC3 del CCNL del Comparto), volto ad ottenere il riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 31.12.1990 in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990, nonché la condanna del Ministero alla corresponsione delle differenze retributive dal 31.12.1990 al 21.6.2004, data di conseguimento della qualifica C3. I lavoratori avevano dedotto di essere stati inquadrati nella VIII qualifica funzionale dal 19.2.1990, in forza del D.M. del 7.11.1990, e che pertanto precedevano in ruolo il collega [OSCURATO:PERSONA] (cessato dal servizio per dimissioni nel 1985 e riammesso in data 1.4.1993 con decreto direttoriale del 10.3.2000), inquadrato nella IX qualifica funzionale ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990 a decorrere dal 1.4.1993; aveva dunque evidenziato di avere preceduto in ruolo il Moroni. 2. La Corte territoriale ha osservato che i motivi di appello erano fondati su ragioni di diritto, costituenti mere difese,ed ha pertanto escluso che si fossero verificate decadenze. 3. Ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza n. 9297/2013 di questa Corte (resa in una fattispecie analoga) ed ha pertanto accolto l’appello. 4. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denunciasostanziale difetto di motivazione ed omessa pronuncia sulle questioni poste con il ricorso, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Evidenzia che nel ricorso di appello la difesa erariale aveva chiesto una differente valutazione del fatto, in quanto gli appellanti non si trovavano, come affermato dalla sentenza di primo grado, in posizione precedente a quella del Moroni, ma appartenevano ad un ruolo differente; sostiene che il Ministero dell’Economia e delle Finanze era decaduto dalla prova documentale. Aggiungeche la produzione in appello del DM 16.3.2000, dei ruoli di anzianità del personale dell’Amministrazione centrale, dei ruoli di anzianità del personale della RGS e del ruolo unico del 2000 del Ministero del tesoro, Bilancio e [OSCURATO:PERSONA] non era giustificata dal tempo della formazione dei suddetti documenti né dallo sviluppo del processo. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere confuso l’istituto della riammissione in servizio exart. 132 del DPR n. 3 del 1957 con quello della mobilità del personale pubblico; deduce la mancanza di una previsione che limiti l’applicazione della norma al momento della sua entrata in vigore e richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 258/1995, evidenziando che quello della riammissione in servizio è l’unico caso in cui l’art. 7 trova attuazione successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, sempre una sola volta (al momento dell’applicazione: alla data di entrata in vigore del decreto legge per i presenti in servizio, o alla data successiva di una riammissione in servizio). Lamenta che l’interpretazione dell’art. 7 del d.l. 344/1990 applicata dalla Corte territoriale contraddice il fine perequativo della norma. Aggiunge che i ricorrenti precedevano in ruolo il Moroni, atteso che alla data della riammissione del Moroni dal 1.4.1993 al 10.3.2000 (data di adozione del provvedimento. Critica la sentenza impugnata per averetrascurato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 258/1995, con cui era stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 7 Cost., e ne evidenziala contraddittorietà in quanto , allineandosi ai principi espressi da Cass. n. 9297/2017,ha affermato l’inapplicabilità della norma in questione al Moroni. Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha acclarato la piena valenza dell’art. 7 legge n. 21/1991 nei casi di riammissione in servizio e precedenze in ruolo successivi alla data di entrata in vigore del d.l. n. 344/1990. 3.Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 21/1991 e dei contratti e accordi collettivi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia il contrasto giurisprudenziale tra le sentenze di questa Corten. 7815/2014 e n. 9297/2017 in ordine all’interpretazione dell’art. 7 legge n. 21/1991 e chiede la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite. 4.Con il quarto motivo, il ricorso invoca la parità di trattamento stipendiale e denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del T.U.P.I. Deduceche tale disposizione impedisce al dipendente dimissionario, poi riammesso in servizio, di essere ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di riammissione provocandone, quale susseguente effetto, il collocamento davanti a quei dipendenti rimasti in servizio durante tale periodo dimissioni. Sostiene che ai fini dell’inquadramento la norma richiede la mera ricognizione del presupposto di fatto. 5. Il primo motivo è inammissibile. Deve in proposito rammentarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), mi sembra che la motivazione, ancorché sintetica, sia chiara ed esaustiva. Nel caso di specie lamotivazione non è omessa, avendo la Corte territoriale considerato mal posta la questione relativa all’inammissibilità dei mezzi di prova depositati in appello e al divieto di nuove domande, ed avendo escluso che si fossero verificate decadenze. Lacensura difett a inoltre di autosufficienza , in quanto il motivo non precisa su quale nuova domanda la Corte territoriale avrebbe statuito, e non riproduce né localizza la sentenza di primo grado, l’atto di appello né la memoria di costituzione nel giudizio di appello. 6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono infondati, in conformità a precedente di questa Corte, da intendersi richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 5738/2024), e al quale si intende dare continuità. Il d.l. n. 344 del 1990, art. 7 conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21ha previsto che il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precedeva in ruolo, fosse inquadrato nella IX qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.L'intervento èdeterminato dall'intento di evitare sperequazioni, dovute ai tempi tecnici di espletamento dei concorsi, tra i vincitori degli stessi ed i soggetti che alla stessa data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata, che erano stati inquadrati in base alla legge7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale (istituita dal d.l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2 conv. dalla legge24 marzo 1986, n. 78). La stessa norma si è poi preoccupata di evitare che i suddetti vincitori di concorso "scavalcassero" con il suddetto inquadramento coloro che li precedevano nel ruolo, attribuendolo anche a questi ultimi con un procedimento che è stato denominato "trascinamento". Ciò in base alla considerazione che nella normalità dei casi tali soggetti, pur non avendo vinto i concorsi, sono comunque in possesso di titoli che determinano il loro precedere nel ruolo il soggetto "trascinante", titoli che altrimenti sarebbero stati vanificati. Sulla base del dettato legislativo appare quindi che il meccanismo individuato legislativamente prevedeva che il dipendente "trascinante" ottenesse l'inquadramento nella IX qualifica funzionale (con effetto secondo la previsione normativa dal 31.12.1990) e che tale qualifica venisse attribuita contestualmente ai dipendenti "trascinati" in quanto anteposti alla stessa data nel ruolo. La disposizione ha avuto quindi la funzione di definire una situazione particolare e limitata nel tempo, determinata dall'immissione in ruolo dei vincitori dei suddetti concorsi, penalizzati nell'attribuzione della neo-istituita IX qualifica funzionale daitempi tecnici di espletamento degli stessi (v. in tal senso, Cass. n. 9948/2014). La situazione che la legge ha inteso regolare era dunque del tutto transitoria e limitata nel tempo, riguardando i vincitori di concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della L. n. 312 del 1980 e i dipendenti che precedevano in ruolo i predetti vincitori e che da questi si sarebbero visti scavalcati per effetto del miglior inquadramento conseguito a seguito del concorso. Per tale categoria il riconoscimento della IX qualifica è avvenuto in forza del d.l. 344/90, conv. dallalegge n. 21/91, con decorrenza dal 31.12.90. A fronte al contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla qualificazione della natura dell'art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Cass. n. 9948/2014 ne aveva supposto il carattere non transitorio, da cui la possibilità che essa possa regolare fattispecie ricadenti in un arco temporale successivo alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, e per tale ragione ne aveva ritenuto la tacita abrogazione per incompatibilità, mentre Cass. n. 7815/2014 ne aveva rilevato la natura di norma speciale, diretta a disciplinare una situazione transitoria e limitata nel tempo, in quanto diretta ad interessare, da un lato, i vincitori di concorsi per la IX qualifica funzionale banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 312/80, dall'altro, quei dipendenti che precedevano in ruolo la posizione di questi vincitori), questa Corte con le sentenzenn. 8827/2017 e 9297/2017 ha rilevato che secondo la previsione testuale della norma, per tale ultima categoria l'inquadramento nella IX qualifica, per effetto di mero automatismo, ha avutoeffetto dal 31.12.90, e si è pertanto ritenuto che le situazioni interessate dal c.d. trascinamento,fossero quelle de finite, ossia maturate e concluse, prima di tale data. Si è infatti osservatoche il d.l. n. 334/90 si proponeva di sanare le situazioni anteriori al 31.12.90 e che non può essere dunque applicato, con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive; è stata in particolare evidenziato che la specialità della previsione, lungi dal costituire mero argine alla pretesa abrogazione per incompatibilità, costituisce essa stessa impedimento a qualsivoglia sua applicazione a fatti e vicende estranei alla sua originaria limitata sfera di applicazione (quella delineata nel predetto art. 7). Si è in particolare ritenuto che il beneficio dell'inquadramento nella IX qualifica funzionale può essere attribuito al dipendente riammesso in ruolo che ne avesse i requisiti, ma non a coloro che lo precedevano in ruolo per il semplice motivo legato alla riammissione (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5848 e 5849 del 2000). Le sentenze nn. 8827/2017 e 9297/2017 hanno dunque compost o il pre cedente contrasto giurisprudenziale affermandoil seguente principio di diritto: “L'art. 7 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1990, n. 21 ha inteso perequare i dipendenti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, nellaIX qualifica funzionale, e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente alla data del 13 luglio 1980. La norma ha poi previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31.12.90. La norma speciale ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente al 31.12.90 e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive”. 7. La sentenza impugnata, che riproduce la sentenza n. 9297/2017 ed ha fatto applicazione dei principi espressi da tale pronuncia,è conforme a tale principio. La fattispecie esaminata dallerichiamate pronunc e del 2017 è analoga a quella dedotta in giudizio, riguardando il dott. [OSCURATO:PERSONA], vincitore di concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/80, dimessosi nel 1985, riammesso in ruolo in applicazione del DPR n. 3/57, art. 132 ed inquadrato nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1.4.1993, per effetto di un provvedimento adottato il 21 marzo 2000. Nelle suddettepronunce si è in particolare escluso che tale vicenda possa integrare i presupposti del "trascinamento" nei termini invocati dairicorrenti, trattandosi di fattispecie che si colloca al di fuori dell'alveo temporale di operatività della disciplina speciale; si è infatti evidenziato che la riammissione in servizio del Moroni con provvedimento del marzo 2000 e con effetto retroattivo dal 1.4.1993 non consente alcun effetto estensivo dell'applicazione della norma oltre i casi che questa ha inteso regolare. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrential pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali,oltre spese prenotate a debito; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
Sentenza Cassazione n. 18747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris