CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 24/09/2025 del Tribunale di Triesteudita la relazione svolta dal Cons. Barbara CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Triestenei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 13 d. lgs. n. 286del 1998, nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo (violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e nullitàdella sentenza, per difetto di assistenza di interprete e mancata traduzione dellasentenza per imputato che non parla, legge e comprende la lingua) non èconsentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).Ritenuto, peraltro, che la deduzione relativa alla mancanza di conoscenzadella lingua italiana non trova conferma dalla lettura degli atti processuali daiquali emerge (v. verbale di identificazione del 22 settembre 2024 nel quale èindicato che l’arrestato comprende la lingua italiana, né nulla viene dedottonell’udienza instaurata a seguito di rito direttissimo) che la parte comprende asufficienza la lingua italiana, affermazione che il ricorrente soltanto nel ricorsoper cassazione contesta e che, invece, non viene censurata in sede di udienzacelebrata a seguito di rito direttissimo ove nulla viene eccepito o dedotto.Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, haratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, chericorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimentodell'odierno ricorrente.Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]