CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2026
Cassazione n. 23073/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamentedomiciliata in Roma, P.le Clodio n.32/A, presso lo studio legale dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2247/2018Numero se2zio nale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam-pania n. 11794/32/16, depositata il 23.12.2016 e non notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel sensodell'accoglimento del ricorso.Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa-nia veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento n.540/2/2015 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in fallimento, avente ad oggetto l’avviso di accerta-mento n. TFM030302224/2013 per l’anno 2008 inerente II.DD. e IVA.2. Le riprese traevano origine da un’indagine penale e l’Amministra-zione finanziaria, in base al p.v.c. 24.10.2013 della Guardia di Finanza,Numero registro generale 2247/2018Numero se3zio nale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026contestava alla contribuente l’omessa contabilizzazione di elementi po-sitivi di reddito per il suddetto periodo di imposta, per un importo unimponibile di euro 1.355.521,00.3. Il giudice di prime cure, in via preliminare, accoglieva l’eccezionedella contribuente di nullità dell'avviso di accertamento per mancatorispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma7, della legge 212/2000, ritenendo assorbita ogni altra doglianza.La CTR rilevava al proposito che l'atto di accertamento risultava notifi-cato/recapitato, per il ricevente, in data 7 gennaio 2014 e osservavache, a quella data, risultavano spirati i prescritti 60 giorni decorrentidalla consegna del p.v.c. del 24/10/2013, senza che lo stesso contri-buente avesse proposto osservazioni e/o controdeduzioni.Nel merito, il giudice riteneva che la mancanza di tempestivo atto dicontrodeduzioni in appello comportasse la rinunzia alle altre eccezionidel contribuente a sostegno del ricorso - già ritenute assorbite dai primigiudici - e rigettava il ricorso introduttivo.4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione partecontribuente, affidato a due motivi, che illustra con memoria ex art.378cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale l’Agenzia eccepisce che la società avrebbe noti-ficato il ricorso per cassazione oltre il termine di sei mesi dal depositodella sentenza di appello, ritenendo che la normativa sulla cd. rotta-mazione delle cartelle ex d.l. n.50/17 e quella sulla definizione delleliti pendenti non sono applicabili alla fattispecie.1.1. Premesso che, ratione temporis, non trova applicazione il d.lgs.n.149/2022 cd. riforma Cartabia del processo civile, l’eccezione è in-Numero registro generale 2247/2018Numero se4zio nale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026fondata e la notifica del ricorso per Cassazione è tempestiva, dal mo-mento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositatail 23.12.2016, e il ricorso per cassazione è stato notificato il 3 gennaio2018. Il termine “lungo” per impugnare ex art.38, comma 3, d.lgs.546/1992, in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile rationetemporis alla fattispecie è perciò semestrale ed è scaduto il 23.6.2017,ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017. Trova cosìapplicazione l’art.11, comma 9, del d.l. n.50/17, convertito in leggen.96/2017, il quale differisce, per la proroga semestrale ivi prevista,la scadenza del termine per impugnare al 23.1.2018, allorquando ètempestivamente intervenuta la notifica del ricorso.2. Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360,primo comma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione dell’art.12,comma 7, della legge n.212/2000 da parte della sentenza impugnata,la quale ha ritenuto superabile la questione non tenendo conto delfatto che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tral’emanazione dell’avviso di accertamento e la consegna del PVC de-termina l’illegittimità dell’atto, e che l’approssimarsi della scadenza deltermine decadenziale dell’azione di accertamento non rappresentauna ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del terminedilatorio.2.1. Nella sua memoria illustrativa, a pag.3, la società invoca anchela giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l'inosservanza deltermine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé l'illegittimitàdell'atto impositivo emesso ante tempus, laddove l’espressione “di persé” sintetizza che l’illegittimità non è dipendente dall’effettivo dispie-garsi o meno della difesa del contribuente in tale fase, essendo lanorma primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale,di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente edNumero registro ge5ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.Da ciò la ricorrente fa derivare l’irrilevanza e inconferenza della ratiodecidendi espressa dalla sentenza impugnata circa il mancato eserci-zio in concreto, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del PVC,del diritto a presentare osservazioni o richieste.In prima battuta, la società si lamenta del fatto che l’avviso è statosottoscritto dal funzionario incaricato, e quindi “emanato” in data20.11.13, a fronte della notificazione in data 24.10.13 del PVC. In viasubordinata, censura la decisione di appello laddove, facendo riferi-mento al momento della notifica dell’avviso, ha erroneamente consi-derato rilevante il momento di ritiro dell’atto da parte della contri-buente e non quello di consegna dell’atto all’ufficiale notificante daparte dell’Agenzia. Secondo entrambi i profili di censura l’avviso sa-rebbe nullo per inosservanza del termine dilatorio.3. Il motivo è fondato, per le ragioni che seguono.Va premesso che sulla questione relativa all’adozione dell’atto impo-sitivo ai fini del rispetto del termine dilatorio a conclusione del proce-dimento amministrativo, la giurisprudenza della Sezione non è piena-mente omogenea.3.1. Alcune pronunce più risalenti, cfr. ad es. Cass. n. 15648 del 2014,sono nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessantagiorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212postula la notifica dell'atto impositivo al destinatario o, in ogni caso,la sua avvenuta conoscenza legale da parte di quest'ultimo, in quantol'atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell'Amministra-zione ed è inidoneo a costituire esercizio della potestà impositiva, sic-ché non sussiste alcuna violazione ove l'atto sia stato formato e sot-toscritto prima dello spirare del termine, ma notificato successiva-mente alla sua scadenza.Numero registro ge6ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/20263.2. Altre decisioni, quantitativamente prevalenti (cfr. ad es. Cass. n.17202 del 2017 e Cass. n.20267 del 2018), affermano che, in tema diaccertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficioin data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma7, della l. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente allasua scadenza, è illegittimo per due ordini di considerazioni. In primoluogo (in tal senso, capostipite è Cass. n.11088 del 2015) perché lanorma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendoal contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo èancora in fieri. In secondo luogo, perché la notificazione è una meracondizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e,quindi, già emanato (cfr., in tal senso, tra le altre, v. Cass. Cass.n.17202 del 2017; Cass. n. 20267 del 2018 e, più di recente, Cass.n.21517 del 2023 e Cass. n.16195 del 2024).4. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che due sono i principi cardine del diritto co-munitario che regolano il diritto fondamentale al contraddittorio endo-procedimentale (cfr. Cass. nn. 701 e 702 del 2019 per un riepilogodella rilevante giurisprudenza eurounitaria, in particolare delle fonda-mentali sentenze CGUE 3 luglio 2014, C-129 e 130/13, Kamino eCGUE 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropé).Da un lato, il principio di equivalenza, secondo cui le modalità previsteper l'applicazione del tributo armonizzato non devono essere menofavorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministra-tivi per tributi di natura esclusivamente interna.Dall’altro, il principio di effettività, ovvero la disciplina nazionale nondeve rendere in concreto impossibile o eccessivamente difficile l'eser-cizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e quindiil contribuente dev'essere posto nelle condizioni di esercitare il con-traddittorio.Numero registro ge7ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/20265. Sul versante interno, nel quadro normativo applicabile ratione tem-poris anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis (“Principio del contrad-dittorio”) in seno alla l. n.212/2020 ad opera dell’art.1, d.lgs.n.219/2023, in vigore dal 18/01/2024 e successivamente novellatodall’art.12, d.lgs. n.192/2025 con effetto dal 20/12/2025, orienta l’in-terprete innanzitutto il contenuto letterale della norma racchiusa nelsettimo comma dell’art. 12 della legge n. 212, nel testo applicabileratione temporis successivo all’entrata in vigore, in data 24/01/2012,dell’art.1 del d.l. n.92/2012.Tale comma, per quanto qui interessa, dispone: «Nel rispetto del prin-cipio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rila-scio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni daparte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entrosessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli ufficiimpositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato primadella scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e moti-vata urgenza».5.1. Innanzitutto, il Collegio rammenta che le ragioni di urgenza lequali, ove sussistenti, devono essere provate dall'Amministrazione fi-nanziaria e consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cuiall'art. 12, l. n. 212 del 2000, non possono consistere nella immi-nente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa, inquanto sono richiesti - per consolidata interpretazione giurispruden-ziale (v. Cass. n.11685 del 2021; Cass. n.701 del 2019; Cass. n.8749del 2018; Cass. n.5149 del 2016) - elementi di fatto che esulino dallasfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità.5.2. Ciò posto, il disposto normativo non a caso non distingue tra tri-buti armonizzati e non (cfr. Cass. n. 701 del 2019 cit.): «Infatti, in viagenerale, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei localiNumero registro ge8ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatoreuna valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, at-traverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di vio-lazione del termine dilatorio di 60 giorni per consentire al contribuentel'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla con-clusione delle operazioni di controllo. Questa è una disciplina nazionaleche, già a monte, assorbe la "prova di resistenza", nel pieno rispettodella giurisprudenza della CGUE (cfr. sentt. Kamino, cit., § 80 e So-propè, cit., § 37). Così interpretato, l'art. 12, comma 7, L. 212/2000garantisce pienamente sia il principio di equivalenza (il quale, anzi,risulterebbe violato se la norma fosse applicabile ai soli tributi nonarmonizzati), sia quello di effettività. La norma, nel prevedere la de-roga alla regola generale del rispetto del termine dilatorio nel caso diesistenza di ragioni di urgenza, opera un bilanciamento degli interessicoinvolti, escludendo che siano compromessi gli effetti della normativaunionale in tema di riscossione dell'IVA (cfr. sent. Kamino, cit., § 77).Siffatta interpretazione è al tempo stesso rispettosa anche dei principigenerali dell'ordinamento giuridico nazionale civile, amministrativo etributario, secondo cui la regola della strumentalità delle forme, ai finidel rispetto del contraddittorio, viene meno in presenza di un'espressasanzione di nullità comminata dalla legge per la violazione in que-stione. Non pare potersi dubitare che tali principi generali valgano an-che ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario».Il presupposto di applicabilità del complessivo statuto di diritti e digaranzie contemplato dall’art. 12 della L. n. 212 del 2000, compresal’applicazione del termine dilatorio di sessanta giorni (v. Cass. n.16195del 2024), è dato dall’accesso, dall’ispezione o dalla verifica nei localiaziendali, in quanto il complesso di diritti e garanzie fa da contrappesoall’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza,Numero registro ge9ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026al fine di conformare e adeguare l’interesse dell’Amministrazione allasituazione, come delineata dagli elementi raccolti dall’Ufficio giustap-punto grazie alle attività di verifiche, accessi ed ispezioni nei locali(cfr., tra le altre, Cass. n. 8439 del 2017; Cass. n. 13588 del 2014;Cass. n. 8399 del 2013).6. Nell’applicare il disposto normativo del comma 7 cit., le Sezioniunite della Corte hanno stabilito, con la sentenza n. 18184 del 2013,che l’omesso rispetto determina di per sé, salvo che ricorrano specifi-che ragioni di urgenza, l'illegittimità̀ dell'atto impositivo emesso antetempus, poiché́ detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsidel contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primariaespressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collabora-zione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente edè diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Ilvizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazionenell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissioneanticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativodall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispe-cie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (aconferma di tale orientamento, tra le tante, v. Cass. n.27623 del2018; Cass. n.15843 del 2020; Cass. n.23223 del 2022).7. Inoltre, con la sentenza n.24823 del 2015, confermata dalla suc-cessiva giurisprudenza della Corte, le Sezioni Unite hanno chiarito che,nella triplice ipotesi di accesso ispezione e verifica fiscale, trova appli-cazione anche con riferimento al tributo armonizzato il termine dilato-rio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212del 2000. Pertanto, in tali casi, tra i quali rientra quello di specie, nonsi pone un tema di cd. prova di resistenza cui in qualche modo parefare riferimento la sentenza impugnata laddove ragiona sul fatto cheNumero registro g1e0ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026la contribuente non ha comunque espresso osservazioni (sul conte-nuto della prova di resistenza v. da ultimo Cass. Sez. U. n. 21271 del2025), perché trova diretta applicazione la disciplina nazionale del ter-mine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accer-tamento di cui al settimo comma dell’art.12 dello Statuto. Il terminedecorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effet-tuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'e-sercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni.In buona sostanza, nel regime vigente ratione temporis, l’obbligo delcontraddittorio endoprocedimentale è stato escluso, relativamente aitributi non armonizzati, solo per gli accertamenti cd. a tavolino. LeSezioni unite n.24823/2015 hanno stabilito che, per i tributi armoniz-zati qual è l’IVA, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endopro-cedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso l’in-validità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere dienunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.8. La sentenza Cass. Sez. U. ult. cit., correttamente interpretata inrapporto di continuità e di complementarità con la n. 18184/2013, nonintroduce né si basa su una distinzione tra tributi non armonizzati etributi armonizzati in tema di disciplina del contraddittorio endoproce-dimentale, bensì distingue tra esistenza, o meno, di una normativaspecifica sul punto. Se questa esiste, allora la stessa si applica a tuttii tributi, nel pieno rispetto del principio di equivalenza.9. Nelle sentenze n. 701 e 702 del 2019, per quanto qui interessa, laCorte ha anche precisato che l’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei lo-cali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in me-rito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso laNumero registro g1e1ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del ter-mine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e,volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distinguetra tributi armonizzati e non. In secondo luogo, il principio di strumen-talità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio ge-nerale desumibile dall’ordinamento civile, amministrativo e tributario,viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per laviolazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoproce-dimentale tributario.10. Entro la cornice sopra tratteggiata si colloca la soluzione della que-stione relativa all’interpretazione del riferimento che il citato comma7 dell’art.12 dello Statuto fa all’emanazione dell’atto ante tempus e,secondo il Collegio, va data ulteriore continuità all’orientamento di le-gittimità che, superando l’interpretazione fatta propria dalla massi-mata sentenza n. 15648 del 2014, appare maggiormente in linea conil descritto quadro normativo di riferimento.La norma, in primo luogo, fa riferimento letteralmente all’adozionedell’atto da parte dell’Amministrazione, non alla sua notificazione.In secondo luogo, è diretta ad assicurare il contraddittorio procedi-mentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioniquando l’atto impositivo non è stato ancora adottato, ossia è ancorain fieri. Il criterio interpretativo teleologico, come esattamente messoin luce da Cass. n.11088/2015 cit., induce ad una interpretazione allacui stregua l'Ufficio debba attendere il decorso del termine previstodalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del con-tribuente, prima di chiudere il procedimento di formazione dell'atto,ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi,datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo; valea dire, come appunto la legge recita, venga "emanato".Numero registro generale 2247/2018Numero 1se2zio nale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/202611. Inoltre, sul piano sistematico la notificazione costituisce una meracondicio juris: «Come efficacemente posto in luce dalla citataCass.n.4760/2009, l'atto amministrativo d'imposizione tributaria èuna “dichiarazione recettizia solitaria” che non necessita di per sè dellacollaborazione cognitiva di altri soggetti per svolgere la sua funzione,ma è solo per la sua forza di limitazione della sfera di un altro soggettoche si vuole che questi sia posto in condizione di conoscibilità e che atale condizione sia subordinata l'efficacia della dichiarazione. Ne de-riva, a differenza della dichiarazione recettizia non solitaria, per laquale la conoscenza del destinatario è condizione necessaria perché ladichiarazione esplichi, non solo i suoi effetti giuridici, ma anche la suafunzione pratica, l'idoneità della decisione amministrativa tributaria aprodurre, anche da sola, il risultato effettivo per il quale è stata for-mulata» (così, Cass. Sez. U. n.40543 del 2021).Si veda al proposito anche Cass. Sez. Un. n.19854/2004 secondo cui,in tema di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito digiuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativadi efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in viaautomatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabil-mente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il terminedi decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazionefinanziaria, su cui grava il relativo obbligo.Con la qualificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributariacome “dichiarazione recettizia solitaria” è pienamente coerente l’iden-tificazione della sua notificazione in una condizione di efficacia dell’attoamministrativo ormai perfetto e non un elemento costitutivo, dell'attoamministrativo di imposizione tributaria, cosicché, quando l'atto im-Numero registro g1e3ne rale 2247/2018Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026positivo viene notificato, o comunque portato a conoscenza del desti-natario, esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato"emanato" (v. Cass. n.4760 del 2009; Cass. n.13852 del 2010).12. Ne deriva che l’atto impositivo non può essere emanato primadella scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio o dalla noti-fica del processo verbale di constatazione, a pena di illegittimità, nonassumendo rilievo la notifica dell’atto medesimo dopo il decorso delgià menzionato termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza(cfr. Cass. n. 11110 del 2022 e giurisprudenza ivi citata), che, comesopra visto, non possono consistere nell’imminente scadenza del ter-mine.Per tutte le ragioni sopra esposte dev’essere riaffermato il principio didiritto secondo cui:«In tema di contraddittorio procedimentale, il termine dilatorio previ-sto dall’art. 12, comma 7, l. 212/00 è violato dalla sottoscrizionedell’atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competenteanteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del p.v.c., per-ché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorchél’atto sia notificato al contribuente successivamente.»Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, posto che è pacifico chel’avviso di accertamento è stato emesso il 20.11.2013 e notificato conle modalità dell'art.140 cod. proc. civ. il 20.12.2013 e, dunque, rispet-tivamente, 27 e 57 giorni dopo la notifica del p.v.c. del 24.10.2013, einfine è stato ritirato dalla società presso l'[OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove il giudice d’appello erroneamente ritiene dirimenteche nel corso di tale periodo la contribuente non abbia espresso os-servazioni, poiché il contribuente ha diritto al termine dilatorio intero.13. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dellaseconda censura, la quale prospetta, in rapporto all’art.360, primoNumero registro generale 2247/2018Numero 1se4zio nale 230/2026Numero di raccolta generale 23073/2026Data pubblicazione 12/07/2026comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 112 comma 1, 132, comma 1, n.4) e 118 disp. att. cod. proc.civ., 36, 56 e 61 d.lgs. n.546/92, per aver la Commissione erronea-mente dichiarato di non doversi pronunciare sul motivo di merito, pro-posto nel ricorso in primo grado alle pagine da 3 a 6, oggetto di appellodell’Ufficio nelle pagg. da 5 a 7, e della successiva difesa del Fallimentocon la costituzione in appello del 17.11.2016, alle pagine da 5 e 6com’era sua facoltà fare.14. La sentenza impugnata dev’essere così cassata e, non essendoviulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito con l’ac-coglimento dell’originario ricorso proposto dalla società.Le spese di lite dell’intero processo sono compensate in ragione delconsolidamento dell’interpretazione in diritto sulla questione decisiva. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della società e compensa le spesedi lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026Il Relatore est. La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]