CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscriLo al n. 5906/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 38, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso - controricorrente - Avverso la sentenza n. 3813/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pavia rigettò le domande di restituzione di canoni locatizi, pagamento di indennità per riparazioni straordinarie, addizioni e migliore ed ingiustificato arricchimento originariamente proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dalla Curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente coltivate da questi, a seguito della dichiarazione di revoca del suo fallimento. 2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] il quale avverso la stessa ricorre per cassazione, affidato a tre motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 3. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, ascritto a violazione o falsa applicazione di norme di diritto e rubricato «sussistenza del consento tacito del concedente alla esecuzione dei miglioramenti. Nullità per mancanza di causa ex art. 1418 cod. civ.», parte ricorrente assume di essere titolare del diritto all'indennità per miglioramenti e addizioni sugli immobili locati, interventi (provati dai documenti in atti) eseguiti previo consenso preventivo tacito del locatore (desunto dalla consapevolezza della futura effettuazione dei lavori all'atto di stipula dei contratti), con derivante nullità della clausola contrattuale recante la previsione di nessuna corresponsione di indennità al conduttore. 2. Con il secondo mezzo, parte impugnante invoca l'applicazione al rapporto litigioso delle norme in tema di affitto agrario (per essere l'attività cinotecnica espletata nell'immobile considerata ex lege come attività imprenditoriale agricola), con conseguente nullità delle clausole contrattuali stipulate in difformità dalla predetta disciplina. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la gravata sentenza nella parte in cui non ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento. r.g. n. 5s;/ 019 2 Cons. e- . a .ele Rossi 4. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. 4.1. Nell'intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito mposto dall'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). r.g. n. 5 3 Cons. e affaele Rossi 4.2. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non soddisfa l'illustrato contenuto minimo. In premessa rispetto alla formulazione dei motivi di censura, parte ricorrente opera una descrizione dello svolgimento del processo circoscritta alla mera sequenza temporale degli accadimenti di rilievo: omette radicalmente di illustrare il contenuto delle domande proposte in prime cure (ed innanzitutto, gli elementi conformativi delle stesse: petitum e causa petendi), la loro prospettata qualificazione giuridica (e, ancor prima, la natura del rapporto o dei rapporti intercorsi tra i contraddittori da cui è scaturita la controversia), le difese svolte dalla controparte, le argomentazioni della sentenza di primo grado; manca, inoltre, di riferire circa i capi della sentenza oggetto di gravame in appello e le doglianze impugnatorie ivi formulate nonché (neppure in sintesi) circa la motivazione della pronuncia d'appello. A tale deficienza narrativa non pare possibile rimediare attraverso la lettura della parte del ricorso dedicata ai motivi, del pari connotata da analoga inemendabile carenza espositiva: basti rilevare, per dare conto di ciò, che con i primi due motivi si assume la nullità di clausole di contratti (con macroscopica ed inconciliabile contraddizione definiti come locazione nel corpo della prima doglianza e come affittanza agraria nella seconda) delle quali non è trascritto o riportato il tenore testuale (e nemmeno indicata l'allocazione degli atti nel fascicolo processuale), in palmare inosservanza dell'ulteriore requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). In definitiva: una complessiva e grave lacunosità, interessante nella sua globalità il thema decidendum della controversia, che, rendendo inintellegibile la comprensione degli accadimenti processuali da cui è scaturita la statuizione impugnata, inibisce alla Corte il vaglio sulla fondatezza dei motivi di ricorso. r.g. n. 5 / 019 4 Cons. t af e Rossi 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese del grado seguono la soccombenza. 7. Attesa l'inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 (diecimila), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13