Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30891/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] n.26, cod.fisc.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale rilasciata con atto separato (doc 1) e notificata telematicamente in una con il presente controricorso, e quanto alla seconda con successiva procura del 18 settembre 2023, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec indicato; -controricorrente - avverso Oggetto: tassazione indennità esproprio la sentenza n. 2350/7/2021 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 29 giugno 2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. La contribuente, quale erede della madre sig.ra [OSCURATO:PERSONA], richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso della ritenuta di imposta effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla somma erogataa titolo di indennità per l’esproprio di un terreno di proprietà della de cuius .

L’illegittimità della ritenuta sarebbe scaturita dal fatto che la stessa non sarebbe stata applicata se il Comune avesse adempiuto tempestivamente al proprio dovere di pagare l’indennità di esproprio e dunque prima della entrata in vigore dell’art.11, c.7 L.413/91 che ha introdotto l’obbligo della ritenuta.

L’esproprio è iniziato nell’anno 1972 mentre il provvedimento di liquidazione è stato assunto dal Comune soltanto in data 12.06.2014, a seguito di accordo transattivo.

2. L’Agenzia negava il rimborso, e quindi veniva proposto ricorso.

Ad esito del giudizio la CTR accoglieva il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, sull’osservazione che l’assoggettamento a tassazione era dipeso solo dal colpevole ritardo dell’amministrazione.

L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un motivo, e la contribuente si difende a mezzo di controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico mezzo l’Agenzia delle Entrate sostiene che, pacifico l’assoggettamento dell’indennizzo d’esproprio in base al criterio di cassa, essendo altrettanto pacifico che esso venne incassato sotto la vigenza della l. n. 413/1991, che appunto assoggettava tale entrata (o meglio la relativa plusvalenza) all’imposizione, a differenza di quanto succedeva in precedenza, la situazione non poteva essere comparata con il precedente CEDU invocato (dec. 16/03/2010 in procedimento n. 72638/01 – Belmonte/Italia).

Infatti, in tal caso sarebbe stato determinante il fatto che la sentenza che aveva determinato l’indennizzo era intervenuta prima dell’entrata in vigore della norma, e solo l’inerzia dell’amministrazione nel corrispondere l’indennizzo aveva determinato l’assoggettamento all’imposta, laddove nella specie l’indennizzo venne concordato nel 2014, e subito dopo corrisposto, fermo restando che, come riconosciuto dalla sentenza CEDU in argomento, né la l. n. 413/1991 costituisce di per sé violazione alla Convenzione dei diritti dell’uomo, né la politica fiscale dei singoli Paesi era sottratta alla relativa discrezionalità, e inoltre nella specie a fronte di un’istanza di liquidazione dell’indennizzo del 1980, il sollecito si ebbe solo nel 2011 e la relativa controversia amministrativa fu introdotta solo nel 2012.

2. Il ricorso è infondato.

Va premesso che la pronuncia CEDU invocata ha chiaramente espresso il principio, ribadito poi da questa Corte, secondo cui “qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell’indennizzo”.

Orbene nella specie a) è pacifico (e comunque provato dalla documentazione prodotta, es. la missiva in risposta al sollecito per l’indennizzo del 1980, doc. 7 riportato in controricorso), che già con delibere del 27.08.1968 e del 03.07.1972 il Comune manifestò l’intenzione di occupare il terreno per la costruzione di un campo sportivo, b) con decorrenza dall’anno 1980 avvenne l’irreversibile trasformazione del terreno in opera pubblica (campo da calcio appunto), c) in data 19.04.1980, la proprietaria del suolorichiese il pagamento dell’indennità di esproprio (doc.5, riportato in controricorso); d) in data 25.05.1980, la proprietaria reiterò la richiesta di pagamento dell’indennità, per il tramite del proprio legale, avv. [OSCURATO:PERSONA] (doc.6, anch’esso riportato), e) in data 23.02.1985, il Comune rispose per il tramite dell’assessore allo sport e al turismo e prese atto del “lungo tempo trascorso” comunicando di procedere al “riesame della pratica da indennizzo” f) in data 24.01.2011, il Dirigente del settore programmazione del Comune, ricostruita la vicenda e considerato il notevole tempo trascorso, compulsava le articolazioni competenti ad attivarsi seguendo i criteri per la liquidazione dell’indennità (doc.8, pure riportato); g) in data 05.03.2012, la resistente, nella qualità di erede della madre, ricorreva al TAR, e nel 2014 si raggiungeva un accordo sull’entità dell’indennizzo.

Pare veramente che la vicenda sia emblematica del ritardo dell’amministrazione nel corrispondere un indennizzo dovuto da decenni, ed in particolare quantomeno dal 1980, epoca ben antecedente al 31 dicembre 1988.

Ragione per cui - dipendendo palesemente il versamento nel 2014 da mera inerzia e successivo ritardo, fatto del resto accertato dalla CTR, che ha necessitato addirittura di un contenzioso, pur nella sostanziale indiscutibilità del diritto -la fattispecie rientra pacificamente nell’alveo delle ipotesi di esenzione previste dalla CEDU per la tassazione della plusvalenza.

3. Discende da tanto la reiezione del ricorso, con aggravio di spese per l’amministrazione soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che determina per il giudizio di legittimità in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] n.26, cod.fisc.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale rilasciata con atto separato (doc 1) e notificata telematicamente in una con il presente controricorso, e quanto alla seconda con successiva procura del 18 settembre 2023, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec indicato; -controricorrente - avverso Oggetto: tassazione indennità esproprio la sentenza n. 2350/7/2021 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 29 giugno 2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La contribuente, quale erede della madre sig.ra [OSCURATO:PERSONA], richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso della ritenuta di imposta effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla somma erogataa titolo di indennità per l’esproprio di un terreno di proprietà della de cuius . L’illegittimità della ritenuta sarebbe scaturita dal fatto che la stessa non sarebbe stata applicata se il Comune avesse adempiuto tempestivamente al proprio dovere di pagare l’indennità di esproprio e dunque prima della entrata in vigore dell’art.11, c.7 L.413/91 che ha introdotto l’obbligo della ritenuta. L’esproprio è iniziato nell’anno 1972 mentre il provvedimento di liquidazione è stato assunto dal Comune soltanto in data 12.06.2014, a seguito di accordo transattivo. 2. L’Agenzia negava il rimborso, e quindi veniva proposto ricorso. Ad esito del giudizio la CTR accoglieva il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, sull’osservazione che l’assoggettamento a tassazione era dipeso solo dal colpevole ritardo dell’amministrazione. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un motivo, e la contribuente si difende a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico mezzo l’Agenzia delle Entrate sostiene che, pacifico l’assoggettamento dell’indennizzo d’esproprio in base al criterio di cassa, essendo altrettanto pacifico che esso venne incassato sotto la vigenza della l. n. 413/1991, che appunto assoggettava tale entrata (o meglio la relativa plusvalenza) all’imposizione, a differenza di quanto succedeva in precedenza, la situazione non poteva essere comparata con il precedente CEDU invocato (dec. 16/03/2010 in procedimento n. 72638/01 – Belmonte/Italia). Infatti, in tal caso sarebbe stato determinante il fatto che la sentenza che aveva determinato l’indennizzo era intervenuta prima dell’entrata in vigore della norma, e solo l’inerzia dell’amministrazione nel corrispondere l’indennizzo aveva determinato l’assoggettamento all’imposta, laddove nella specie l’indennizzo venne concordato nel 2014, e subito dopo corrisposto, fermo restando che, come riconosciuto dalla sentenza CEDU in argomento, né la l. n. 413/1991 costituisce di per sé violazione alla Convenzione dei diritti dell’uomo, né la politica fiscale dei singoli Paesi era sottratta alla relativa discrezionalità, e inoltre nella specie a fronte di un’istanza di liquidazione dell’indennizzo del 1980, il sollecito si ebbe solo nel 2011 e la relativa controversia amministrativa fu introdotta solo nel 2012. 2. Il ricorso è infondato. Va premesso che la pronuncia CEDU invocata ha chiaramente espresso il principio, ribadito poi da questa Corte, secondo cui “qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell’indennizzo”. Orbene nella specie a) è pacifico (e comunque provato dalla documentazione prodotta, es. la missiva in risposta al sollecito per l’indennizzo del 1980, doc. 7 riportato in controricorso), che già con delibere del 27.08.1968 e del 03.07.1972 il Comune manifestò l’intenzione di occupare il terreno per la costruzione di un campo sportivo, b) con decorrenza dall’anno 1980 avvenne l’irreversibile trasformazione del terreno in opera pubblica (campo da calcio appunto), c) in data 19.04.1980, la proprietaria del suolorichiese il pagamento dell’indennità di esproprio (doc.5, riportato in controricorso); d) in data 25.05.1980, la proprietaria reiterò la richiesta di pagamento dell’indennità, per il tramite del proprio legale, avv. [OSCURATO:PERSONA] (doc.6, anch’esso riportato), e) in data 23.02.1985, il Comune rispose per il tramite dell’assessore allo sport e al turismo e prese atto del “lungo tempo trascorso” comunicando di procedere al “riesame della pratica da indennizzo” f) in data 24.01.2011, il Dirigente del settore programmazione del Comune, ricostruita la vicenda e considerato il notevole tempo trascorso, compulsava le articolazioni competenti ad attivarsi seguendo i criteri per la liquidazione dell’indennità (doc.8, pure riportato); g) in data 05.03.2012, la resistente, nella qualità di erede della madre, ricorreva al TAR, e nel 2014 si raggiungeva un accordo sull’entità dell’indennizzo. Pare veramente che la vicenda sia emblematica del ritardo dell’amministrazione nel corrispondere un indennizzo dovuto da decenni, ed in particolare quantomeno dal 1980, epoca ben antecedente al 31 dicembre 1988. Ragione per cui - dipendendo palesemente il versamento nel 2014 da mera inerzia e successivo ritardo, fatto del resto accertato dalla CTR, che ha necessitato addirittura di un contenzioso, pur nella sostanziale indiscutibilità del diritto -la fattispecie rientra pacificamente nell’alveo delle ipotesi di esenzione previste dalla CEDU per la tassazione della plusvalenza. 3. Discende da tanto la reiezione del ricorso, con aggravio di spese per l’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che determina per il giudizio di legittimità in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario n
Sentenza Cassazione n. 30891/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris