CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36183/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/12/2019 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione: letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha ribadito le sue difese e ha chiesto in via principale l'annullamento senza rinvio per prescrizione e in via subordinata l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 dicembre 2019 la Corte di appello di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza in data 16 ottobre 2012 del Tribunale di Novara- sezione distaccata di Borgomanero ed aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Novara per l'ulteriore corso. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e di norme processuali per l'omessa dichiarazione della prescrizione di entrambi i reati ascritti e perché non era stata rilevata la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Lamenta in particolare che la Corte territoriale aveva negato la prescrizione, perché aveva ritenuto la sussistenza di una causa di sospensione dal 21 dicembre 2012 (data di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado) al 19 dicembre 2017 (data di deposito dell'ordinanza di restituzione in termine) e aveva ritenuto invece la nullità del decreto di citazione a giudizio (da cui la nullità della sentenza di primo grado), perché la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, che, pur avendo rinunciato al mandato, non aveva dismesso la domiciliazione, anziché al difensore d'ufficio. Premessa l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio anziché nel domicilio eletto, osserva che la Corte territoriale, se avesse riconosciuto l'autonoma invalidità della notifica dell'estratto contumaciale e conseguentemente la nullità della sentenza di primo grado, si sarebbe resa conto che la sospensione della prescrizione di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. era stata erroneamente applicata al primo appello del 30 ottobre 2017, proposto prima della pronuncia dell'ordinanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. Sostiene che, siccome la restituzione nel termine postulava una situazione di fatto ostativa, di caso fortuito o forza maggiore, che non consentiva all'imputato di avere effettiva conoscenza della sentenza, nonostante la validità del procedimento di notificazione dell'estratto contumaciale, la sospensione del termine di prescrizione avrebbe potuto applicarsi, al limite, al secondo atto di appello, proposto nel gennaio 2018, dopo la pronuncia dell'ordinanza di restituzione. Aggiunge che per l'appello del 2017, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, a causa dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, il termine per impugnare la sentenza di condanna non aveva cominciato a decorrere. L'appello dell'ottobre 2017 era dunque solo apparentemente tardivo. Pertanto, la sospensione prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. non poteva trovare applicazione in questo caso e la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare la prescrizione. Procede quindi a sviluppare i calcoli dei termini di prescrizione sia del reato di cui all'art. 334 cod. pen. sia di quello di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., ivi compresa la recidiva reiterata e infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso pone una questione processuale rilevante, in merito all'applicazione della sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. Vi/1/ Nello specifico, la Corte territoriale, pur affermando che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non aveva fatto venir meno l'elezione di domicilio e che il decreto di irreperibilità era invalido con conseguente invalidità del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di primo grado, ha applicato la sospensione dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. Tuttavia, nel far ciò, non ha spiegato per quale ragione abbia ritenuto rituale l'appello del gennaio 2018 (rispetto a cui pacificamente vale la sospensione) e non anche quello del 30 ottobre 2017, che è stato presentato prima dell'ordinanza di restituzione nel termine, ma che, come dedotto dal difensore, a causa del vizio della notifica dell'estratto contumaciale, era solo apparentemente tardivo. I rapporti o le interferenze tra i due mezzi di impugnazione non sono stati esplorati dalla Corte territoriale, sebbene la difesa abbia sottoposto ai Giudici, chiamati a decidere l'atto di gravame del 2018, anche l'atto di appello presentato il 30 ottobre 2017. La non compiuta valutazione dei presupposti di applicazione della causa di sospensione imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, epilogo decisorio questo che è precluso dalla sopravvenuta prescrizione dei reati ascritti pacificamente in data successiva alla sentenza della Corte di appello di Torino (Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere entrambi i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescri