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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34914/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di assegnazione del magistrato addetto all'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale del ricorso da lui proposto alla Settima Sezione penale, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.;

2. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poiché non a carattere giurisdizionale, bensì endoprocedimentale, interno alla procedura di assegnazione del ricorso al collegio tabellarmente individuato come giudice naturale e non emesso dalla Corte di cassazione quale giudice dell'impugnazione di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che tale constatazione imponga l'inammissibilità del ricorso, poichè proposto avverso provvedimento senza esito definitorio, mediante impugnazione non prevista dalla legge;

3. Rilevato che l'inammissibilità può essere decisa con procedura senza formalità, rientrando la fattispecie in uno dei casi previsti dall'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., e che alla declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

4.000. P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di assegnazione del magistrato addetto all'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione penale del ricorso da lui proposto alla Settima Sezione penale, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; 2. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. poiché non a carattere giurisdizionale, bensì endoprocedimentale, interno alla procedura di assegnazione del ricorso al collegio tabellarmente individuato come giudice naturale e non emesso dalla Corte di cassazione quale giudice dell'impugnazione di legittimità. Ritenuto, pertanto, che tale constatazione imponga l'inammissibilità del ricorso, poichè proposto avverso provvedimento senza esito definitorio, mediante impugnazione non prevista dalla legge; 3. Rilevato che l'inammissibilità può essere decisa con procedura senza formalità, rientrando la fattispecie in uno dei casi previsti dall'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., e che alla declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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