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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 41611/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2992/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22808/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, in difesa dell’indagato, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione con la quale il locale G.i.p. aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa, in via principale, alla revoca della misura della custodia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41611/2025 Roma, lì, 29/12/2025 cautelare in carcere, vigente a suo carico in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che la posizione dell’indagato fosse integralmente rivista, alla luce delle sentenze di questa Corte nn. 16482/2025 e 16483/2025, che avevano annullato con rinvio – in punto di gravità indiziaria – le decisioni di riesame mediante le quali era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prospettazione difensiva, costoro erano accusati di essere i capi della cellula mafiosa delocalizzata, espressione del clan Rinzivillo, operante in territorio lombardo; cellula che avrebbe dovuto ulteriormente comprendere, in veste di mero partecipe, il solo [OSCURATO:PERSONA].

L’annullamento, pronunciato a beneficio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inconciliabile con il mantenimento della contestazione associativa, per il venir meno del numero minimo dei soggetti concorrenti necessari nel reato.

Per la difesa sussistevano, dunque, le condizioni previste dall’art. 587 cod. proc. pen. per l’estensione a [OSCURATO:PERSONA] del predetto giudicato e, in ogni caso, le indicate pronunce di legittimità sarebbero dovute venire in considerazione quale fatto nuovo, idoneo alla rivalutazione del quadro indiziario cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. 3.

Sia il G.i.p. che il Tribunale disattendevano tale impostazione.

Il Tribunale, in particolare, riteneva inestensibili a [OSCURATO:PERSONA] gli effetti della duplice pronuncia di annullamento con rinvio, sia perché [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta proposto ricorso contro la decisione di riesame che lo riguardava, con esito infruttuoso, mentre il rimedio offerto dall’art. 587 cod. proc. pen. presuppor- rebbe la mancata o invalida pregressa introduzione del giudizio di impugnazione da parte di chi intenda avvalersene; sia perché nessun giudicato cautelare a favore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era in realtà ancora formato, essendo il giudizio di rinvio nei loro confronti tuttora in corso.

Il Tribunale escludeva, altresì, l’esistenza di una sopravvenienza processualmente efficiente nella prospettiva indicata dall’art. 299 del codice di rito.

Anche a prescindere dal fatto che le pronunce di Cassazione riguardanti i fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano anteriori di un giorno rispetto alla pronuncia di Cassazione riguardante [OSCURATO:PERSONA], e quale che potesse essere l’esito del giudizio di rinvio a carico dei primi, il Tribunale notava che l’addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] era quello di affiliato al clan Rinzivillo come tale, operante sul territorio lombardo attraverso una molteplicità di soggetti, e non di affiliato ad una specifica cellula, di cui i fratelli [OSCURATO:PERSONA] fossero componenti numericamente essenziali.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la decisione del Tribunale, per il tramite del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico proposto si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

4.1. Sostiene il ricorrente che le pronunce di annullamento con rinvio avrebbero già messo in crisi l’impianto accusatorio e l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto «dialogare» con esse, rivalutando alla stregua dei loro rilievi la gravità indiziaria a carico del ricorrente.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, inscindibilmente legata a quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e il primo avrebbe immediatamente diritto all’estensione degli effetti favorevoli dei giudicati già intervenuti, in grado di minare la configurabilità stessa del reato contestato.

L’art. 587 cod. proc. pen. mirerebbe, infatti, a prevenire disparità di trattamento tra soggetti rivestenti la medesima posizione processuale.

Tale ratio sarebbe valida e applicabile anche in fase cautelare.

4.2. In ogni caso, sarebbe evidente il fatto nuovo, rilevante ai sensi dell’art.299 cod. proc. pen., giacché, revocata in dubbio la posizione dei due capi, rimarrebbe un solo terzo soggetto indiziato di far parte del sodalizio delocalizzato, affiliato alla cosca gelese dei Rinzivillo.

La rubrica imputativa farebbe riferimento, quanto a tale sodalizio, alla sola triade formata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe però immaginabile una compagine associativa di tipo unipersonale (in questo senso andrebbe censurato il passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata, secondo cui la gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] andrebbe affermata «sul piano individuale»).

Venuto meno il ruolo già attribuito ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], e così anche venuto a mancare il requisito della «messa a disposizione» nei loro confronti, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto individuare quale diverso apporto, di ordine dinamico-funzionale, [OSCURATO:PERSONA] fornisse alla consorteria, e avrebbe dovuto comunque apprezzare se le risultanze a suo carico, depurate dal riferimento all’operatività di una cellula lombarda, mantenessero il necessario carattere di gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. E’ anzitutto corretta l’ordinanza impugnata, nella parte in cui nega l’esistenza dei presupposti per fare applicazione, nella specie, dell’art. 587 cod. proc. pen.

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, infatti, l’estensione ad altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa a beneficio solo di alcuni postula, anzitutto, che il procedimento incidentale si sia svolto, diversamente dal caso odierno, in modo unitario e cumulativo, operando poi soltanto se i primi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, e non invece quando l’impugnazione sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed eventualmente incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione (giurisprudente di legittimità costante: Sez. 1, n. 3427 del 05/12/2024, dep. 2025, M.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassari, Rv. 268633-01; Sez. 6, n. 24695 del 23/04/2007, Gala, Rv. 236977-01; Sez. 6, n. 35331 del 15/04/2003, Neculai, Rv. 226324-01), come pure accaduto nella specie.

3. Sotto altro aspetto, non costituisce di per sé «fatto nuovo», idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame, e a legittimare la revoca della misura ex art. 299 cod. proc. pen., la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti di un coindagato (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887-01), potendo al più assumere rilevanza, in questa prospettiva, gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della misura che era stata viceversa confermata (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203-01).

A quest’ultimo proposito l’ordinanza impugnata ha operato congrue valutazioni, ineccepibilmente annotando che una deliberazione finale di gravità indiziaria, ancorché necessariamente allo stato degli atti, in ordine alla posizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] non si è ancora avuta, essendo il tema della loro partecipazione al sodalizio mafioso ancora sub iudice nel giudizio cautelare di rinvio.

Inoltre, la stessa ordinanza ha adeguatamente evidenziato l’assenza di un nesso di necessaria interdipendenza di posizioni, posto che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata l’affiliazione al clan Rinzivillo, e l’esercizio del ruolo dinamico- funzionale all’interno di quest’ultimo, a prescindere dall’esatta configurazione della cellula delocalizzata lombarda e dalle sue effettive modalità operative.

Le obiezioni del ricorrente sul punto sfociano nel merito ed esulano dal perimetro del presente giudizio.

4. In conclusione, l’inesistenza delle condizioni, fattuali e giuridiche, per il superamento – allo stato – del giudicato cautelare è adeguatamente argomentata dall’ordinanza impugnata.

Segue la reiezione del proposto ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2992/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22808/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, in difesa dell’indagato, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione con la quale il locale G.i.p. aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa, in via principale, alla revoca della misura della custodia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41611/2025 Roma, lì, 29/12/2025 cautelare in carcere, vigente a suo carico in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che la posizione dell’indagato fosse integralmente rivista, alla luce delle sentenze di questa Corte nn. 16482/2025 e 16483/2025, che avevano annullato con rinvio – in punto di gravità indiziaria – le decisioni di riesame mediante le quali era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prospettazione difensiva, costoro erano accusati di essere i capi della cellula mafiosa delocalizzata, espressione del clan Rinzivillo, operante in territorio lombardo; cellula che avrebbe dovuto ulteriormente comprendere, in veste di mero partecipe, il solo [OSCURATO:PERSONA]. L’annullamento, pronunciato a beneficio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inconciliabile con il mantenimento della contestazione associativa, per il venir meno del numero minimo dei soggetti concorrenti necessari nel reato. Per la difesa sussistevano, dunque, le condizioni previste dall’art. 587 cod. proc. pen. per l’estensione a [OSCURATO:PERSONA] del predetto giudicato e, in ogni caso, le indicate pronunce di legittimità sarebbero dovute venire in considerazione quale fatto nuovo, idoneo alla rivalutazione del quadro indiziario cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. 3. Sia il G.i.p. che il Tribunale disattendevano tale impostazione. Il Tribunale, in particolare, riteneva inestensibili a [OSCURATO:PERSONA] gli effetti della duplice pronuncia di annullamento con rinvio, sia perché [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta proposto ricorso contro la decisione di riesame che lo riguardava, con esito infruttuoso, mentre il rimedio offerto dall’art. 587 cod. proc. pen. presuppor- rebbe la mancata o invalida pregressa introduzione del giudizio di impugnazione da parte di chi intenda avvalersene; sia perché nessun giudicato cautelare a favore dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era in realtà ancora formato, essendo il giudizio di rinvio nei loro confronti tuttora in corso. Il Tribunale escludeva, altresì, l’esistenza di una sopravvenienza processualmente efficiente nella prospettiva indicata dall’art. 299 del codice di rito. Anche a prescindere dal fatto che le pronunce di Cassazione riguardanti i fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano anteriori di un giorno rispetto alla pronuncia di Cassazione riguardante [OSCURATO:PERSONA], e quale che potesse essere l’esito del giudizio di rinvio a carico dei primi, il Tribunale notava che l’addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] era quello di affiliato al clan Rinzivillo come tale, operante sul territorio lombardo attraverso una molteplicità di soggetti, e non di affiliato ad una specifica cellula, di cui i fratelli [OSCURATO:PERSONA] fossero componenti numericamente essenziali. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la decisione del Tribunale, per il tramite del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico proposto si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. 4.1. Sostiene il ricorrente che le pronunce di annullamento con rinvio avrebbero già messo in crisi l’impianto accusatorio e l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto «dialogare» con esse, rivalutando alla stregua dei loro rilievi la gravità indiziaria a carico del ricorrente. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, inscindibilmente legata a quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e il primo avrebbe immediatamente diritto all’estensione degli effetti favorevoli dei giudicati già intervenuti, in grado di minare la configurabilità stessa del reato contestato. L’art. 587 cod. proc. pen. mirerebbe, infatti, a prevenire disparità di trattamento tra soggetti rivestenti la medesima posizione processuale. Tale ratio sarebbe valida e applicabile anche in fase cautelare. 4.2. In ogni caso, sarebbe evidente il fatto nuovo, rilevante ai sensi dell’art.299 cod. proc. pen., giacché, revocata in dubbio la posizione dei due capi, rimarrebbe un solo terzo soggetto indiziato di far parte del sodalizio delocalizzato, affiliato alla cosca gelese dei Rinzivillo. La rubrica imputativa farebbe riferimento, quanto a tale sodalizio, alla sola triade formata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe però immaginabile una compagine associativa di tipo unipersonale (in questo senso andrebbe censurato il passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata, secondo cui la gravità indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] andrebbe affermata «sul piano individuale»). Venuto meno il ruolo già attribuito ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], e così anche venuto a mancare il requisito della «messa a disposizione» nei loro confronti, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto individuare quale diverso apporto, di ordine dinamico-funzionale, [OSCURATO:PERSONA] fornisse alla consorteria, e avrebbe dovuto comunque apprezzare se le risultanze a suo carico, depurate dal riferimento all’operatività di una cellula lombarda, mantenessero il necessario carattere di gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. E’ anzitutto corretta l’ordinanza impugnata, nella parte in cui nega l’esistenza dei presupposti per fare applicazione, nella specie, dell’art. 587 cod. proc. pen. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, infatti, l’estensione ad altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa a beneficio solo di alcuni postula, anzitutto, che il procedimento incidentale si sia svolto, diversamente dal caso odierno, in modo unitario e cumulativo, operando poi soltanto se i primi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, e non invece quando l’impugnazione sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed eventualmente incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione (giurisprudente di legittimità costante: Sez. 1, n. 3427 del 05/12/2024, dep. 2025, M.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassari, Rv. 268633-01; Sez. 6, n. 24695 del 23/04/2007, Gala, Rv. 236977-01; Sez. 6, n. 35331 del 15/04/2003, Neculai, Rv. 226324-01), come pure accaduto nella specie. 3. Sotto altro aspetto, non costituisce di per sé «fatto nuovo», idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame, e a legittimare la revoca della misura ex art. 299 cod. proc. pen., la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti di un coindagato (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887-01), potendo al più assumere rilevanza, in questa prospettiva, gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della misura che era stata viceversa confermata (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203-01). A quest’ultimo proposito l’ordinanza impugnata ha operato congrue valutazioni, ineccepibilmente annotando che una deliberazione finale di gravità indiziaria, ancorché necessariamente allo stato degli atti, in ordine alla posizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] non si è ancora avuta, essendo il tema della loro partecipazione al sodalizio mafioso ancora sub iudice nel giudizio cautelare di rinvio. Inoltre, la stessa ordinanza ha adeguatamente evidenziato l’assenza di un nesso di necessaria interdipendenza di posizioni, posto che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata l’affiliazione al clan Rinzivillo, e l’esercizio del ruolo dinamico- funzionale all’interno di quest’ultimo, a prescindere dall’esatta configurazione della cellula delocalizzata lombarda e dalle sue effettive modalità operative. Le obiezioni del ricorrente sul punto sfociano nel merito ed esulano dal perimetro del presente giudizio. 4. In conclusione, l’inesistenza delle condizioni, fattuali e giuridiche, per il superamento – allo stato – del giudicato cautelare è adeguatamente argomentata dall’ordinanza impugnata. Segue la reiezione del proposto ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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