Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:426
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0823
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 giugno 2020 (
1
)
Causa C‑823/18 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Intese – Stabilizzanti termici – Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di constatazione dell’infrazione – Applicazione del massimale del 10% del fatturato ad una delle entità che compongono l’impresa – Incidenza sulla responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Nozione d’impresa – Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica»
1.
Con l’impugnazione oggetto delle presenti conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del 18 ottobre 2018, GEA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
).
I.
Antecedenti della controversia
2.
GEA [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «GEA») è nata dalla fusione, nel 2005, della Metallgesellschaft AG (in prosieguo: «MG») e di un’altra società. MG era la holding che deteneva, prima del 2000, direttamente o mediante controllate, [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: «OCG») e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]- und Vertriebs GmbH (in prosieguo: «OCA»). Il 17 maggio 2000, MG ha ceduto OCG, che è stata rinominata [OSCURATO:PERSONA] für glastechnische Produkte und Verfahren mbH (in prosieguo: «ACW»). Dopo il suo scioglimento, nel maggio 2000, le attività di OCA sono state riprese da una società denominata, dal 30 agosto 2000, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «CPA») che, ad oggi, non appartiene più al gruppo di cui GEA era la holding.
3.
Con decisione dell’11 novembre 2009 (in prosieguo: la «decisione del 2009»), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che un certo numero di imprese avesse violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando a due complessi di accordi e di pratiche concertate anticoncorrenziali che coprivano il territorio del SEE e riguardavano, da un lato, il settore degli stabilizzanti a base di stagno e, dall’altro, il settore dell’olio di soia epossidato e degli esteri (in prosieguo: il «settore ESBO/esteri») (
3
).
4.
Al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera k), la decisione del 2009 ha ritenuto GEA responsabile per le infrazioni commesse sul mercato del settore ESBO/esteri dall’11 settembre 1991 al 17 maggio 2000. La sua responsabilità è stata considerata per l’intero periodo di infrazione, in quanto successore di MG, da un lato, per l’infrazione commessa dall’11 settembre 1991 al 17 maggio 2000 da OCG e, dall’altro, per l’infrazione commessa dal 13 marzo 1997 al 17 maggio 2000 da OCA. ACW è stata sanzionata, in quanto successore di OCG, per l’infrazione commessa da quest’ultima durante l’intero periodo di infrazione, vale a dire dall’11 settembre 1991 al 17 maggio 2000, e per l’infrazione commessa da OCA dal 30 settembre 1999 al 17 maggio 2000, quando il capitale di quest’ultima era detenuto al 100% da OCG [articolo 1, paragrafo 2, lettera m), della decisione del 2009]. In quanto successore di OCA, CPA è stata sanzionata, da un lato, per l’infrazione commessa da OCA dal 13 marzo 1997 al 17 maggio 2000 e, dall’altro, per l’infrazione commessa da OCG dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1999, quando il capitale di quest’ultima era detenuto al 100% da OCA [articolo 1, paragrafo 2, lettera l), della decisione del 2009].
5.
Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punti 31 e 32, della decisione del 2009:
«Per l’/(le) infrazione(i) nel mercato dell’ESBO/esteri (…) sono irrogate le seguenti ammende:
(31)
GEA, ACW e CPA sono responsabili in solido per l’importo di EUR 1913971;
(32)
GEA e ACW sono responsabili in solido per l’importo di EUR 1432229».
6.
GEA ha impugnato la decisione del 2009 dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ha respinto il ricorso con sentenza del 15 luglio 2015, GEA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
4
).
7.
Il 15 dicembre 2009 ACW, che al momento dell’adozione della decisione del 2009 non era più una filiale di GEA, ha attirato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’ammenda che le era stata inflitta con la decisione del 2009 superava il limite massimo del 10% del suo fatturato di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (
5
).
8.
L’8 febbraio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione con cui ha modificato la decisione del 2009 (
6
) (in prosieguo: la «decisione del 2010»). Essa ha considerato che l’ammenda alla quale ACW era stata condannata in solido con, da un lato, GEA e CPA e, dall’altro, GEA, superasse il limite del 10% e che, pertanto, occorresse modificare la decisione del 2009 (v. considerando 2 della decisione del 2010). [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti precisato che l’importo dell’ammenda imposta a GEA e alla CPA restava immutato, ma che quello dell’ammenda inflitta ad ACW doveva essere ridotto e che la decisione del 2010 non incideva in alcun modo sugli altri destinatari della decisione del 2009. L’articolo 1 della decisione del 2010 ha modificato l’articolo 2, secondo comma, della decisione del 2009 come segue:
«L’articolo 2, [punto] 31) è sostituito dal seguente testo:
“31
a)
[GEA], [ACW] e [CPA] sono responsabili [in solido] dell’importo di EUR 1086129;
31
b)
[GEA] e [CPA] sono responsabili [in solido] dell’importo di EUR 827842”.
L’articolo 2, [punto] 32) è sostituito dal seguente testo:
“32)
[GEA] è responsabile per l’importo di [EUR] 1432229”».
9.
A seguito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 15 luglio 2015, GEA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
7
), il Tribunale ha annullato la decisione del 2010 nella misura in cui riguardava la ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato i diritti della difesa di GEA adottando la decisione del 2010 senza metterla in condizioni di presentare le proprie osservazioni.
10.
Con lettera del 5 febbraio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato GEA della sua intenzione di adottare una nuova decisione e l’ha invitata, insieme a ACW e CPA, a presentare le sue osservazioni scritte. GEA ha trasmesso le sue osservazioni scritte alla [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2016. Con lettera del 2 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle osservazioni della ricorrente.
11.
Il 29 giugno 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una seconda decisione di modifica della decisione del 2009 (
8
) (in prosieguo: la «decisione contestata»). L’articolo 1 di tale decisione ha riprodotto senza modifiche l’articolo 1 della decisione del 2010. L’articolo 2 della decisione contestata ha fissato la data di esigibilità delle ammende al 10 maggio 2010.
II.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12.
L’8 settembre 2016, GEA ha proposto ricorso contro la decisione contestata. In tale ricorso, essa chiedeva al Tribunale, in via principale, di annullare tale decisione e, in via subordinata, di ridurre l’importo dell’ammenda e fissare una nuova data, posteriore all’adozione della decisione contestata, per il pagamento e per la fissazione del dies a quo della decorrenza degli interessi moratori.
13.
A sostegno del suo ricorso, GEA ha dedotto cinque motivi. Con il primo motivo, essa faceva valere una violazione delle norme in materia di prescrizione, con il secondo una violazione dell’articolo 266 TFUE e dei diritti della difesa, con il terzo la violazione dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, con il quarto una violazione del principio di parità di trattamento e con il quinto un eccesso di potere e un difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire di GEA.
14.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha, anzitutto, respinto l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, esso ha ritenuto, da un lato, che la decisione del 2010, successivamente annullata, e la decisione contestata fossero intervenute sulla determinazione dei rapporti esterni di solidarietà tra GEA, ACW e CPA, modificando in tal modo la loro situazione giuridica e, dall’altro, che il ricorso avrebbe potuto condurre a una ripartizione dell’importo delle ammende inflitte a GEA più favorevole per quest’ultima (
9
).
15.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, il quarto motivo di ricorso, diretto contro l’articolo 1 della decisione contestata e fondato su una violazione del principio di parità di trattamento, accogliendolo (
10
). Il Tribunale ha, in secondo luogo, esaminato la prima censura del quinto motivo di ricorso, relativa ad un eccesso di potere di cui sarebbe stato viziato l’articolo 2 della decisione contestata, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato al 10 maggio 2010 la data di decorrenza dell’esigibilità delle ammende inflitte a GEA, ad ACW e a CPA. Anche tale censura è stata ritenuta fondata dal Tribunale, che ha dunque annullato la decisione nel suo complesso e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
III.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
16.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 dicembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto l’impugnazione oggetto delle presenti conclusioni. La procedura scritta ha fatto oggetto di un duplice scambio di memorie. La Corte ha posto alle parti alcuni quesiti per risposta scritta. Le parti hanno risposto nei termini impartiti. Le parti sono state sentite nelle loro osservazioni orali all’udienza tenutasi dinanzi alla Corte il 5 febbraio 2020.
17.
Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e condannare GEA alla totalità delle spese del procedimento dinanzi alla Corte e di quello in prima istanza. GEA chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità
1.
Argomenti delle parti
18.
GEA eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione per difetto di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene che, anche qualora la Corte dovesse accogliere l’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più legittimata a chiedere il pagamento dell’ammenda. Da un lato, la decisione del 2009 non costituirebbe una valida base giuridica a tale effetto poiché, in tale decisione, sia l’ammenda sia la responsabilità solidale di ACW, CPA e GEA sono state determinate erroneamente. Dall’altro, il termine legale decennale, previsto dall’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, per la fissazione dell’ammenda sarebbe scaduto prima dell’adozione della decisione contestata (
11
).
19.
[OSCURATO:PERSONA] replica che l’eccezione di GEA dev’essere respinta come irricevibile poiché solleva profili di illegittimità della sentenza impugnata nella comparsa di risposta e non nel quadro di un’impugnazione autonoma o incidentale, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte. Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere un interesse ad agire contro la sentenza impugnata, nella misura in quest’ultima ha annullato una decisione produttiva d’effetti giuridici per le imprese destinatarie e ha formulato conclusioni errate sulla responsabilità solidale e sul potere della [OSCURATO:PERSONA] di fissare la data di esigibilità delle ammende.
2.
Valutazione
20.
Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (
12
).
21.
GEA ritiene in primo luogo che, poiché il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere un’ammenda era prescritto al momento in cui la decisione contestata è stata adottata, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non procurerebbe alcun beneficio alla [OSCURATO:PERSONA] (
13
). Al riguardo rilevo che, anche ammettendo che, come sostiene GEA, la decisione contestata sia stata adottata oltre il termine decennale previsto dall’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, una tale circostanza non consente di per sé di concludere che vi sia stata prescrizione. In effetti, ai sensi di tale disposizione, la prescrizione in materia d’imposizione d’ammende opera al più tardi allo spirare di un termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui è cessata l’infrazione «se la [OSCURATO:PERSONA] non ha irrogato un’ammenda (…) entro tale termine». Ora, nella specie, è pacifico che GEA è stata sanzionata per l’infrazione commessa nel mercato ESBO/esteri con la decisione del 2009, adottata entro il termine decennale previsto dall’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003. Il fatto che l’importo massimo della sanzione irrogata sia stato erroneamente determinato per una delle entità che componevano l’impresa responsabile dell’infrazione, in ragione del superamento del massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, e che, per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di modificare il dispositivo di detta decisione al fine di correggere l’errore non ha alcuna incidenza sul momento in cui il potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] è stato esercitato ai fini dell’applicazione dei termini di prescrizione (
14
). La decisione del 2010, così come la decisione contestata, non hanno, infatti, modificato la decisione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella decisione del 2009 e presa conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di infliggere un’ammenda all’impresa costituita da ACW, CPA e GEA (
15
), né hanno modificato l’importo dell’ammenda inflitta a GEA, ma hanno unicamente ridotto l’importo a concorrenza del quale ACW poteva considerarsi responsabile, ridefinendo i rapporti di responsabilità solidale ed esclusiva tra le tre entità in causa. Poiché, dunque, la decisione contestata non può essere considerata come una nuova decisione di infliggere un’ammenda, l’argomentazione di GEA secondo cui l’annullamento della sentenza impugnata e quindi il ripristino di tale decisione non arrecherebbero alcun vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] a causa dell’avvenuta prescrizione, nella misura in cui si fonda su una premessa errata, deve essere respinta.
22.
In secondo luogo, GEA fa valere che, poiché la sentenza impugnata farebbe «rivivere» nei suoi confronti il dispositivo della decisione del 2009, come modificato, per quanto riguarda CPA e ACW, dalla decisione del 2010, e poiché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la decisione del 2009 costituisca di per sé sola il fondamento giuridico dell’ammenda inflitta a GEA, tale istituzione non avrebbe alcun interesse a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata. Anche tale argomento va respinto. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l’annullamento della sentenza impugnata ripristinerebbe la decisione contestata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], modificando la decisione del 2009, da un lato, ha ridefinito la responsabilità solidale ed esclusiva di GEA per l’ammenda inflitta a tale società, a CPA e ad ACW, a seguito della riduzione dell’ammenda di quest’ultima e della decisione del 2010, annullata unicamente nei confronti di GEA, e, dall’altro, ha fissato una nuova data di esigibilità dell’ammenda di GEA, allineandola a quella già applicabile a CPA e ad ACW in virtù della decisione del 2010. Ora, indipendentemente da ogni altra considerazione, la decisione contestata persegue principalmente obiettivi di certezza del diritto e di buona amministrazione. Non si può dunque negare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia un interesse ad agire contro la sentenza che ha disposto l’annullamento di tale decisione.
23.
Infine, emerge dal fascicolo che il 22 luglio 2016, in esecuzione della decisione contestata e a titolo provvisorio, in pendenza del ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione, GEA ha pagato gli importi corrispondenti all’ammenda inflittale. Dopo l’annullamento della decisione contestata da parte della sentenza impugnata, GEA ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso di tali importi, che le è stato tuttavia negato. GEA ha, quindi, impugnato la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la sua richiesta (
16
), facendo valere, da un lato, che, in virtù dell’articolo 266 TFUE, tale istituzione è tenuta a eseguire la sentenza impugnata restituendo gli importi versati per ottemperare alla decisione contestata, e, dall’altro, che, rifiutando il rimborso, la [OSCURATO:PERSONA] continua di fatto ad applicare tale decisione, nonostante sia stata annullata dal Tribunale. Ora, nel caso in cui la Corte annullasse la sentenza impugnata, la decisione contestata tornerebbe a produrre effetti giuridici, facendo così venir meno il fondamento in fatto e in diritto del ricorso di GEA. Anche sotto tale profilo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque un interesse ad agire contro la sentenza impugnata.
24.
Per i motivi sopra esposti, ritengo che l’eccezione d’irricevibilità dell’impugnazione per difetto di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] sollevata da GEA sia infondata e vada pertanto respinta.
B.
Nel merito
25.
[OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il primo motivo, essa fa valere che il Tribunale non ha correttamente applicato il principio di parità di trattamento e ha ignorato la giurisprudenza relativa alla nozione d’impresa, alla responsabilità solidale e alle conseguenze di una riduzione di ammenda accordata ad una filiale. Con il secondo motivo, essa contesta al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che il termine di pagamento di un’ammenda ricomincia a decorrere, per tutte le entità giuridiche di un’impresa solidalmente responsabile, dalla data della notifica di una decisione modificativa che riduce l’ammenda per una sola di esse.
1.
Sul primo motivo d’impugnazione
a)
Sentenza impugnata
26.
Il primo motivo d’impugnazione è diretto contro i punti da 106 a 111 della sentenza impugnata.
27.
Dopo aver ricordato, al punto 105 di tale sentenza, che, secondo la tesi sostenuta da GEA, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ripartire diversamente tra i coobbligati in solido, vale a dire GEA stessa, ACW e CPA, la riduzione della parte dell’ammenda al pagamento della quale ACW era inizialmente tenuta, il Tribunale ha, al successivo punto 106, affermato che «siccome la parità di trattamento deve verificarsi tenendo conto non solo dell’ammenda inflitta in solido [a ACW, a CPA e a GEA], ma anche dell’ammenda inflitta in solido [a ACW e a GEA], si deve ritenere che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato gli obblighi che le derivano dal principio di parità di trattamento». Secondo il Tribunale, da un lato, GEA e CPA erano in una situazione analoga, nel senso che esse erano entrambe società tenute in solido con ACW al pagamento di un’ammenda (
17
). Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] «avrebbe senza dubbio potuto determinare diversamente la parte dell’ammenda al pagamento della quale [ACW e GEA] restavano obbligate in solido, per limitare la parte dell’ammenda alla quale quest’ultima poteva essere obbligata da sola» (
18
), ripartendo la riduzione dell’importo dell’ammenda di ACW «proporzionalmente nei due rapporti di solidarietà in causa» (
19
). In tal modo, da un lato, «l’importo totale delle ammende a cui [ACW] poteva essere obbligata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe superato il 10% del suo fatturato e, dall’altro, tale riduzione sarebbe stata equamente ripartita tra l’ammenda inflitta in solido [a ACW e a GEA] e l’ammenda inflitta in solido [a GEA, ad ACW e a CPA]». Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, quindi, concluso che, imputando la riduzione dell’importo dell’ammenda a favore di ACW unicamente all’ammenda inflitta in solido alla ricorrente, a CPA e ad ACW, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il principio di parità di trattamento, senza nessuna giustificazione oggettiva.
b)
Argomenti delle parti
28.
[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver seguito, ai punti da 106 a 111 della sentenza impugnata, un ragionamento insufficiente e contraddittorio. In particolare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non risulta chiaramente né quale sia l’oggetto della ripartizione tra i due rapporti di solidarietà suggerita dal Tribunale al punto 109 della sentenza impugnata – se l’importo corrispondente alla riduzione dell’ammenda accordata ad ACW o quello corrispondente all’ammenda ridotta – né il modo in cui tale ripartizione doveva essere operata.
29.
Nella misura in cui tale sentenza contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ridotto la parte di ammenda che rileva della responsabilità esclusiva di GEA, limitando la responsabilità solidale di GEA, CPA e ACW sulla parte di ammenda comune a tali entità, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che una tale ripartizione sarebbe stata contraria alle nozioni d’impresa e di responsabilità solidale. Adottando un ragionamento analogo alla teoria della ripartizione interna della responsabilità solidale, elaborata dal Tribunale nella sentenza del 3 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e VA [OSCURATO:PERSONA] & Distribution/[OSCURATO:PERSONA] (
20
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale»), e respinta dalla Corte nelle sentenze del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
21
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte»), e del 10 aprile 2014, Areva/Commission (
22
) (in prosieguo: la «sentenza Areva»), il Tribunale di fatto raccomanda, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la soppressione della relazione esterna di solidarietà tra entità appartenenti alla medesima impresa riguardo a determinate parti dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella decisione del 2009, essa ha applicato la regola che segue in tutti i casi in cui entità giuridiche appartenenti alla stessa impresa sono sanzionate con ammende di livelli differenti, e che consiste a considerare tali entità tutte solidalmente responsabili a concorrenza del livello dell’ammenda meno elevata.
30.
[OSCURATO:PERSONA] fa altresì valere che, separando artificialmente due gruppi di entità solidalmente responsabili ed applicando a tali entità il principio di parità di trattamento, il Tribunale ha trattato le entità appartenenti ad una stessa unità economica come imprese differenti. Ora, da un lato, nelle cause di concorrenza, tale principio trova normalmente applicazione solo tra imprese distinte, condannate per la stessa infrazione nel quadro della stessa decisione. Dall’altro, il Tribunale avrebbe esso stesso violato detto principio trattando differentemente situazioni comparabili, nella misura in cui ha annullato la responsabilità solidale di GEA, CPA e ACW per una parte dell’ammenda inflitta.
31.
Contestando alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver limitato la parte di ammenda di cui GEA poteva essere responsabile a titolo individuale, il Tribunale avrebbe inoltre violato il principio, confermato dalla Corte nella sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] (
23
) (in prosieguo: la «sentenza Kendrion»), secondo cui una riduzione di ammenda accordata ad un’entità appartenente ad un’impresa, per circostanze che si applicano individualmente a tale entità, non ha alcuna incidenza sull’ammenda o sulla responsabilità delle altre entità giuridiche che compongono l’impresa.
32.
[OSCURATO:PERSONA] chiarisce, inoltre, che l’ammontare massimo dell’ammenda al pagamento del quale ciascuna società era solidalmente tenuta non corrisponde a un determinato periodo di partecipazione all’infrazione e che la decisione contestata non ha modificato l’imputazione di responsabilità di GEA, CPA e ACW che emerge dalla decisione del 2009. Nella replica, nelle risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte e in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha particolarmente insistito sul fatto che i punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 «non corrispondono a periodi specifici d’infrazione, ma fissano gli importi massimi dell’ammenda di cui ciascuna entità giuridica che compone la stessa impresa poteva essere considerata come congiuntamente e solidalmente responsabile». La suddivisione dell’ammenda sarebbe dovuta alla circostanza che CPA ha partecipato all’infrazione quale entità di due imprese diverse, GEA e [OSCURATO:PERSONA]. Il limite massimo della sua responsabilità in quanto filiale di GEA corrisponderebbe all’ammenda fissata al punto 31 dell’articolo 2 della decisione del 2009, mentre il successivo punto 32 corrisponderebbe alla restante parte dell’ammenda inflitta al gruppo GEA, di cui solo GEA e ACW potevano essere ritenute responsabili. L’ammenda inflitta ai suddetti punti 31 e 32 sarebbe dunque unica e avrebbe come destinataria l’impresa costituita da GEA e dalle sue filiali, nelle diverse configurazioni in cui tale impresa ha partecipato all’infrazione.
33.
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, dato il carattere definitivo della decisione del 2010 nei confronti di ACW e di CPA, essa non potrebbe modificare la responsabilità solidale ed esclusiva di GEA senza ridurre l’ammontare dell’ammenda inflitta a tale società. Una tale riduzione sarebbe tuttavia contraria alla sentenza Kendrion e rimetterebbe in questione il carattere definitivo della decisione del 2009, quale confermata dal Tribunale.
34.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il fatto che vi siano metodi alternativi di ripartizione della responsabilità solidale rispetto a quello seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata non consente, di per sé, di concludere, come ha fatto il Tribunale, che tale decisione è illegittima. La sentenza impugnata sarebbe al riguardo insufficientemente motivata.
35.
GEA fa valere che le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono fondate su un’erronea comprensione della sentenza impugnata. Anzitutto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si sarebbe fondato sulla «teoria della ripartizione interna della responsabilità solidale», ma avrebbe unicamente applicato il principio di parità di trattamento, considerando che CPA e GEA fossero in una situazione comparabile, che fossero state trattate differentemente e che non vi fosse nessuna giustificazione per una tale differenza di trattamento. Il Tribunale avrebbe dunque considerato la sola responsabilità esterna, vale a dire l’importo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] può considerare responsabile solidalmente o esclusivamente ciascuna entità destinataria dell’ammenda.
36.
GEA fa inoltre valere che, secondo le constatazioni del Tribunale, insindacabili in sede d’impugnazione, nella decisione del 2009 la [OSCURATO:PERSONA] non ha fissato una sola ammenda, ma due ammende distinte per due diversi gruppi di entità congiuntamente e solidalmente responsabili e per due periodi diversi d’infrazione. Come indicato ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, infatti, i punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 si riferirebbero rispettivamente al periodo dal 30 settembre 1995 al 17 maggio 2000 e al periodo dall’11 settembre 1991 al 29 settembre 1995. Tale ripartizione sarebbe la conseguenza del fatto che CPA ha partecipato all’infrazione solo per il periodo tra l’11 settembre 1991 e il 29 settembre 1995. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia applicato la riduzione dell’ammenda di ACW come se ci fosse un unico rapporto di solidarietà tra questa società, CPA e GEA. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque torto a considerare che, in tali circostanze, la nozione d’impresa esclude l’applicazione nella specie del principio di parità di trattamento. GEA ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare tale principio, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, riconosciuto dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche quando esercita il potere di infliggere ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], detto principio non si applicherebbe solo a imprese diverse ma anche nei rapporti tra società facenti parte della stessa impresa (
24
).
37.
Quanto all’allegazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una presunta violazione della sentenza Kendrion da parte del Tribunale, GEA afferma che tale sentenza non esclude che l’applicazione del massimale del 10% ad una ex controllata non possa in alcun caso incidere sulla situazione della controllante, ma solo che quest’ultima non può beneficiare dello stesso limite applicabile all’ex controllata. Neanche un’eventuale riduzione dell’ammenda di GEA sarebbe in contrasto con la sentenza Kendrion, nella misura in cui non costituirebbe un’applicazione a GEA del limite del 10% di ACW, ma un’applicazione di tale limite conforme al principio di parità di trattamento.
c)
Analisi
38.
Va, in primo luogo, respinta la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa al carattere insufficiente e contraddittorio della motivazione della sentenza impugnata. Tale motivazione è indubbiamente concisa, ma consente di comprendere il ragionamento svolto dal Tribunale, che appare lineare e privo di contraddizioni. Mi sembra, in effetti, sufficientemente chiaro che, ai punti da 106 a 111 della sentenza impugnata, il Tribunale si riferisce ad una ripartizione della
riduzione dell’importo
dell’
ammenda di ACW
(
25
)
in modo proporzionale
(
26
) nei due rapporti di solidarietà identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009. Ciò significa, in sostanza, che, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in un primo tempo, identificare la proporzione esistente tra la parte di ammenda di cui ACW era responsabile in solido con CPA e GEA e quella di cui era responsabile in solido con la sola GEA e, in un secondo tempo, ripartire la riduzione dell’ammenda di ACW tra i due rapporti di solidarietà applicando la medesima proporzione. Rispetto alla ripartizione operata nella decisione del 2010 e nella decisione contestata, l’applicazione di tale metodo avrebbe comportato: i) che ACW, CPA e GEA sarebbero state solidalmente responsabili per un importo inferiore rispetto a quello indicato all’articolo 2, punto 31, lettera a), della decisione del 2009, come modificata da tali decisioni, ii) che CPA e GEA sarebbero state solidalmente responsabili per un importo superiore rispetto a quello indicato alla lettera b) di tale punto e, infine, iii) che GEA sarebbe stata responsabile in via esclusiva per un importo inferiore rispetto a quello che figura al punto 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009, come modificata, poiché una parte dell’ammenda fissata in tale punto sarebbe rientrata nella responsabilità solidale di ACW e di GEA. Nell’ottica del Tribunale, l’applicazione di un tale metodo di ripartizione della riduzione d’ammenda accordata ad ACW avrebbe condotto a una determinazione più equa della responsabilità solidale per l’ammenda ridotta di ACW (punto 110), limitando «la parte di ammenda alla quale [GEA] poteva essere obbligata da sola» (punto 108). Sebbene succinto, il ragionamento del Tribunale non rivela dunque, a mio avviso, carenze di motivazione.
39.
Va, in secondo luogo, respinta la censura avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza impugnata viola i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza Kendrion (
27
). In tale sentenza, la Corte ha affermato che, nel caso in cui «due distinte persone giuridiche, quali una controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo [101 TFUE] alla data dell’adozione di una decisione che infligge loro un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ciascuna di esse ha diritto all’applicazione individuale nei propri confronti del massimale del 10% del fatturato» e che, in siffatta ipotesi, la società controllante non può pretendere di beneficiare del massimale applicabile alla sua ex controllata (
28
). Ora, come correttamente osservato da GEA, tale sentenza si limita ad escludere l’applicazione di detto massimale alla controllante. Quest’ultima, facendo parte dell’entità economica che ha violato l’articolo 101 TFUE, deve, infatti, ritenersi aver essa stessa commesso l’infrazione (
29
), con la conseguenza che l’ammenda di cui è responsabile in solido con la controllata non viene toccata dalla riduzione applicata a quest’ultima società (
30
) per motivi che le sono esclusivamente inerenti (
31
). Per contro, non emerge da tale sentenza, come sembra invece ritenere la [OSCURATO:PERSONA], che, qualora a seguito dell’applicazione del massimale del 10% alla controllata sia necessario rideterminare il rapporto di solidarietà esterno tra quest’ultima, la controllante e le altre entità che compongono l’impresa, tale rideterminazione non possa avvenire tenendo conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, inclusa la controllante. Rilevo peraltro che, qualunque fosse stato il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], la rideterminazione dei rapporti di responsabilità solidale tra GEA, CPA e ACW a seguito della riduzione dell’ammenda inflitta a quest’ultima avrebbe comunque condotto, tanto per GEA che per CPA, ad una situazione più sfavorevole rispetto a quella scaturente dalla decisione del 2009. La questione che si pone nella specie non è, dunque, se una tale riduzione possa avvantaggiare GEA, ma se la ripartizione della responsabilità solidale tra le entità in questione a seguito dell’applicazione di detta riduzione possa, senza infrangere il principio della parità di trattamento, sfavorire in modo maggiore GEA rispetto a CPA. Siamo dunque chiaramente al di fuori della fattispecie considerata nella sentenza Kendrion. Per quanto concerne l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se la sentenza impugnata dovesse essere mantenuta, essa sarebbe obbligata a ridurre l’ammenda di GEA, non potendo modificare l’assetto disposto dalla decisione del 2010, divenuta definitiva per CPA e per ACW, mi limito ad osservare che, indipendentemente da ogni altra considerazione, una tale riduzione sarebbe la conseguenza di una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di parità di trattamento cui tale istituzione sarebbe tenuta a rimediare e non il risultato dell’estensione a GEA di eventuali benefici derivanti dall’applicazione ad ACW del massimale del 10%. Anche in questo caso, i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza Kendrion non sarebbero dunque rimessi in discussione.
40.
Deve, infine, essere respinta la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza impugnata sarebbe basata su un ragionamento analogo a quello svolto dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In tale sentenza, il Tribunale ha affermato che, poiché «dal principio di personalità delle pene e delle sanzioni (…) deriva che ciascuna società deve poter dedurre, dalla decisione che le impone un’ammenda da pagare in solido con una o più altre società, la quota che dovrà sopportare nei rapporti interni con i suoi condebitori in solido, una volta che sia stato effettuato il pagamento alla [OSCURATO:PERSONA]», quest’ultima «non può determinare liberamente gli importi da pagare in solido», ma «deve (…) precisare i periodi durante i quali le società interessate sono (cor)responsabili dei comportamenti illeciti delle imprese partecipanti all’intesa e, eventualmente, il grado di responsabilità di dette società per tali comportamenti» (
32
). Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha concluso, ai punti 157 e 158 di detta sentenza che «[s]petta (…) esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio della sua competenza ad infliggere ammende, in virtù dell’art. 23, [paragrafo] 2, del regolamento n. 1/2003, determinare i rispettivi importi pro quota delle diverse società a cui queste ultime sono state condannate in solido, in quanto appartenenti ad una medesima impresa (…)» e che, «in mancanza di un’indicazione contraria nella decisione mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] infligge, in solido, un’ammenda a più società in ragione del comportamento illecito di un’impresa, detta decisione imputa loro, in pari misura, detto comportamento (…)» (
33
). Su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha annullato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, affermando che, «benché, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] possa condannare in solido a un’ammenda più società se appartenevano ad una sola ed unica impresa, né il testo di tale disposizione né l’obiettivo del meccanismo di solidarietà consentono di considerare che tale potere sanzionatorio comprenda, al di là della determinazione del rapporto esterno di solidarietà, quello di stabilire le quote dei debitori in solido nei loro rapporti interni». La determinazione di tali quote è, secondo la Corte, «una questione che interviene in un momento successivo e che, in linea di principio, non presenta più interesse per la [OSCURATO:PERSONA], una volta che la totalità dell’ammenda le sia stata pagata da uno o più di tali debitori» (
34
). Tale determinazione spetta, pertanto, «ai giudici nazionali nel rispetto del diritto dell’Unione» (
35
).
41.
Ora, come correttamente osservato da GEA, la sentenza impugnata verte unicamente sulla determinazione del rapporto esterno di solidarietà tra GEA, CPA e ACW, questione che rientra innegabilmente nel potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] (
36
), e contesta a quest’ultima un esercizio di tale potere non conforme al principio di parità di trattamento. La questione della ripartizione dell’ammenda inflitta a dette società nell’ambito dei loro rapporti interni non è, invece, in alcun modo toccata dal Tribunale.
42.
Ciò detto, ritengo che, come sostiene correttamente la [OSCURATO:PERSONA], le stesse considerazioni che hanno condotto la Corte a infirmare la tesi espressa dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], relative all’incidenza della nozione di impresa in diritto della concorrenza dell’Unione sulle regole che presiedono all’esercizio del potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA], siano pertinenti anche nel contesto della presente impugnazione.
43.
La nozione d’impresa è utilizzata nei trattati per designare l’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza, sanzionabile in base agli articoli 101 e 102 TFUE (
37
). Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa comprende qualsiasi soggetto eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del medesimo e dalle sue modalità di finanziamento. Tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (
38
). Così, secondo una giurisprudenza costante, «se il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla sua controllante, si può ritenere che tali società abbiano fatto parte, durante il periodo dell’infrazione, della stessa unità economica e costituito quindi un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione» (
39
). Laddove violi le regole di concorrenza, detta unità economica è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (
40
). La decisione sanzionatoria della [OSCURATO:PERSONA] non può, tuttavia, essere addebitata genericamente ad un’unità economica, ma deve, per ragioni di carattere puramente pratico, necessariamente essere indirizzata alle persone giuridiche costituenti l’impresa (
41
).
44.
Quando più persone possono essere considerate personalmente responsabili della partecipazione a un’infrazione di una sola ed unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza – che la loro responsabilità sia diretta o derivata da quella di un’entità controllata –, la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di condannarle in solido al pagamento di un’ammenda (
42
). Come precisato dalla Corte, il meccanismo della solidarietà costituisce uno strumento giuridico supplementare a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] inteso a rafforzare l’efficacia dell’azione della medesima nella riscossione delle ammende inflitte per infrazioni al diritto della concorrenza, giacché tale meccanismo riduce per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto creditore del debito costituito da tali ammende, il rischio di insolvenza. Ciò concorre all’obiettivo di dissuasione che è generalmente perseguito dal diritto della concorrenza (
43
).
45.
Nella specie, nella decisione del 2009, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa di tale strumento condannando GEA, CPA e ACW, in quanto entità facenti parte di un’unica impresa, al pagamento in solido di un’ammenda per violazione dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE), derivante dalla partecipazione di tale impresa a un cartello nel mercato ESBO/esteri. Tuttavia, GEA ritiene che, all’articolo 2, punti 31 e 32, di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] abbia in realtà inflitto non una, ma due diverse ammende, corrispondenti a diversi periodi d’infrazione, distinguendo, di fatto, due diverse imprese. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale affermazione.
46.
Premetto che la ricostruzione del rapporto esistente tra i due importi figuranti in detti punti costituisce una questione centrale ai fini dell’esame del primo motivo d’impugnazione, che, non a caso, è fortemente controversa tra le parti.
47.
In proposito, è indubbio che i punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 riflettano, quanto meno indirettamente, le diverse configurazioni in cui l’impresa ritenuta responsabile dell’infrazione ha partecipato, nel tempo, all’intesa. Risulta, infatti, dalla decisione del 2009 che CPA ha fatto parte, in quanto successore di OCA, di un’unica unità economica insieme a GEA e a ACW solo per un certo periodo dell’infrazione imputata a tale unità, vale a dire dal 30 settembre 1995 al 17 maggio 2000 (
44
). Esiste dunque un rapporto tra gli importi fissati ai punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 e i periodi in cui CPA ha fatto parte con GEA e ACW della medesima impresa e in cui l’impresa era invece formata unicamente da queste due società.
48.
Tale constatazione, non deve, tuttavia, condurre a ritenere che detti importi non facciano parte di un’
unica ammenda
, inflitta ad un’
unica impresa
, nelle sue diverse e successive configurazioni.
49.
Nel determinare i rapporti di solidarietà tra le diverse entità che compongono l’impresa che si è resa colpevole di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto, oltre che dell’evoluzione dei rapporti di controllo tra tali entità, anche dei cambiamenti intervenuti nella composizione dell’impresa (
45
). Quest’ultima può, infatti, assumere diverse configurazioni nel corso della sua partecipazione a un’infrazione, a seconda delle diverse entità che entrano a farne parte o che ne escono. Tali variazioni, che sono suscettibili di intervenire, in particolare, qualora, come nel caso di specie, l’infrazione si protragga per un lungo arco di tempo, non rimettono in questione né l’unicità dell’impresa in quanto soggetto imputabile dell’illecito, né l’unitarietà dell’ammenda ad essa inflitta. In tal senso, deve dunque intendersi la distinzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009, nella determinazione della responsabilità solidale di GEA, CPA e ACW per l’
ammenda unitaria
inflitta all’unità economica cui esse hanno, nel tempo, preso parte.
50.
Per il resto, gli importi fissati in tali punti riflettono, nel rispetto del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, e conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, la gravità e la durata dell’infrazione individualmente contestata all’
impresa
in questione. In proposito, la Corte ha chiarito che il rispetto di tale principio, così come del principio della certezza del diritto, fa parte degli obblighi che si impongono alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della determinazione del rapporto esterno di solidarietà, in base al quale le diverse persone che costituiscono l’impresa possono essere chiamate a pagare l’integralità dell’ammenda inflitta alla stessa (
46
). Nella specie, distinguendo gli importi da imputare solidalmente a GEA, CPA e ACW e a GEA e ACW, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della circostanza che, per un certo periodo, CPA ha partecipato all’infrazione in qualità di filiale di una diversa società madre, con la quale è stata condannata in solido al pagamento di una diversa ammenda (
47
), evitando di incorrere nella violazione del principio della personalità delle pene e delle sanzioni contestatole dalla Corte nella sentenza Areva (
48
).
51.
La tesi della ricorrente secondo cui i punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 corrispondono ai periodi di partecipazione di GEA, CPA ed ACW all’intesa e identificano due diverse ammende deve dunque essere respinta. Rilevo peraltro che tale tesi è stata, almeno in parte, rigettata dallo stesso Tribunale, che, in sintonia con quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, ha affermato, al punto 102 della sentenza impugnata, che «l’ammenda inflitta ad ogni società di una medesima impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, non riflette la partecipazione di tali società all’infrazione, ma solo l’importo massimo che può, eventualmente, essere loro richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, all’infrazione». Contrariamente a quanto afferma GEA, invece, non risulta altrettanto chiaro se il Tribunale abbia ritenuto che i punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 individuano due diverse ammende e due diverse imprese. In questo senso sembra debbano interpretarsi i punti 54 e 55 della sentenza impugnata. Tuttavia, nei punti della motivazione contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo primo motivo d’impugnazione, il Tribunale si limita a distinguere tra due diversi rapporti di solidarietà.
52.
Quanto fin qui detto consente, a mio avviso, di infirmare anche la premessa da cui muove il ragionamento del Tribunale, vale a dire che i rapporti di solidarietà identificati ai punti 31 e 32 dell’articolo 2 della decisione del 2009 corrispondono alla durata della rispettiva partecipazione di GEA, ACW e CPA all’infrazione e riguardano importi fissati proporzionalmente a tale partecipazione. Come già detto, e come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], infatti, tali punti non riflettono la partecipazione delle singole entità all’infrazione, bensì
la loro appartenenza alla medesima impresa
e dunque la loro capacità ad essere considerate solidalmente responsabili del pagamento degli importi indicati.
53.
La riduzione dell’ammenda di ACW ha un impatto diretto sulla solidarietà esterna di tale entità, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] non potrà chiederle il pagamento di un importo superiore a quello corrispondente al massimale del 10% ad essa applicabile, ma non modifica la solidarietà esterna delle altre società, che continueranno ad essere responsabili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] entro i limiti ad esse individualmente applicabili, sia con riferimento ai rispettivi massimali del 10%, sia con riferimento al periodo in cui hanno fatto parte della medesima impresa che ha commesso l’infrazione. Il fatto che GEA debba rispondere da sola di una parte dell’ammenda è una conseguenza puramente automatica della riduzione applicata ad ACW e del fatto che tali entità hanno costituito un’unica impresa per l’intera durata dell’infrazione.
54.
È per tale ragione che, come, a mio avviso, correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non aveva alcun obbligo di procedere ad una particolare ripartizione della riduzione accordata ad ACW o dell’ammenda ridotta di quest’ultima. Come precisato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la nozione del diritto dell’Unione di solidarietà nel pagamento dell’ammenda, essendo semplicemente la manifestazione di un effetto di pieno diritto della nozione di impresa,
riguarda solo l’impresa
e non le società che la compongono (
49
). In tale contesto, una comparazione tra la situazione di CPA e quella di GEA è priva di pertinenza, poiché tali società sono parte integrante di un’unità economica unica e, in quanto tali, sono state sanzionate nella decisione del 2009 (
50
).
55.
Sulla base di quanto precede ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ai punti da 105 a 111 della sentenza impugnata, nella misura in cui ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una violazione del principio di parità di trattamento. Pertanto, il primo motivo d’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] va, a mio avviso, accolto.
2.
Sul secondo motivo d’impugnazione
a)
Sentenza impugnata
56.
Il secondo motivo d’impugnazione è diretto contro i punti da 119 a 126 della sentenza impugnata.
57.
Ai punti 122 e 123 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, alla data di entrata in vigore della decisione del 2010 e della sua notifica, le disposizioni dell’articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, nella loro versione iniziale, non erano più applicabili, poiché erano state sostituite dalla decisione del 2010, e non potevano quindi servire da fondamento per determinare la data a decorrere dalla quale le ammende in causa erano esigibili. Secondo il Tribunale, «solo la data di ricezione della notifica della decisione del 2010, che costituiva ormai il fondamento giuridico dell’obbligazione di pagare tali ammende, poteva servire come punto di partenza per un simile termine» (
51
). Al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che tale decisione, tuttavia, era stata annullata dalla sentenza del 15 luglio 2015, GEA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
52
) e che, di conseguenza, essa non poteva servire da fondamento giuridico «né dell’obbligazione per la ricorrente di pagare le ammende in causa né della determinazione della data a decorrere dalla quale esse sono esigibili». Il Tribunale ha proseguito osservando, al punto 125 della sentenza impugnata, che, se tale annullamento ha avuto come effetto di ripristinare la versione iniziale dell’articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, tuttavia tale versione era stata nuovamente sostituita da quella risultante dall’articolo 1 della decisione contestata. Esso ha quindi concluso, al punto 126 della sentenza impugnata, che l’«obbligazione di pagare le ammende risult[a] unicamente dall’articolo 1 della decisione [contestata] e che il termine da cui tali ammende sono esigibili poteva essere determinato solo a decorrere dalla data di ricezione della notifica di tale decisione».
b)
Argomenti delle parti
58.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia erroneamente considerato l’articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009 come fondamento per determinare la data di esigibilità dell’ammenda. Tale data sarebbe infatti stata fissata all’articolo 2, secondo comma, della decisione del 2009 e quindi in un diverso punto del dispositivo di tale decisione. Ora, se un articolo o una parte di un articolo del dispositivo di una decisione non è stato toccato da una decisione modificativa, esso continua a produrre effetti giuridici. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la modifica della data di decorrenza dell’ammenda della ricorrente nella decisione del 2010 (
53
) e nella decisione contestata è frutto di una sua scelta discrezionale e non consegue automaticamente dalla modifica delle disposizioni relative all’importo dell’ammenda. La modifica di un’ammenda non equivarrebbe, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza impugnata, alla sua sostituzione, vale a dire alla fissazione di una nuova ammenda. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso, nella decisione contestata, di allineare la data di esigibilità dell’ammenda di GEA a quella fissata per ACW e CPA a seguito della decisione del 2010 al fine di non porre GEA in una posizione meno favorevole rispetto a dette società. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infine, che l’errore commesso dal Tribunale determinerebbe la perdita degli interessi moratori dovuti da tutte le entità di un’impresa in tutti i casi in cui un’ammenda è modificata nei confronti di una sola di esse e rischierebbe, inoltre, di limitare indebitamente il margine di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in tutti i casi in cui si riveli necessario modificare un’ammenda.
59.
Secondo GEA, il momento a partire dal quale cominciano a decorrere gli interessi moratori non può essere discrezionalmente fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] a una data anteriore a quella della notifica della decisione che determina l’ammenda. Poiché, nella specie, secondo quanto correttamente indicato nella sentenza impugnata, tale decisione non poteva che essere la decisione contestata, il Tribunale avrebbe correttamente concluso che la data di esigibilità dell’ammenda non poteva essere anteriore alla data di notifica di tale decisione. GEA osserva inoltre che, contrariamente a quanto fa valere la [OSCURATO:PERSONA], la decisione contestata non ha semplicemente modificato l’articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, ma lo ha sostituito e che tale sostituzione riguarda l’intero dispositivo d’imposizione dell’ammenda. Infine, GEA rileva che, in caso di modifica di una decisione che fissa un’ammenda per le diverse entità di una stessa impresa, la perdita di interessi moratori non riguarderebbe che le entità toccate da tale modifica e non le altre.
c)
Valutazione
60.
Se il principio da cui muove il Tribunale, secondo cui la data di esigibilità di un’ammenda, a partire dalla quale sono dovuti eventuali interessi moratori, non può essere fissata a una data anteriore a quella di notifica della decisione che fissa l’ammenda, è in sé corretto, lo stesso non può, a mio avviso, affermarsi dell’applicazione che di tale principio è stata fatta nella sentenza impugnata.
61.
Per i motivi esposti al paragrafo 21 delle presenti conclusioni ritengo, infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti 123 a 126 della sentenza impugnata, che la decisione del 2009, e non le successive decisioni di modifica, costituisca il fondamento giuridico dell’ammenda inflitta a GEA, CPA e ACW (
54
).
62.
Peraltro, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la modifica dell’articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, ad opera dalla decisione del 2010, prima, e della decisione contestata, poi, non ha determinato l’automatica modifica dell’ultimo comma di tale articolo 2, in base al quale «[l]e ammende saranno pagate in euro entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione». Tale modifica ha riguardato unicamente l’ammontare dell’ammenda inflitta ad ACW e la rideterminazione dei rapporti di solidarietà esterna tra GEA, CPA, e ACW, ma non ha inciso sulla data di esigibilità dell’ammenda come modificata.
63.
Nella lettera di notifica della decisione del 2010, prima, e nel dispositivo della decisone contestata, poi, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, pur non essendovi tenuta, di posticipare tale data, quale risultante dall’ultimo comma dell’articolo 2 della decisione del 2009, fissandola al 10 maggio 2010.
64.
Ora, ci si può forse chiedere se una tale decisione non violi il principio di parità di trattamento nei confronti delle altre imprese sanzionate per la medesima infrazione, la cui data di esigibilità, diversamente che per GEA, CPA e ACW, è rimasta quella fissata all’ultimo comma dell’articolo 2 della decisione del 2009, e se, dunque, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], essa è realmente libera di modificare discrezionalmente la data di esigibilità di un’ammenda nella decisione con cui ne modifica l’ammontare al fine di tener conto del massimale del 10% applicabile a una delle persone giuridiche sanzionate. Per contro, non ritengo, per i motivi già esposti, che detta decisione si possa considerare illegittima per le ragioni indicate dal Tribunale.
65.
Sulla base di quanto precede, sono pertanto del parere che anche il secondo motivo d’impugnazione vada accolto.
3.
Conclusioni intermedie
66.
Entrambi i motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, a mio avviso, fondati e vanno accolti. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata.
67.
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Poiché il Tribunale ha statuito solo sul quarto motivo di ricorso e sulla prima parte del quinto motivo, lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire sulla controversia. La causa deve dunque essere rinviata al Tribunale.
V.
Sulle spese
68.
In virtù dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Poiché la causa deve essere rinviata al Tribunale, le spese devono essere riservate.
VI.
Conclusione
69.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di:
–
dichiarare ricevibile l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA];
–
annullare la sentenza del 18 ottobre 2018, GEA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑640/16
,
EU:T:2018:700
);
–
rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla controversia;
–
riservare le spese.
(
1
) Lingua originale: l’italiano.
(
2
)
T‑640/16
,
EU:T:2018:700
.
(
3
) Decisione C(2009) 8682 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici).
(
4
)
T‑45/10
, non pubblicata,
EU:T:2015:507
.
(
5
) Regolamento (CE) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
).
(
6
) Decisione C(2010) 727 definitivo, che ha modificato la decisione [del 2009].
(
7
)
T‑189/10
,
EU:T:2015:504
.
(
8
) Decisione C(2016) 3920 final, che modifica la decisione del 2009.
(
9
) V. punti da 51 a 77 della sentenza impugnata.
(
10
) V. punti da 97 a 113 della sentenza impugnata.
(
11
) Secondo i calcoli di GEA, il termine di prescrizione di cui all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 ha cominciato a decorrere il 18 maggio 2000, data in cui è terminata l’infrazione e, tenuto conto delle sospensioni dovute ai ricorsi di GEA contro le decisioni del 2009 e del 2010, sarebbe scaduto il 10 agosto o il 3 novembre 2015.
(
12
) Sentenza del 24 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑293/13 P e C‑294/13 P
,
EU:C:2015:416
, punto
46
).
(
13
) Poiché l’argomentazione di GEA si sovrappone a quella sviluppata nel quadro del suo primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, è bene chiarire che la verifica del presupposto su cui si basa tale argomentazione – vale a dire che la decisione del 2009 non costituisce una valida decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – è effettuata, nel quadro delle presenti conclusioni, per rispondere all’eccezione d’irricevibilità di GEA, e non costituisce un esame della legittimità della decisione contestata.
(
14
) Ciò non vuol dire chiaramente che l’applicazione di tali termini non possa condurre a un risultato diverso nel caso in cui la modifica del livello dell’ammenda consegua alla modifica di parametri che incidono sull’applicazione delle regole di prescrizione, ad esempio qualora, con una decisione ulteriore, la [OSCURATO:PERSONA] fissi a una data anteriore la fine del periodo d’infrazione contestato a una delle entità partecipanti, anticipando dunque la data da cui comincia a decorrere, per tale entità, il termine di prescrizione; v., in proposito, sentenza del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Materiales de Construcción/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑250/12
,
EU:T:2015:749
, punti da
46
a
48
).
(
15
) V., in questo senso, riguardo all’annullamento da parte del Tribunale dell’ammontare dell’ammenda fissata dalla [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] de Materiales de Construcción/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑250/12
,
EU:T:2015:749
, punto
74
). In questo senso milita, peraltro, anche l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in base al quale una decisione che modifica l’ammontare iniziale dell’ammenda interrompe il termine di prescrizione in materia di
esecuzione
delle sanzioni, e non rileva dunque ai fini della prescrizione del potere d’imposizione dell’ammenda, almeno fintantoché restano invariati i parametri in base ai quali decorrono i termini di prescrizione.
(
16
) Tale ricorso costituisce oggetto della causa T‑195/19, attualmente pendente dinanzi al Tribunale. Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata sospesa dal presidente della Quinta Sezione del Tribunale in attesa dell’esito del ricorso d’impugnazione oggetto delle presenti conclusioni.
(
17
) V. punto 107 della sentenza impugnata.
(
18
) V. punto 108 della sentenza impugnata.
(
19
) V. punto 109 della sentenza impugnata.
(
20
)
Da T‑122/07 a T‑124/07
,
EU:T:2011:70
.
(
21
)
Da C‑231/11 P a C‑233/11 P
,
EU:C:2014:256
.
(
22
)
C‑247/11 P e C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
.
(
23
)
C‑50/12 P
,
EU:C:2013:771
.
(
24
) In proposito, GEA cita la sentenza del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑628/10 P e C‑14/11 P
,
EU:C:2012:479
, punto
59
), e l’ordinanza del 18 settembre 2014, Sasol e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑541/08 REC
, non pubblicata,
EU:T:2014:823
, punti
181
e segg.).
(
25
) Ad una ripartizione della «riduzione» dell’ammenda di ACW il Tribunale si riferisce oltre che al punto 105, ai punti 109, 110 e 111, mentre in nessun passaggio della motivazione si parla di ripartizione «dell’ammenda ridotta» di ACW.
(
26
) [OSCURATO:PERSONA] ritiene che vi sia contraddizione tra il punto 109 della sentenza impugnata, in cui, nella versione in lingua di procedura, l’inglese, il Tribunale impiega l’avverbio «proportionately», e il successivo punto 110, in cui, invece, si utilizza l’avverbio «equally». Ora, un raffronto con la versione francese della sentenza impugnata, che, pur non facendo fede, è la lingua originale di redazione, in cui figura, al punto 110, il termine «équitablement» («equamente» nella versione italiana) conduce a ritenere che tale termine sia stato impropriamente tradotto nella versione inglese. In ogni caso, dato il senso complessivo del punto 110 e il contesto in cui si inserisce, l’avverbio in questione non può a mio avviso essere letto se non come un riferimento ad un’«equa ripartizione» e non ad una «ripartizione in parti uguali». La contraddizione lamentata dalla [OSCURATO:PERSONA] è dunque inesistente.
(
27
) Il procedimento che ha dato luogo a tale sentenza aveva ad oggetto un’impugnazione introdotta dalla società Kendrion, condannata in solido con la propria controllata al pagamento di un’ammenda per violazione dell’articolo 101 TFUE, contro la sentenza con cui il Tribunale aveva, tra l’altro, respinto l’argomento di Kendrion secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato la nozione di responsabilità solidale condannandola a un’ammenda superiore a quella inflitta alla sua controllata, come ridotta a seguito dell’applicazione del massimale del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
(
28
) V. punti da 55 a 58 della sentenza Kendrion.
(
29
) V. punto 55 della sentenza Kendrion; v. altresì, inter alia, sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punto
56
).
(
30
) Il Tribunale ha peraltro correttamente applicato tali principi ai punti da 99 a 101 della sentenza impugnata.
(
31
) Diversa è invece l’ipotesi di riduzioni che incidono sulla responsabilità della controllata. La Corte ha infatti chiarito al riguardo che, nel caso in cui la responsabilità della controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale controllante non può eccedere quella della sua controllata (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins,
C‑286/11 P
,
EU:C:2013:29
, punti
37
,
39
,
43
e
49
, e del 17 settembre 2015, Total/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/13 P
,
EU:C:2015:613
, punto
38
).
(
32
) V. punto 153 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale.
(
33
) V. punto 158 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale.
(
34
) V. punto 60 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte; v., altresì, sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑625/13 P
,
EU:C:2017:52
, punti da
151
a
153
).
(
35
) V. punto 62 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte; sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑625/13 P
,
EU:C:2017:52
, punti da
151
a
153
).
(
36
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto 68.
(
37
) V. punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte e giurisprudenza citata.
(
38
) V., in particolare, sentenze del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑628/10 P e C‑14/11 P
,
EU:C:2012:479
, punto
42
e giurisprudenza citata); del 17 settembre 2015, Total/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/13 P
,
EU:C:2015:613
, punto
33
); del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punto
48
), e sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto 43.
(
39
) V., inter alia, sentenza Areva, punto 49 e giurisprudenza citata.
(
40
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto 44, e, inter alia, sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, punto
56
), e del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punto
49
).
(
41
) V. punto 55 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
(
42
) V. punti da 47 a 51 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
(
43
) V. punto 59 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
(
44
) CPA ha continuato a partecipare all’infrazione dopo il 17 maggio 2000 e fino al 26 settembre 2000, ma nell’ambito di una diversa unità economica con [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con la quale è stata condannata in solido al pagamento di EUR 137606 (v. articolo 2, punto 33, della decisione del 2009).
(
45
) Ricordo che, al punto 51 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che la determinazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’importo dell’ammenda da imporre solidalmente alle entità che compongono l’impresa, «siccome procede dall’applicazione, in un caso specifico, della nozione di impresa, la quale è una nozione del diritto dell’Unione, è soggetta a determinati obblighi che impongono si tenga debito conto delle caratteristiche dell’impresa di cui trattasi, quale era costituita durante il periodo in cui è stata commessa l’infrazione». V. anche sentenza Areva, punti da 129 a 133.
(
46
) V. sentenza Areva, punti da 126 a 128.
(
47
) Si tratta di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con la quale CPA è stata condannata in solido al pagamento di EUR 137606; v. articolo 2, punto 33, della decisione del 2009.
(
48
) V. sentenza Areva, punti 129 e segg. Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti agito esattamente come preconizzato al punto 133 di tale sentenza.
(
49
) V. punto 57 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte. V., nello stesso senso, sentenza del 17 settembre 2015, Total/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/13 P
,
EU:C:2015:613
, punto
71
), per quanto riguarda l’applicazione di circostanze attenuanti.
(
50
) Una tale comparazione avrebbe senso solo nella misura in cui si potesse ritenere che, nella decisione del 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto due diverse ammende a due diverse imprese. Questa ipotesi, come si è visto, deve tuttavia, a mio avviso, essere respinta.
(
51
) V. punto 123 della sentenza impugnata.
(
52
)
T‑189/10
,
EU:T:2015:504
.
(
53
) [OSCURATO:PERSONA] precisa che è solo nella lettera che ha notificato a ACW, CPA e GEA la decisione del 2010 che essa ha indicato che l’ammenda era pagabile in un termine di tre mesi a far data da tale decisione. La decisione del 2010 non contiene dunque una disposizione specifica sulla data di esigibilità, contrariamente alla decisone contestata.
(
54
) Sul fatto che la modifica dell’importo di un’ammenda non costituisce necessariamente un’ammenda giuridicamente distinta si veda, mutatis mutandis, anche sentenza del 14 luglio 1995, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑275/94
,
EU:T:1995:141
, punto
65
), citata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione.