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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34987/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 ed erronea valutazione delle dichiarazioni del teste Saoufi è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto è dedotto in carenza di interesse.

Va, in proposito, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente a oggetto la predetta causa di non punibilità; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione (vedi pag. 3 dell'atto di appello) con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 — 01).

Deve, quindi, ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in Sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01); rilevato, inoltre, che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza di appello, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza, come nel caso di specie a pag. 10) evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del danno cagionato alle persone offese (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 ed erronea valutazione delle dichiarazioni del teste Saoufi è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto è dedotto in carenza di interesse. Va, in proposito, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente a oggetto la predetta causa di non punibilità; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione (vedi pag. 3 dell'atto di appello) con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 — 01). Deve, quindi, ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in Sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01); rilevato, inoltre, che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza di appello, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza, come nel caso di specie a pag. 10) evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del danno cagionato alle persone offese (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 34987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris