CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 08313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa confisca e alla omessa sospensione della patente di guida, chiedendone la disposizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Vasto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. strada, la pena di euro 5.250,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Avverso la decisione ha proposto ricorso per la sua cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, censurandola per violazione degli artt. 186, co. 2, 7 e 9-bis Cod. strada e 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente sussiste la violazione di legge perché il Tribunale ha omesso di disporre la confisca del veicolo prevista dall'art. 186, co. 7 citato in alternativa al raddoppio della sospensione della patente di guida nel caso in cui il proprietario del veicolo è persona estranea al reato. Inoltre il Tribunale ha omesso di disporre la sospensione della patente di guida del Liccione. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non esonera il giudice dall'obbligo di disporre la confisca e la sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Per assunto non controverso, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'articolo 445, comma 1, cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'articolo 240 cod. pen. Va ricordato che anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto "decreto sicurezza" di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale "sanzione amministrativa accessoria", giusta il nuovo testo dell'articolo 224 ter del codice della strada, che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una "sanzione penale accessoria", in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo). Per l'effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter, comma 2, del codice della strada), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo. Nel caso che occupa, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], che dagli atti emerge essere in proprietà del Liccione. L'omessa statuizione comporta l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Vasto per nuovo giudizio. 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. strada, "All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata". Tanto vale anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale vanno quindi sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, Sentenza n. 49461 del 26/11/2013, Rv. 257871 - 01). Nel caso di specie il Tribunale ha omesso anche la statuizione relativa alla sospensione della patente di guida; la quale va determinata in misura da definire discrezionalmente da parte del giudice di merito e quindi non può essere individuata da questa Corte ai sensi dell'art. 620, co. 1 lett. I) cod. proc. pen. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Vasto per nuovo giudizio: E' opportuno rammentare che l'esecutività delle statuizioni in questione deve essere sospesa sino alla definitività della decisione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 48654 del 12/11/2019, Rv. 277903). Va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] bere estensore Il P