CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 27029/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20085/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale ; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 259/17, depositata il 27 gennaio 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 aprile 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 259/17, depositata il 27 gennaio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo ad unità immobiliare sita in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (in catasto al fg. 437, p.11a 31); 1.1 - il giudice del gravame, nel condividere le conclusioni cui era già pervenuta la Commissione tributaria provinciale, ha rilevato che: - l'immobile oggetto di tassazione, denominato Villa del Vascello, risultava sottoposto a vincolo storico-artistico diretto «trascritto il 24.11.1956 (nn. 44108 e 44115 di formalità)», come poteva desumersi dal contratto di compravendita del 19 luglio 1973, - dal quale emergeva che l'immobile «unitamente alla zona limitrofa è gravato dai vincoli trascritti, a favore del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (Antichità e [OSCURATO:PERSONA]), il 24 novembre 1956, ai numeri 44108 e 44115 di formalità, ai sensi della legge 10 giugno 1939 numero 1089», - e da una nota del 22 ottobre 1973, con la quale la «Soprintendenza ai Monumenti del Lazio ha comunicato al venditore che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], con nota n. 10985 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha notificato di non volere esercitare il diritto di prelazione di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 sull'immobile oggetto del predetto atto notarile»; - per di più, dalla nota del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali del 12 luglio 2001, - con la quale era stato rilasciato «il nulla osta ai lavori di restauro della "Villa del Vascello"», - diversamente da quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], era dato desumere che ricorreva un vincolo diretto sull'immobile in quanto detta nota non faceva riferimento alla compatibilità dei lavori autorizzati «rispetto a vincoli (indiretti) esterni all'immobile» ma dava «espressamente atto di aver "accertato che l'immobile in questione è sottoposto a vincolo ai sensi della legge 1089/39 con D.M. 30.05 del 1961 e D.M. del 1.06.1963»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato con memoria. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ed al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, deducendo, in sintesi, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, la documentazione prodotta da controparte non dava affatto conto della sussistenza di un vincolo diretto sull'immobile in questione, dalla stessa nota del luglio 2001 potendosi desumere la sussistenza di un vincolo Jouvvv4 indiretto in quanto gli interventi autorizz-0 ritenuti «compatibili con "la tutela" dell'edificio» piuttosto che con la sua conservazione; 2. - in via pregiudiziale di rito, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso svolta dalla controricorrente in quanto, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., per un verso non viene in considerazione l'impugnazione di una sentenza notificata e, per il restante, il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (art. 369, c. 3, cit.) non costituisce adempimento prescritto ai fini della procedibilità del ricorso (v. Cass., 13 maggio 2021, n. 12844; v., altresì, Cass. Sez. U., 3 novembre 2011, n. 22726, in motivazione; Id., 16 aprilè 2009, n. 9005); 3. - tanto premesso, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento in quanto, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis1, cod. proc. civ., parte controricorrente ha eccepito, e documentato, la formazione del giudicato esterno; 3.1 - viene, difatti, in rilievo il giudicato che, - sopravvenuto alla sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 20 ottobre 2010, n. 21493), - consegue dalla pronuncia resa dalla Corte (con ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13122) che ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5152/5/2017 del 12 settembre 2017, che, a sua volta, - con riferimento ad avviso di accertamento emesso, per l'anno 2008, in relazione all'immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (in catasto al fg. 437, p.11a 31), - aveva rilevato che «l'immobile in oggetto è caratterizzato dall'essere parte di un muro di cinta su cui è posto un vincolo di interesse storico o artistico»; - in detta pronuncia, la Corte ha fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati» (v. già, in tal senso, Cass., 6 dicembre 2017, n. 29194; Cass., 14 maggio 2010, n. 11794); 3.2 - in tema di efficacia ultrattiva del giudicato esterno, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una 'pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n: 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675); - le stesse Sezioni Unite hanno, quindi, rimarcato che tra gli elementi costitutivi di fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta, vanno considerate «le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto)» quale quella relativa alla nozione di «bene di interesse storico-artistico», qualificazioni che vengono «assunte dal legislatore quali elementi "preliminari" per l'applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell'obbligazione per una pluralità di periodi d'imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente - ad es. trasformazione dell'ente non commerciale in ente commerciale - o normativamente)»; 4. - in ragione della sopravvenienza del giudicato esterno, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti e va, così, esclusa anche la dedotta responsabilità risarcitoria da lite temeraria di parte ricorrente; - nei confronti della ricorrente sussistono, peraltro, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remo