CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22981/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 dal Magistrato di sorveglianza di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto lariqualificazione del ricorso come impugnazione da esaminare dal Tribunale di sorveglianzadi Ancona, con la trasmissione degli atti a quell’Ufficio per l’ulteriore corso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 11 novembre 2025, il Magistrato disorveglianza di Ancona, dopo avere instaurato ed espletato il contradditorio fra le parti, harigettato l’istanza-reclamo formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nellaCasa circondariale di Ancona, avente ad oggetto il risarcimento del danno, ex art. 35-terlegge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), patito nel corso della detenzione,dedotta come vissuta in condizioni degradanti, negli istituti di [OSCURATO:PERSONA] e di Fermoche lo avevano progressivamente ospitato.A ragione del rigetto il Magistrato di sorveglianza – inquadrata la domanda dirisarcimento disciplinata dall’art. 35-ter cit. come azione di natura civilistica, contrassegnatada uno specifico onere di allegazione a carico del detenuto, nonché operata la ricognizionedelle coordinate ermeneutiche di matrice interna e di matrice convenzionale elaborate intema di spazio vitale minimo da garantire alla persona reclusa e in tema di fattoricompensativi ritenuti influenti sulla corrispondente condizione – ha considerato che dallerelazioni di riscontro trasmesse dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla Casadi reclusione di Fermo era emerso che la superficie interna della camera di pernottamentoove [OSCURATO:PERSONA] era stato allocato era stata, al netto degli arredi fissi e ingombranti, superiore amq 3,00 e che, nei relativi periodi, l’istante aveva condiviso la camera con altri detenuti, innumero variabile ma sempre tale da garantire a ciascuno uno spazio superiore a mq 3,00, eaveva fruito di svariate attività trattamentali, compresi i corsi scolastici, l’attività lavorativa, diadeguati servizi igienici nonché di illuminazione e areazione nelle camere detentive.2. Avverso il provvedimento la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione chiedendol’annullamento dello stesso e articolando un unico motivo con cui ha lamentato la violazionedell’art. 35-ter Ord. pen.In particolare, la difesa ha evidenziato che, con riferimento alla Casa di reclusione dicamera in cui lo spazio individuale era inferiore a mq 3,00, con la specificazione che dallarelazione trasmessa dal suddetto istituto e acquisita agli atti del procedimento erano emersitutti i dati dimostrativi della prospettata insufficienza della superficie netta computabile,sicché si desume che il Magistrato di sorveglianza ha completamente omesso l’esame delcorrispondente documento.3. Il Procuratore generale, con la requisitoria resa per iscritto, ha chiesto, all’esito di unarticolato percorso argomentativo, che il ricorso sia qualificato come impugnazionedell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Ancona con la trasmissione degli atti aquell’Ufficio giudiziario per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si verte in un'ipotesi di impugnazione del provvedimento di rigetto reso dalMagistrato di sorveglianza dell’istanza-reclamo proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento deldanno, ex art. 35-ter Ord. pen., patito nel corso del periodo di detenzione sopra precisato.2. Si tratta di provvedimento di rigetto della domanda proposta dal detenuto, reso perragioni di merito all’esito dell’instaurazione del contraddittorio fra le parti. Come si desumedall’esame dello stesso provvedimento, il Magistrato di sorveglianza, in applicazione dell’art.35-bis Ord. pen. (che richiama l’art. 666 cod. proc. pen.), ha disposto la comparizione delleparti, ha celebrato l’udienza in data 11 novembre 2025 e, poi, ha emesso l’ordinanza,determinandosi nel senso dell’inammissibilità dell’istanza: il provvedimento è stato reso,quindi, all’esito dell’udienza camerale in contraddittorio, in applicazione dell’art. 35-bis Ord.pen, in relazione 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., per cui avverso la relativa ordinanza,quale che sia stata la formula terminativa reiettiva, è ammesso reclamo al Tribunale disorveglianza, ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.La fattispecie si differenzia, dunque, dal caso in cui il provvedimento del magistrato disorveglianza sia stato emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., purnella materia di cui all’art. 35-ter Ord. pen. (nel qual caso, avverso il decreto diinammissibilità dell’istanza è esperibile il ricorso per cassazione, non il reclamo al Tribunaledi sorveglianza: Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119).3. Assodato ciò, l’impugnazione non va, tuttavia, dichiarata inammissibile, ancheperché essa era stata correttamente indirizzata al Tribunale di sorveglianza, ma vaqualificata come reclamo, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e delfavor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendoritenersi consentita la qualificazione dell’atto di impugnazione per la piena osservanzadell’indicato principio generale, di cui l’ultimo comma dell’art. 568 cit. costituisce chiaramanifestazione (Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Rv. 264237 - 01; Sez. 1, n. 17417 del01/04/2015, Formicola, Rv. 263328 - 01; Sez. 1, ord., n. 16375 del 20/03/2015, Tirendi, Rv.263462 – 01).4. Esito di queste considerazioni è – previa la qualificazione dell’atto, ai sensi dell’art.568, comma 5, cod. proc. pen., come reclamo – la conseguente disposizione dellatrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona, competente ex art. 35-bisOrd., pen. per lo svolgimento della fase di secondo grado nella sede propria. P.Q.MQualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Ancona.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]