CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 33398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12452‒2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore delegato, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Giuseppe CAMOSCI (PEC ) e Francesco FALCITELLI (PEC ) , presso il cui studio sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Tributi– -controricorrente - avverso la sentenza n. 5871 / 32 /201 6 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 14/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate in data 16 ottobre 2016, avendo riscontrato a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno d’imposta 2007 violazioni in materia di comunicazione di dichiarazione d’intento (omessa comunicazione, mediante invio telematico, di una dichiarazione di intento del cessionario [OSCURATO:PERSONA] valevole per l’intero anno 2007, che autorizzava la società contribuente ad emettere fatture in regime di non imponibilità IVA), notificava alla predetta società atto di contestazione delle sanzioni ex art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, a seguito della quale la società contribuente, ritenendo di avere diritto all’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione alle 73 fatture emesse sulla base di quella dichiarazione d’intenti, in data 29 novembre 2012 avanzava istanza di riesame e di annullamento in autotutela che l’Agenzia delle entrate rigettava con provvedimento dell’11 dicembre 2012, pervenuto alla società istante in data 13 dicembre 2012. In data 12 dicembre 2012 la società definiva la contestazione ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 versando un terzo dell’importo contestato. Nel febbraio 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di autotutela che veniva dichiarato inammissibilesia in primo che in secondo grado. Secondo i giudici di appello «in disparte ogni considerazione sulla possibilità di esercitare l’autotutela o di sindacare la stessa, ciò che nella fattispecie rende inammissibile il ricorso è la circostanza, adeguatamente argomentata dai giudici di prime cure, che esso si rivolge, attraverso la formale impugnazione del diniego di autotutela, direttamente nei confronti dell’originario atto di contestazione». Sosteneva, inoltre, in adesione al principio giurisprudenziale affermato da Cass. n. 25493 del 2013, che «l’articolo 3, comma 16» (rectius: art. 16, comma 3) del d.lgs. n. 472 del 1997, «introduce un meccanismo deflattivo del contenzioso che, ove scelto, impedisce la contestazione giurisdizionale della sanzione», sicché «il ricorso avverso l’atto di diniego di autotutela […], essendo diretto alla contestazione di atto non più impugnabile, è stato correttamente dichiarato inammissibile». 2. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] BASILE, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 - quater del d.l. n. 564 del 1994, e 2 del d.m. n. 37 del 1997 per avere la CTR «rigettato l’appello» della società contribuente ritenendo erroneamente che l’adesione della stessa alla definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, avesse reso definitivo l’atto di contestazione con l’effetto di precluderne il riesame in autotutela da parte dell’Agenzia delle entrate, invece espressamente consentita dalle citate disposizioni. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Diversamente da quanto dedotto nel motivo in esame, la CTR non ha affatto rigettato l’appello della società contribuente ma l’ha dichiarato inammissibile in quanto «si rivolge, attraverso la formale impugnazione del diniego di autotutela, direttamente nei confronti dell’originario atto di contestazione», che ad avviso dei giudici di appello era divenuto definitivo e, quindi, non più impugnabile per avere la società contribuente aderito alla definizione agevolata delle sanzioni prevista dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. 2.2. Orbene, la ricorrente non ha censurato tale statuizione di inammissibilità dell’originario ricorso per la definitività dell’atto irrogativo delle sanzioni conseguente all’adesione alla predetta definizione agevolata, avendo invece dedotto che tale definitività non precludeva all’amministrazione finanziaria il riesame in autotutela di quell’atto, che è questione all’evidenza diversa su cui, peraltro, i giudici di appello non avevano adottato alcuna statuizione avendo espressamente lasciato «in disparte ogni considerazione sulla possibilità di esercitare l’autotutela o di sindacare la stessa». 2.3. Pertanto, la censura mossa, non cogliendo la ratio decidendidella statuizione impugnata, si rilevainammissibile per difetto di interesse. 3. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su tutte le eccezioni formulate dalla Società nel giudizio di secondo grado, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.». Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano omesso di sollevare «la questione di pregiudizialità dinanzi la Corte di Giustizia Europea affinché la stessa si pronunciasse sulla violazione del principio di proporzionalitàimmanente sia nel diritto comunitario che nella legislazione domestica». 4. L’intangibilità della statuizione impugnata per effetto dell’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo motivo che, pertanto, resta assorbito. 5. La ricorrente , rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.700,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del