CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 11387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissbilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Savona il 19 marzo 2023, all'esito della opposizione a decreto penale, ha applicato a Ione! Caspriac, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, convertita in lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. C, e comma 2-bis, del d. Igs. 3 aprile 1992, n. 285: valore alcoolemico di 2,68 grammi / litro alla prima prova e di 2,88 g/I alla seconda), fatto contestato come commesso il 7 ottobre 2022, con causazione di incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] ha anche revocato la patente di guida, richiamando (alla p. 4) l'art. 186, comma 2, del d. Igs. n. 285 del 1992. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta violazione di legge (art. 186, comma 9-bis, del codice della strada), con riferimento ai principi desumibili dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21369 del 17 luglio 2020, quanto all'aggravante della causazione di sinistro stradale ostativa, ove ritenuta sussistente, al beneficio della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Sottolinea che la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non è consentita ove sussista l'aggravante della causazione di incidente stradale, aggravante che è stata contestata dal P.M. ma - si ritiene - evidentemente non è stata in concreto ritenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, altrimenti, non avrebbe potuto, appunto, convertire la sanzione. E - prosegue il ricorso - ove non sia stata ritenuta l'aggravante, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto revocare la patente ma soltanto sospenderJahtessa per una durata compresa tra un anno e due anni. Si rammenta al riguardo che la richiesta di patteggiamento avanzata dalla Difesa era strutturata su una domanda principale, con esclusione dell'aggravante in questione e conversione della pena, e, in subordine, per l'evenienza cioè che l'aggravante fosse ritenuta sussistente, su una domanda di sospensione del processo con messa alla prova, cui era allegato idoneo programma, inviato preventivamente all'UEPE. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuonno, Rv. 241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26.9.2019, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 4. Nella specie peraltro la sentenza di applicazione della pena, pure a fronte di contestazione del reato contravvenzionale di cui all'art.186, comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S., in accoglimento della richiesta principale di applicazione pena formulata dal ricorrente, ha escluso la circostanza aggravante del comma 2 bis dell'art.186 C.d.S. e ha sostituito, come da richiesta, la pena applicata, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi del successivo comma 9 bis, il che costituisce evidenza della riconosciuta esclusione della circostanza aggravante di avere provocato un incidente stradale, stante la preclusione prevista nella suddetta disposizione. In effetti, la proposta scritta di patteggiamento, presente in atti ed allegata in copia al ricorso sub n. 4, è proprio strutturata nel senso indicato dalla Difesa nel ricorso, con una richiesta principale, previa esclusione dell'aggravante e conversione della sanzione detentiva in lavori di pubblica utilità, ed una subordinata, ove cioè si ritenga sussistente l'aggravante, di sospensione del processo con messa alla prova; alla richiesta ha aderito il pubblico ministero che ha manifestato il proprio consenso, così da ritenersi raggiunto l'accordo tra le parti in relazione alla ipotesi di reato diversamente qualificata quanto alla esclusione della circostanza aggravante; in ordine a tale proposta di concordato il giudice ha svolto la verifica cui era tenuto ai sensi dell'art.444 comma 2 cod.proc.pen., accogliendo l'accordo secondo la prospettazione principale delle parti e quindi escludendo, seppure implicitamente, la ipotesi aggravata di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. 5. Il ricorso deve pertanto essere accolto in quanto l'art.186, corr ma 2 lett.c) C.d.S. non consente l'adozione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, bensì prevede la sospensione della stessa da uno a due anni, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito che è invece preclusa al giudice di legittimità. 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Savona, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione Concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Savona, in diversa persona fisic