CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 38645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria conclusiva depositata dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari avanzata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]ANDREA. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2022, ha rigettato l'appello proposto dal D'ANDREA avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 2012, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta ordinanza esclusivamente in relazione alle esigenze cautelari, sottolineando che i giudici dell'appello avevano omesso di motivare in ordine al motivo di appello « secondo cui il rischio di reiterazione del reato sarebbe precluso per il fatto che la società è stata nel frattempo sottoposta a sequestro e ad amministrazione giudiziaria», motivazione resa necessaria dal mutamento del contesto socio-ambientale oggetto di indagine. 4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2022, ha nuovamente rigettato l'appello proposto dal D'ANDREA. 5. [OSCURATO:PERSONA]ANDREA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza di rigetto. Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, eccepisce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 5.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe assolto alle indicazioni della Corte di Cassazione, omettendo di valutare come, a fronte del mutato contesto socio-ambientale conseguente alla cessazione di qualsiasi rapporto tra la società Helios sottoposta a sequestro e l'ASP di [OSCURATO:PERSONA], si ravvisasse in concreto il pericolo di reiterazione del reato. I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto del fatto che i servizi di pulizia delle strutture sanitarie dell'ASL di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero attualmente gestiti da altra impresa con la quale il ricorrente non avrebbe alcun rapporto e del dissolvimento della cordata imprenditoriale di Locri conseguente all'emissione delle misure cautelari personali e reali. 5.2. Il Tribunale avrebbe, altresì, ignorato che analoghe richieste avanzate dai co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state accolte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della sottoposizione a sequestro delle imprese dell'ATI Helios e dello smantellamento del sistema illecito in conseguenza della sottoposizione a misure detentive degli esponenti apicali del sodalizio criminale oggetto di indagine. Il provvedimento impugnato ignorerebbe, infine, le argomentazioni con cui la difesa aveva rimarcato che il D'ANDREA non sarebbe più dipendente della HELIOS, che il ricorrente non gestirebbe altre società e che le condotte illecite sarebbero state tutte poste in essere attraverso la società attualmente in sequestro. 6. In data 24 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, segnalando che il ricorrente è detenuto da 20 mesi, periodo in cui ha dato prova di una personalità positiva, rispettando le prescrizioni imposte dal regime carcerario e che la misura detentiva è stata revocata nei confronti di tutti i co-indagati, ad eccezione del figlio Antonino. La difesa ha rimarcato che il Tribunale ha disposto nei confronti dei co- imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari per attenuazione delle esigenze cautelari, nonostante i predetti siano accusati di essere promotori dell'associazione di cui farebbe parte D'[OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di partecipe. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 2. Il Tribunale, con motivazione coerente alle risultanze processuali, rispettosa delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte di Cassazione e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto l'ineludibilità della misura cautelare massima all'esito un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, in considerazione dell'elevata probabilità di reiterazione di condotte illecite della medesima specie (vedi pagina 3 dell'ordinanza impugnata). 2.1. I giudici dell'appello, con percorso argomentativo conforme agli arresti giurisprudenziali in tema di pericolo di reiterazione, hanno rimarcato che la sottoposizione a sequestro della società Helios non è circostanza idonea ad escludere la pericolosità del ricorrente in considerazione dei consolidati legami del D'ANDREA con esponenti delle cosche di Melito di Porto di Salvo ed appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle commesse pubbliche e della capacità, manifestata dal ricorrente, di «ingerirsi nelle vicende amministrative interne alle locali strutture sanitarie pubbliche...indipendentemente dall'attuale sequestro dello schermo imprenditoriale e dall'avvenuto subentro nell'appalto per le pulizie di altra impresa» (pag. 3), elementi ritenuti idonei a comprovare l'elevata probabilità della commissione di ulteriori condotte criminose in caso di scarcerazione del D'ANDREA. Il Tribunale ha anche adeguatamente valorizzato il fatto che il ricorrente ha posto in essere i reati contestatigli nel ruolo di amministratore di fatto e di «anello di collegamento tra la cordata imprenditoriale assurta a sodalizio criminale e le cosche di Melito di Porto di Salvo foraggiate dagli imprenditori» con conseguente irrilevanza dell'avvenuto sequestro della società Helios.Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali i giudici dell'appello hanno tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal D'ANDREA. 2.2. Il Tribunale, con motivazione sintetica ma esente da illogicità manifeste, ha rilevato che doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed ha ritenuto che tale presunzione non sia stata in alcun modo superata dagli elementi dedotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, elementi non ravvisabili nel caso di specie. 2.3. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in considerazione della scarcerazione di altri indagati è infondata stante la diversità delle singole posizioni processuali e la conseguente ininfluenza dei richiamati provvedimenti di sostituzione di misura cautelare in relazione alla logicità e completezza della motivazione con la quale i giudici di appello hanno confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa da parte del ricorrente. I giudici di merito hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. 3. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici dell'appello. 4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma