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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14984/2026

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le [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 marzo 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto, per insussistenza del fatto, dai reati di usura ed estorsione.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con unico, articolato motivo, si duole di vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione all'art. 192 del codice di rito, per erronea valutazione delle prove dichiarative, segnatamente quelle afferenti al narrato del ricorrente oltre che dei testi [OSCURATO:PERSONA], Catania, Ammora e Mendola e [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, si contesta la pedissequa e acritica adesione, da parte della Corte d'appello, alla motivazione resa dal giudice di primo grado.

In secondo luogo, si contesta la valorizzazione di massime d'esperienza, sulla cui base i giudici di merito hanno preteso di contestare l'attendibilità del narrato della parte civile ricorrente.

In particolare, si sottopone a critica la considerazione, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbe inverosimile che un professionista, qual è il ricorrente, esperto di operazioni in campo finanziario, non adottasse cautele nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], né dal mutuatario [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, a tal proposito, la difesa che le massime d'esperienza possono, sì, fungere da criteri orientativi nella ricostruzione di una vicenda, ma non anche assurgere a livello di canoni interpretativi assoluti per dimostrare la verità processuale.

D'altro canto, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente soppesato la genuinità delle dichiarazioni del ricorrente, che giustificava la mancata richiesta di garanzie sulla base della fiducia da lui riposta nel finanziamento di circa 400.000 euro che il [OSCURATO:PERSONA] si aspettava di ricevere dalle banche; in ragione di ciò, egli si era risolto a garantire i prestiti che [OSCURATO:PERSONA] aveva accordato al [OSCURATO:PERSONA].

Per converso, la motivazione ha acriticamente ritenuto credibili le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di aver aderito a una proposta d'affari del ricorrente, versando ben 100.000 euro senza richiedere alcuna documentazione a garanzia di un siffatto versamento.

Sicché la stessa massima d'esperienza valorizzata per demolire il narrato del ricorrente, illogicamente è stata pretermessa nella valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunge l'illogicità della motivazione, nel punto in cui si assevera la vicenda dell'assunzione, presso l'azienda dell'[OSCURATO:PERSONA], della moglie di [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la restituzione di centomila euro da questi affidati al ricorrente per un 1investimento in Lussemburgo.

Se tale investimento, come sostiene lo [OSCURATO:PERSONA], non aveva nulla di illegale, il denaro investito poteva ben essere restituito con una causale trasparente.

Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] non sono state adeguatamente riscontrate: esse, infatti, non fanno riferimento a prove oggettive ma solo a dichiarazioni di alcuni testi - in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Catania -, i quali avevano ogni interesse a evitare il proprio coinvolgimento nella vicenda de quo.

Il motivo valorizza infine le pesanti richieste estorsive espresse dallo [OSCURATO:PERSONA] a danno della vittima [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da intercettazioni, elementi questi ultimi posti peraltro a base di una misura cautelare del 2020 nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA].

A proposito delle intercettazioni del 10 luglio 2020, la difesa ne denuncia anche il travisamento per avere la Corte territoriale evidenziato una considerazione mai espressa dal giudice di primo grado, relativa a una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sempre in riferimento agli esiti intercettivi, si contesta, infine, la mancanza di un'adeguata analisi delle risultanze istruttorie e segnatamente delle dichiarazioni degli operanti, secondo cui era emersa, da accertamenti bancari, la corrispondenza rispetto a quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA], dei periodi temporali e degli importi consegnati allo [OSCURATO:PERSONA].

3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria scritta, in atti, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

È pervenuta memoria di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. L'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso deriva dal carattere aspecifico delle varie doglianze articolate.

La difesa tende, infatti, a ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata che, rispondendo al relativo motivo di appello, ha evidenziato l'impossibilità di superare ovvero ridimensionare le molteplici incongruenze della testimonianza della persona offesa, emerse già all'esito della prima istruttoria dibattimentale, data l'assenza di validi riscontri oggettivi.

L'impostazione della Corte distrettuale — laddove ha collocato il racconto della parte civile nell'ambito della peculiarità di un'asserita condotta usuraria, commessa, come criticamente notato in motivazione, non già in danno del soggetto che aveva ricevuto il denaro, 2 n7?bensì di un terzo, l'odierno ricorrente, che si sarebbe esposto a garantire il rimborso senza pretendere alcuna forma di tutela — è pienamente coerente con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Tuttavia — ed è proprio in tal senso che i giudici di merito hanno operato — può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica, la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016).

Ora, secondo quanto chiaramente esposto in motivazione, con argomentazioni ponderate e affatto scevre dai vizi logici e dai travisamenti di prova dedotti, la prima istruttoria dibattimentale, così come la rinnovazione delle prove dichiarative, disposta ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., non hanno restituito validi elementi di riscontro alle dichiarazioni del ricorrente, tale non potendo considerarsi il narrato dell'asserito beneficiario [OSCURATO:PERSONA] (il quale negava, anzi, di aver mai ricevuto prestiti in denaro dallo [OSCURATO:PERSONA] ovvero di essere stato garantito dall'[OSCURATO:PERSONA]).

Neppure sono state riscontrate le asserite violenze e minacce da parte dello [OSCURATO:PERSONA], atteso che gli esiti intercettivi, commentati in motivazione con apprezzamento logico che si sottrae alle dedotte censure, convincevano i giudici di merito circa l'esistenza di un tendenziale clima d'intesa e di comunanza di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Infine, del pari correttamente vagliate sono state le risultanze istruttorie legate alle indagini della Guardia di finanza, da cui, significativamente, risultava il mancato incasso degli assegni che il ricorrente affermava di aver dato allo [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie 3(Sez.

U. Bell'Arte, cit; in termini, tra molte, Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899).

Alla luce di quanto esposto, devono anche disattendersi le censure volte a criticare la valorizzazione di massime d'esperienza, sulla cui base i giudici di merito avrebbero preteso - a dire della difesa - di contestare l'attendibilità del narrato della parte civile.

Come fin qui puntualizzato, e come ricordato dalla Corte distrettuale stessa nell'incipit della parte motiva, ben diversa è stata la base argomentativa prescelta dai giudici di merito, nella doppia pronuncia assolutoria, per affermare il proscioglimento dell'imputato.

Il nucleo argomentativo centrale della pronuncia impugnata è costituito dal giudizio sulla narrazione della persona offesa, che non ha superato il vaglio di attendibilità.

Tanto precisato, si osserva che, nel caso in esame, le considerazioni dei giudici di merito basate su massime di esperienza sono, dal punto di vista logico e contenutistico, del tutto conferenti in quanto declinate non astrattamente, bensì con precipuo riferimento alle qualità soggettive delle parti in causa (l'una, la parte ricorrente, sicuramente più avveduta dell'altra, posta la sua formazione professionale e l'esperienza in operazioni finanziarie, l'altra, [OSCURATO:PERSONA], priva di tali cognizioni).

In ogni caso, come correttamente inteso dai giudici di merito, nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è certamente corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza, tanto più se, come nel caso in scrutinio, il giudizio di verosimiglianza o la massima d'esperienza si limitino a integrare la valutazione sugli indizi e su tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (v., ad es., Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004 dep. il 2005, Sala ed altri, Rv. 230873).

Deve ritenersi inammissibile, infine, anche la censura sull'asserito travisamento di prova in relazione all'intercettazione del 10 luglio 2020: anche a voler seguire la difesa, che lamenta il travisamento cd. per invenzione, si osserva che il fugace riferimento alla conversazione, captata in quella data in una sala d'attesa, è operato nel contesto di una valutazione, ben più generale, circa il nutrito compendio intercettivo già effettuata in primo grado e condivisa dalla Corte territoriale con motivazione logica.

Ne deriva la mancata decisività del dettaglio indicato dalla difesa nell'economia argomentativa della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L, Rv. 272018 - 01).

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 4 n/7ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto, per insussistenza del fatto, dai reati di usura ed estorsione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico, articolato motivo, si duole di vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione all'art. 192 del codice di rito, per erronea valutazione delle prove dichiarative, segnatamente quelle afferenti al narrato del ricorrente oltre che dei testi [OSCURATO:PERSONA], Catania, Ammora e Mendola e [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, si contesta la pedissequa e acritica adesione, da parte della Corte d'appello, alla motivazione resa dal giudice di primo grado. In secondo luogo, si contesta la valorizzazione di massime d'esperienza, sulla cui base i giudici di merito hanno preteso di contestare l'attendibilità del narrato della parte civile ricorrente. In particolare, si sottopone a critica la considerazione, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbe inverosimile che un professionista, qual è il ricorrente, esperto di operazioni in campo finanziario, non adottasse cautele nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], né dal mutuatario [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, a tal proposito, la difesa che le massime d'esperienza possono, sì, fungere da criteri orientativi nella ricostruzione di una vicenda, ma non anche assurgere a livello di canoni interpretativi assoluti per dimostrare la verità processuale. D'altro canto, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente soppesato la genuinità delle dichiarazioni del ricorrente, che giustificava la mancata richiesta di garanzie sulla base della fiducia da lui riposta nel finanziamento di circa 400.000 euro che il [OSCURATO:PERSONA] si aspettava di ricevere dalle banche; in ragione di ciò, egli si era risolto a garantire i prestiti che [OSCURATO:PERSONA] aveva accordato al [OSCURATO:PERSONA]. Per converso, la motivazione ha acriticamente ritenuto credibili le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di aver aderito a una proposta d'affari del ricorrente, versando ben 100.000 euro senza richiedere alcuna documentazione a garanzia di un siffatto versamento. Sicché la stessa massima d'esperienza valorizzata per demolire il narrato del ricorrente, illogicamente è stata pretermessa nella valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunge l'illogicità della motivazione, nel punto in cui si assevera la vicenda dell'assunzione, presso l'azienda dell'[OSCURATO:PERSONA], della moglie di [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la restituzione di centomila euro da questi affidati al ricorrente per un 1investimento in Lussemburgo. Se tale investimento, come sostiene lo [OSCURATO:PERSONA], non aveva nulla di illegale, il denaro investito poteva ben essere restituito con una causale trasparente. Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] non sono state adeguatamente riscontrate: esse, infatti, non fanno riferimento a prove oggettive ma solo a dichiarazioni di alcuni testi - in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Catania -, i quali avevano ogni interesse a evitare il proprio coinvolgimento nella vicenda de quo. Il motivo valorizza infine le pesanti richieste estorsive espresse dallo [OSCURATO:PERSONA] a danno della vittima [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da intercettazioni, elementi questi ultimi posti peraltro a base di una misura cautelare del 2020 nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]. A proposito delle intercettazioni del 10 luglio 2020, la difesa ne denuncia anche il travisamento per avere la Corte territoriale evidenziato una considerazione mai espressa dal giudice di primo grado, relativa a una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sempre in riferimento agli esiti intercettivi, si contesta, infine, la mancanza di un'adeguata analisi delle risultanze istruttorie e segnatamente delle dichiarazioni degli operanti, secondo cui era emersa, da accertamenti bancari, la corrispondenza rispetto a quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA], dei periodi temporali e degli importi consegnati allo [OSCURATO:PERSONA]. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria scritta, in atti, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. È pervenuta memoria di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. L'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso deriva dal carattere aspecifico delle varie doglianze articolate. La difesa tende, infatti, a ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata che, rispondendo al relativo motivo di appello, ha evidenziato l'impossibilità di superare ovvero ridimensionare le molteplici incongruenze della testimonianza della persona offesa, emerse già all'esito della prima istruttoria dibattimentale, data l'assenza di validi riscontri oggettivi. L'impostazione della Corte distrettuale — laddove ha collocato il racconto della parte civile nell'ambito della peculiarità di un'asserita condotta usuraria, commessa, come criticamente notato in motivazione, non già in danno del soggetto che aveva ricevuto il denaro, 2 n7?bensì di un terzo, l'odierno ricorrente, che si sarebbe esposto a garantire il rimborso senza pretendere alcuna forma di tutela — è pienamente coerente con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Tuttavia — ed è proprio in tal senso che i giudici di merito hanno operato — può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica, la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016). Ora, secondo quanto chiaramente esposto in motivazione, con argomentazioni ponderate e affatto scevre dai vizi logici e dai travisamenti di prova dedotti, la prima istruttoria dibattimentale, così come la rinnovazione delle prove dichiarative, disposta ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., non hanno restituito validi elementi di riscontro alle dichiarazioni del ricorrente, tale non potendo considerarsi il narrato dell'asserito beneficiario [OSCURATO:PERSONA] (il quale negava, anzi, di aver mai ricevuto prestiti in denaro dallo [OSCURATO:PERSONA] ovvero di essere stato garantito dall'[OSCURATO:PERSONA]). Neppure sono state riscontrate le asserite violenze e minacce da parte dello [OSCURATO:PERSONA], atteso che gli esiti intercettivi, commentati in motivazione con apprezzamento logico che si sottrae alle dedotte censure, convincevano i giudici di merito circa l'esistenza di un tendenziale clima d'intesa e di comunanza di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, del pari correttamente vagliate sono state le risultanze istruttorie legate alle indagini della Guardia di finanza, da cui, significativamente, risultava il mancato incasso degli assegni che il ricorrente affermava di aver dato allo [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie 3(Sez. U. Bell'Arte, cit; in termini, tra molte, Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899). Alla luce di quanto esposto, devono anche disattendersi le censure volte a criticare la valorizzazione di massime d'esperienza, sulla cui base i giudici di merito avrebbero preteso - a dire della difesa - di contestare l'attendibilità del narrato della parte civile. Come fin qui puntualizzato, e come ricordato dalla Corte distrettuale stessa nell'incipit della parte motiva, ben diversa è stata la base argomentativa prescelta dai giudici di merito, nella doppia pronuncia assolutoria, per affermare il proscioglimento dell'imputato. Il nucleo argomentativo centrale della pronuncia impugnata è costituito dal giudizio sulla narrazione della persona offesa, che non ha superato il vaglio di attendibilità. Tanto precisato, si osserva che, nel caso in esame, le considerazioni dei giudici di merito basate su massime di esperienza sono, dal punto di vista logico e contenutistico, del tutto conferenti in quanto declinate non astrattamente, bensì con precipuo riferimento alle qualità soggettive delle parti in causa (l'una, la parte ricorrente, sicuramente più avveduta dell'altra, posta la sua formazione professionale e l'esperienza in operazioni finanziarie, l'altra, [OSCURATO:PERSONA], priva di tali cognizioni). In ogni caso, come correttamente inteso dai giudici di merito, nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è certamente corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza, tanto più se, come nel caso in scrutinio, il giudizio di verosimiglianza o la massima d'esperienza si limitino a integrare la valutazione sugli indizi e su tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (v., ad es., Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004 dep. il 2005, Sala ed altri, Rv. 230873). Deve ritenersi inammissibile, infine, anche la censura sull'asserito travisamento di prova in relazione all'intercettazione del 10 luglio 2020: anche a voler seguire la difesa, che lamenta il travisamento cd. per invenzione, si osserva che il fugace riferimento alla conversazione, captata in quella data in una sala d'attesa, è operato nel contesto di una valutazione, ben più generale, circa il nutrito compendio intercettivo già effettuata in primo grado e condivisa dalla Corte territoriale con motivazione logica. Ne deriva la mancata decisività del dettaglio indicato dalla difesa nell'economia argomentativa della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L, Rv. 272018 - 01). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 4 n/7ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P. Q P.Q.M